Legge n. 62 “legge Scelba” sulle regioni

Legge n.62 Costituzione e funzionamento degli enti regionali, “legge Scelba” del 1953

(GU n.52, 3 marzo 1953)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica panno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

TITOLO I Statuti regionali

Art. 1. (Contenuto dello Statuto regionale)
Lo Statuto regionale deve contenere norme:
1° sulla organizzazione degli uffici regionali e sul funzionamento del Consiglio e della Giunta regionale;
2° sui rapporti fra Consiglio, Giunta e Presidente regionale;
3° sulla delega di funzioni amministrative della Regione a Province, a Comuni e ad altri Enti locali per oggetto definito e per tempo determinato;
4° sulla eventuale istituzione di circondari;
5° sullo stato giuridico ed economico degli impiegati della Regione;
6° sui termini e sulle modalità della pubblicazione degli atti degli organi regionali.

Art. 2. (Iniziativa delle leggi regionali)
Lo Statuto regionale deve contenere norme sulla iniziativa delle leggi regionali.
L’iniziativa spetta alla Giunta, a ciascun membro del Consiglio regionale, ai Consigli comunali, in numero non inferiore a 5, e ai Consigli provinciali.
Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi regionali mediante presentazione di un progetto redatto in articoli.
Lo Statuto regionale determina il numero di elettori, iscritti nelle liste elettorali politiche della Regione, necessario per la presentazione del progetto. In ogni caso esso non può essere inferiore a 3000 ne’ superiore a 15.000.

Art. 3.
(Referendum abrogativo di leggi regionali)
Lo Statuto regionale deve contenere norme sul referendum abrogativo di leggi regionali, con le limitazioni e le modalità stabilite per il referendum abrogativo delle leggi dello Stato, salvo per il numero dei richiedenti, che non deve essere inferiore ad un venticinquesimo degli iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, relative ai cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta di referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Art. 4.
(Referendum abrogativo di regolamenti e provvedimenti amministrativi regionali)
Lo Statuto regionale deve contenere norme sul referendum abrogativo di regolamenti regionali e di provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione, con le limitazioni e le modalità
di cui all’articolo precedente.
È escluso il referendum abrogativo per norme regolamentari adottate in esecuzione di norme legislative e per provvedimenti amministrativi meramente esecutivi di norme legislative o regolamentari.

Art. 5.
(Procedura per la revisione e l’abrogazione delle norme statutarie)
Lo Statuto regionale deve contenere norme sulla revisione delle disposizioni statutarie e sulla loro abrogazione.
L’iniziativa per la revisione o l’abrogazione si esercita a norma dell’art. 2.
Nessuna iniziativa per la revisione o la abrogazione dello Statuto può prendersi se non sia trascorso almeno un anno dall’entrata in vigore dello Statuto o dell’ultima modifica. Un’iniziativa di revisione o abrogazione respinta dal Consiglio regionale non può essere rinnovata se non sia decorso un anno dalla rielezione.
La revisione o l’abrogazione dello Statuto deve essere deliberata dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.
La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto regionale non è valida se non accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente.

Art. 6.
(Approvazione dello Statuto regionale)
Il Presidente del Consiglio regionale trasmette copia dello Statuto deliberato dal Consiglio regionale al Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presenta entro quindici giorni al Parlamento.
Il Parlamento, ove riscontri nello Statuto disposizioni contrarie alle leggi o ai principi generali dell’ordinamento dello Stato o in contrasto con l’interesse dello Stato o di altre Regioni, ne rifiuta l’approvazione e lo rinvia al Consiglio regionale.
Il rifiuto è comunicato al Presidente del Consiglio regionale dal Presidente del Consiglio dei Ministri, mediante trasmissione dei relativi resoconti parlamentari. Il Consiglio regionale entro 120 giorni dal ricevimento di tale comunicazione deve deliberare il nuovo Statuto.
Le stesse norme si applicano anche per parziali modifiche dello Statuto.

Art. 7.
(Pubblicazione dello Statuto regionale)
Lo Statuto della Regione entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della legge di approvazione e del testo integrale dello Statuto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La legge di approvazione e il testo integrale dello Statuto sono pubblicati altresì nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

TITOLO II Potestà normativa della Regione

Art. 8.
(Potestà legislativa della Regione)
La regione esercita la potestà legislativa sulle materie e nei limiti stabiliti dalla Costituzione e secondo le norme del proprio Statuto.

Art. 9.
(Condizioni per l’esercizio della potestà legislativa da parte della Regione)
Il Consiglio regionale non può deliberare leggi sulle materie attribuite alla sua competenza dall’art. 117 della Costituzione se non sono state preventivamente emanate, ai sensi della disposizione transitoria IX della Costituzione, le leggi della Repubblica contenenti, singolarmente per ciascuna materia, i principi fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale.
In materia di circoscrizioni comunali, fiere e mercati, istruzione artigiana e professionale, musei e biblioteche di enti locali, caccia e pesca nelle acque interne, il Consiglio può emettere leggi nei limiti dell’art. 117 della Costituzione anche prima della emanazione delle leggi della Repubblica previste nel comma precedente.

Art. 10.
(Adeguamento delle leggi regionali alle leggi della Repubblica)
Le leggi della Repubblica che modificano i principi fondamentali di cui al primo comma dell’articolo precedente abrogano le norme regionali che siano in contrasto con esse.
I Consigli regionali dovranno portare alle leggi regionali le conseguenti necessarie modificazioni entro novanta giorni.

Art. 11.
(Controllo e promulgazione delle leggi regionali)
Il Presidente del Consiglio regionale invia entro cinque giorni al Commissario del Governo, per il visto, le leggi deliberate dal Consiglio stesso.
Se entro trenta giorni dalla data della ricevuta il Governo non fa opposizione e il Commissario non, appone il visto, questo si ha per apposto.
Entro dieci giorni dall’apposizione del visto o dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, le leggi regionali sono promulgate dal Presidente della Giunta. Il testo è preceduto dalla formula: “Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga”. Nell’ipotesi di cui al secondo comma la formula è così modificata: “Il Consiglio regionale ha approvato. Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge. Il Presidente della Giunta regionale promulga”.
Al testo segue la formula: “La presente legge regionale sarà
pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla, osservare come legge della Regione (indicazione della Regione)”.
Le leggi regionali sono riprodotte nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 12.
(Entrata in vigore delle leggi e dei regolamenti regionali)
Le leggi e i regolamenti regionali entrano in vigore non prima del quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nel “Bollettino Ufficiale della Regione”, salvo i casi d’urgenza previsti dal secondo comma dell’art. 127 della Costituzione.

Art. 13.
(Anticipata entrata in vigore di leggi regionali)
Il consenso del Governo della Repubblica alla anticipata entrata in vigore di leggi regionali, ai sensi del secondo comma dell’art. 127
della Costituzione, è dato con visto apposto alla legge stessa dal Commissario del Governo.

TITOLO III Organi della Regione

CAPO I. IL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 14.
(Prima adunanza del Consiglio)
Il Consiglio regionale tiene la sua prima adunanza il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti. Gli avvisi di convocazione sono inviati dal Presidente della Giunta regionale uscente almeno 5 giorni prima.
La presidenza provvisoria del Consiglio è assunta dal consigliere più anziano di età fra i presenti. I due consiglieri più giovani fungono da segretari.

Art. 15.
(Primi adempimenti del Consiglio)
Il Consiglio regionale procede, come primo suo atto, alla costituzione dell’ufficio di presidenza con l’elezione del Presidente, di due Vice presidenti e di due segretari.
Alla elezione del Presidente, dei due Vice presidenti e dei due segretari del Consiglio regionale si proceda con votazioni separate.
Ciascun consigliere vota un solo nome.
Il Consiglio elegge inoltre nel proprio seno, all’infuori dei membri della Giunta, tre revisori dei conti.
Ciascun consigliere vota due nomi.
I componenti l’ufficio di presidenza restano in carica un anno e sono rieleggibili.

Art. 16.
(Assegno del Presidente del Consiglio regionale)
Al Presidente del Consiglio regionale è corrisposto un assegno mensile, fissato con legge regionale, che non può superare l’ammontare delle competenze di un funzionario dello Stato di grado III.

Art. 17.
(Indennità di presenza dei consiglieri regionali)
Ai consiglieri regionali per i giorni di seduta è corrisposta un’indennità di presenza fissata con legge regionale.

Art. 18.
(Divieto di attribuzione di talune prerogative e titoli ai consiglieri regionali)
Ai membri dei Consigli regionali non possono essere attribuiti con legge della regione prerogative e titoli che per legge o per tradizione siano propri dei membri del Parlamento o del Governo.

Art. 19. (Adunanze del Consiglio regionale)
Il Consiglio regionale si riunisce in via ordinaria ogni quadrimestre, in data da fissarsi nello Statuto regionale.
Può essere anche convocato in via straordinaria e per oggetti determinati su richiesta del Presidente della Giunta regionale, o del Commissario del Governo nei limiti del suoi poteri istituzionali, o di un quarto dei consiglieri in carica.
L’adunanza ha luogo entro 15 giorni dalla data in cui è pervenuta alla presidenza la richiesta di convocazione straordinaria.
L’ordine del giorno del Consiglio regionale e comunicato al Commissario del Governo.
Le adunanze del Consiglio regionale sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dal regolamento.

Art. 20.
(Regolamento per il Consiglio)
Il Consiglio regionale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione, il proprio regolamento interno.

Art. 21.
(Intervento dei consiglieri per la validità delle deliberazioni)
Il Consiglio regionale delibera con l’intervento di almeno la metà
più uno dei consiglieri in carica ed a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi per i quali sia prescritta una maggioranza speciale.

Art. 22.
(Attribuzioni del Consiglio regionale)
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi.
Spetta al Consiglio regionale:
1° la formulazione di proposte di legge al Parlamento, nonché dei pareri di cui agli articoli 132 e 133 della Costituzione;
2° l’approvazione del bilancio preventivo, dei relativi storni di fondi da un capitolo all’altro e del conto consuntivo;
3° la deliberazione dei tributi regionali;
4° l’ordinamento degli uffici e dei servizi regionali;
5° l’istituzione di enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
6° l’approvazione dei piani generali concernenti l’esecuzione di opere pubbliche e la organizzazione di servizi pubblici di interesse della Regione e dei finanziamenti relativi;
7° la nomina di commissioni e di membri di commissioni devoluta per legge della Repubblica alla Regione;
8° ogni altra deliberazione per la quale la legge richieda l’approvazione del Consiglio o che sia rimessa al voto del Consiglio medesimo dalla Giunta.
A richiesta del Governo, il Consiglio esprime inoltre parere su
questioni di interesse generale, che abbiano particolare riflesso nella Regione.

CAPO II. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 23.
(Elezione del Presidente della Giunta)
L’elezione del Presidente della Giunta ha luogo a scrutinio segreto con l’intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione ed a maggioranza assoluta di voti.
Se dopo due votazioni nessuno dei consiglieri ha riportato la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due consiglieri che hanno ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti.
È proclamato presidente il consigliere che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti.
Qualora anche dopo la votazione di ballottaggio nessun consigliere abbia ottenuto tale maggioranza, l’elezione è rinviata ad altra seduta da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede votatone, purché sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica.
Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, in seguito alla quale è
proclamato eletto il consigliere che ha raccolto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il consigliere più
anziano di età.
In caso di vacanza dell’ufficio di presidente il Consiglio è
convocato entro 15 giorni per la nomina del successore.

Art. 24.
(Assegno del Presidente della Giunta regionale)
Al Presidente della Giunta regionale è corrisposto un assegno mensile, fissato con legge regionale, che non può superare l’ammontare delle competenze di un funzionario dello Stato di grado III.

Art. 25.
(Attribuzioni del Presidente)
Il Presidente della Giunta regionale esercita le funzioni previste dall’ultimo comma dell’art. 121 della Costituzione e quelle che gli siano attribuite dalle leggi o dallo Statuto regionale. Egli convoca e presiede la Giunta regionale.
A lui spetta la firma degli atti della Regione.
Il Presidente ha la rappresentanza in giudizio della Regione e, salvo riferirne alla Giunta nella prima adunanza, promuove davanti alle autorità giudiziarie i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie.
Al Presidente spetta designare i titolari degli assessorati previsti dallo Statuto regionale.

CAPO III. LA GIUNTA REGIONALE

Art. 26.
(Composizione della Giunta regionale)
La Giunta regionale è composta del Presidente e di sei assessori effettivi e due supplenti nelle Regioni con popolazione fino ad un milione di abitanti. Gli assessori effettivi sono da otto a dieci in quelle con popolazione fino a tre milioni di abitanti, da dieci a dodici nelle altre. In tutti e due i casi il numero degli assessori supplenti è di quattro.
Gli assessori supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o di impedimento.
La Giunta dura in carica fino alla rinnovazione del Consiglio, salvo quanto disposto dall’art. 34.
In caso di vacanza della Giunta o di una parte di essa il Consiglio è convocato entro 15 giorni per la rinnovazione o l’integrazione.

Art. 27.
(Elezione della Giunta regionale)
Gli assessori sono eletti a scrutinio segreto dal Consiglio regionale nel proprio seno con l’intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.
L’elezione ha luogo a maggioranza assoluta di voti.
Se dopo due votazioni nessuno o solo alcuni consiglieri hanno riportato la maggioranza assoluta predetta, l’elezione di tutti gli assessori o dei rimanenti è rinviata ad altra seduta, da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede a votazione di ballottaggio purché sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica.
Nella votazione di ballottaggio sono proclamati eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.
Sono ammessi al ballottaggio in numero doppio dei posti da ricoprire i consiglieri che hanno riportato più voti.
A parità di voti sono ammessi al ballottaggio e proclamati eletti i consiglieri più anziani di età.

Art. 28.
(Incompatibilità dei membri della Giunta regionale)
Non possono contemporaneamente far parte della Giunta ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottante e adottato.

Art. 29. (Assegni degli assessori regionali)
Agli assessori regionali è corrisposto un assegno mensile, fissato con legge regionale, che non può superare l’ammontare delle competenze di un funzionario dello Stato di grado IV.

Art. 30.
(Adunanze della Giunta regionale)
La Giunta delibera con l’intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti e a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità
di voti prevale quello del Presidente.
Le adunanze della Giunta non sono pubbliche.

Art. 31.
(Attribuzioni della Giunta regionale)
La Giunta regionale è l’organo esecutivo della Regione.
Essa provvede alla esecuzione delle leggi e delle deliberazioni del Consiglio.
Amministra il patrimonio della Regione e controlla la gestione dei servizi pubblici regionali affidati ad aziende speciali.
Predispone il bilancio preventivo, e presenta annualmente il conto consuntivo.
Inoltre delibera per le seguenti materie, nei limiti e nei modi fissati dalle leggi e dallo Statuto regionale:
1° storno dei fondi da un articolo all’altro di uno stesso capitolo del bilancio;
2° progetti dei lavori nei limiti dei piani di cui all’articolo 22;
3° contratti della Regione;
4° liti attive e passive, salvo, quanto disposto dall’art. 25, rinunzie e transazioni.

Art. 32.
(Deliberazioni d’urgenza della Giunta regionale)
La Giunta regionale, sotto la propria responsabilità, nei limiti e nei modi stabiliti dallo Statuto regionale, può, in caso d’urgenza, deliberare provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio regionale.
L’urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all’ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.
Le deliberazioni suddette sono sottoposte al Consiglio regionale per la ratifica nella sua prima successiva, adunanza. Il Consiglio regionale ove neghi la ratifica, o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 33.
(Rendiconto)
La Giunta regionale rende conto annualmente al Consiglio della propria attività.
Può essere chiamata a rispondere del proprio operato di fronte al Consiglio in qualunque momento su domanda di un quarto dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 34.
(Revoca del Presidente della Giunta regionale della Giunta regionale o di assessori)
Il Presidente della Giunta regionale, la Giunta regionale, uno o più assessori possono essere revocati dall’ufficio in seguito a mozione sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri in carica, da discutersi dal Consiglio regionale non prima di cinque giorni ed
approvata per appello nominale, a maggioranza assoluta di voti dei consiglieri in carica, presenti almeno due terzi dei consiglieri in carica.
Qualora non si raggiunga il richiesto numero dei presenti la votazione è rimandata ad altra seduta da tenersi nel giorno corrispondente della settimana successiva, purché sia presente almeno la metà più uno dei consiglieri in carica.

Art. 35.
(Sospensione del Presidente del Consiglio regionale, del Presidente della Giunta regionale e di assessori)
Il Presidente del Consiglio regionale, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori rimangono sospesi dalle loro funzioni dalla data della sentenza di rinvio a giudizio ovvero dalla data del decreto di citazione a comparire all’udienza fino all’esito del giudizio, qualora vengano sottoposti a procedimento penale per delitti punibili con pena restrittiva della libertà personale superiore nel minimo ad un anno. Rimangono pure sospesi quando contro di essi sia emesso mandato di cattura.

CAPO IV. ESERCIZIO FINANZIARIO BILANCIO E CONTI

Art. 36.
(Esercizio finanziario)
L’esercizio finanziario per la Regione incomincia col 1 gennaio e termina col 31 dicembre.

Art. 37.
(Bilancio preventivo)
Il bilancio preventivo deve essere presentato dalla Giunta regionale entro il 31 agosto.
L’approvazione da parte del Consiglio regionale deve aver luogo entro il 30 novembre.

Art. 38.
(Conto consuntivo)
Il conto consuntivo deve essere presentato dalla Giunta regionale entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio cui si riferisce.

TITOLO IV Rapporti tra Regione, Provincia, Comune ed altri enti locali
Art. 39.
(Delega delle funzioni amministrative)
La delega delle funzioni amministrative della Regione alle Province, ai Comuni e agli altri enti locali a norma dell’art. 118 della Costituzione è data con legge della Regione la quale stabilisce le direttive fondamentali e regola i conseguenti rapporti finanziari.
La Giunta regionale può impartire ulteriori direttive cui gli enti suddetti devono attenersi nell’esercizio delle funzioni delegate.
La delega può essere revocata per legge della Regione, sentiti gli enti o l’ente interessato.

TITOLO V Commissario del Governo e controlli

CAPO I. COMMISSARIO DEL GOVERNO

Art. 40.
(Nomina del Commissario del Governo)
Il Commissario del Governo e nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l’interno.
Non possono essere nominati Commissari del Governo funzionari statali di grado inferiore al IV.
Al Commissario del Governo competono, per il periodo della permanenza in carica, il rango ed il trattamento economico del grado III.

CAPO II. CONTROLLI SULL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Art. 41.
(Commissione di controllo Sull’Amministrazione regionale)
È istituita nel capoluogo di ogni Regione una Commissione di controllo.
La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per l’interno, e dura in carica fino alla rinnovazione del Consiglio regionale. Essa è costituita:
a) del Commissario del Governo, o di un funzionario dello Stato da lui designato che la presiede;
b) di un magistrato della Corte dei conti;
c) di tre funzionari dei ruoli civili della Amministrazione dello Stato, di cui due tratti dal personale dell’Amministrazione civile dell’interno;
d) di due esperti nelle discipline amministrative iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, relative ai cittadini chiamati ad eleggere la, Camera dei deputati, scelti in due terne di nomi designate dal Consiglio regionale. Ogni consigliere regionale, a questi effetti, vota per una sola terna.
Con lo stesso decreto sono nominati tre membri supplenti, uno per ciascuna delle categorie di cui alle lettere b), c) e d). Essi intervengono alle sedute in caso di impedimento di un membro effettivo della rispettiva categoria.
Per la validità delle deliberazioni della Commissione si richiede l’intervento di almeno cinque suoi membri.
In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 42.
(Posizione dei funzionari membri della Commissione)
I membri effettivi della Commissione di controllo di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo sono esonerati da ogni obbligo di servizio presso l’Amministrazione cui appartengono.

Art. 43.
(Segretario della Commissione)
Un funzionario dei ruoli civili delle Amministrazioni dello Stato, di grado non inferiore all’VIII, designato dal Commissario del Governo, disimpegna le funzioni di segretario della Commissione di controllo.

Art. 44.
(Spesa per il funzionamento della Commissione)
La spesa per il funzionamento della Commissione di controllo è a carico dello Stato.
Agli esperti nelle discipline amministrative nominati membri della Commissione di controllo è attribuita un’indennità per ogni giornata di seduta, nella misura e con le modalità da determinarsi nel regolamento.

Art. 45.
(Esecutività delle deliberazioni degli organi regionali non soggette al controllo di merito)
Le deliberazioni degli organi regionali, non soggette al controllo di merito, eccettuate quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già adottati e perfezionati ai sensi di legge, divengono esecutive se la Commissione di controllo non ne pronuncia l’annullamento, nel termine di venti giorni dal ricevimento dei processi verbali, con provvedimento motivato, in cui venga enunciato il vizio di legittimità riscontrato nella deliberazione, o se, entro tale termine, dia comunicazione di non riscontrare vizi di legittimità.
L’esecutività è sospesa se nel termine di cui al primo comma la Commissione di controllo chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all’Amministrazione regionale. In tal caso la deliberazione diviene esecutiva se la Commissione di controllo non ne pronuncia l’annullamento entro venti giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell’Amministrazione regionale.
Agli effetti del decorso dei termini previsti dai commi precedenti, il segretario della Commissione di controllo rilascia immediata ricevuta dei processi verbali di deliberazioni e delle controdeduzioni che gli vengono presentati.
Il provvedimento di annullamento ha carattere definitivo.

Art. 46.
(Deliberazioni soggette al controllo di merito)
Sono soggette al controllo di merito, ai fini del riesame previsto dall’art. 125 della Costituzione, le deliberazioni riguardanti:
1° il bilancio preventivo e gli storni di fondi da un capitolo all’altro del bilancio stesso;
2° le spese vincolanti il bilancio per oltre 5 anni;
3° l’alienazione di immobili, di titoli del debito pubblico, di titoli di credito e di azioni o obbligazioni industriali, nonche’ la costituzione di servitù passive o di enfiteusi e la contrattazione di prestiti;
4° l’acquisto di azioni o obbligazioni industriali e gli impieghi di denaro, quando non siano destinati alla compra di stabili o a mutui con ipoteche o a depositi presso gli istituti di credito autorizzati dalla legge, o all’acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;
5° le locazioni e le conduzioni oltre i nove anni;
6° l’assunzione di pubblici servizi;
7° le altre materie per cui la sottoposizione al controllo di merito sia espressamente stabilita dalla legge.

Art. 47.
(Esecutività delle deliberazioni soggette a controllo di merito)
Nei casi previsti dall’articolo precedente le deliberazioni divengono esecutive se la Commissione di controllo non ne pronuncia l’annullamento ai sensi del primo comma dell’art. 45 nel termine ivi indicato o se nel termine stesso non invita con richiesta motivata il Consiglio regionale a riprenderle in esame. Divengono parimenti esecutive, se entro il termine suddetto la Commissione di controllo dia comunicazione di non riscontrare vizi di legittimità, ne’ motivi per chiedere il riesame.
Il termine è di quaranta giorni per le deliberazioni di approvazione del bilancio.
Si applicano anche a questi casi le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell’art. 45.

Art. 48.
(Riesame delle deliberazioni soggette a controllo di merito)
Ove il Consiglio regionale confermi senza modificare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione, la deliberazione al cui riesame sia stato invitato dalla Commissione di controllo ai sensi del primo comma dell’articolo precedente, la deliberazione diviene esecutiva, se non venga annullata nel termine di venti giorni per vizi di legittimità inerenti alla regolarità formale della nuova deliberazione del Consiglio regionale.

Art. 49.
(Deliberazioni di urgenza)
Le deliberazioni degli organi regionali, escluse quelle contemplate dall’art. 46, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, per specifiche ragioni di urgenza che ne rendano indilazionabile l’esecuzione, quando in tale senso ricorra il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri assegnati al collegio deliberante.
Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi del comma precedente devono essere inviate alla Commissione di controllo entro tre giorni dalla data in cui sono adottate. In difetto di tale invio esse si intendono decadute.
Entro dieci giorni dal ricevimento, la Commissione di controllo, ove le ritenga illegittime, ne pronuncia l’annullamento con provvedimento motivato ai sensi dell’art. 45.

Art. 50.
(Sostituzione della Giunta o del Presidente regionale)
Quando la Giunta regionale o il Presidente compiano atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, il Governo può
invitare il Consiglio regionale a provvedere alla loro sostituzione.
L’invito è fatto dal Presidente del Consiglio, previa conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Su richiesta del Commissario del Governo, la convocazione a tal fine del Consiglio regionale deve aver luogo entro dieci giorni dal ricevimento dell’invito.

Art. 51.
(Scioglimento del Consiglio regionale)
Lo scioglimento del Consiglio regionale, nei casi previsti dall’art. 126 della Costituzione, è proposto al Presidente della Repubblica dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Commissione parlamentare di cui all’articolo seguente e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 52.
(Commissione parlamentare per le questioni regionali)
La Commissione parlamentare per le questioni regionali prevista dall’art. 126, quarto comma, della Costituzione, è composta di quindici deputati e quindici senatori designati dalle due Camere con criteri di proporzionalità. Essi rimangono in carica per la durata delle legislature delle rispettive Camere.
La Commissione elegge nel proprio seno un presidente, due vicepresidenti e due segretari.
I membri della Commissione non possono partecipare alle sedute in cui siano discusse questioni della Regione nei cui collegi siano stati eletti. Essi sono sostituiti di volta in volta da deputati e senatori all’uopo designati dai Presidenti delle rispettive Camere.

Art. 53.
(Amministrazione straordinaria della Regione)
La Commissione parlamentare di cui all’articolo precedente, in caso di scioglimento di un Consiglio regionale, designa i nomi di nove cittadini eleggibili al Consiglio regionale, tra i quali il Presidente della Repubblica sceglie i tre commissari previsti dall’art. 126, ultimo comma, della Costituzione.
A tali commissari, per il periodo in cui rimangono in funzione, è
attribuita, a carico del bilancio della Regione, un’indennità nella stessa misura stabilita per gli assessori regionali ai sensi dell’art. 29.

Art. 54.
(Pubblicazione dei decreti di scioglimento dei Consigli regionali)
I decreti di scioglimento dei Consigli regionali sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel “Bollettino Ufficiale della Regione”. Essi sono comunicati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

CAPO III. CONTROLLI SULLE PROVINCE SUI COMUNI E SU ALTRI ENTI LOCALI

Art. 55.
(Controllo sugli atti delle Province)
È istituito nel capoluogo di ogni Regione un Comitato per il controllo sulle province. Il Comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale e dura in carica quanto il Consiglio regionale.
Esso è costituito:
a) di tre esperti nelle discipline amministrative, iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, relative ai cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati, eletti dal Consiglio regionale;
b) di un membro nominato dal Commissario del Governo;
c) di un giudice del tribunale amministrativo regionale designato dal presidente del tribunale stesso.
Con la stessa deliberazione vengono nominati quattro membri supplenti nelle persone di due esperti nelle discipline amministrative, iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, relative ai cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati, eletti dal Consiglio regionale, di un membro supplente nominate del Commissario del Governo e di altro giudice del tribunale amministrativo designato dal presidente del tribunale stesso. I
supplenti intervengono alle sedute in caso di impedimento dei rispettivi membri effettivi.
Il presidente è eletto dal Comitato tra i membri di cui alla lettera a).
Funge da segretario un funzionario della Regione designato dal Presidente della Giunta regionale.
Per l’elezione degli esperti nelle discipline amministrative ciascun consigliere regionale vota per due membri effettivi e per un membro supplente. Rimangono eletti i tre effettivi e i due supplenti che ottengono il maggior numero di voti.
Per la validità delle deliberazioni del Comitato si richiede l’intervento di almeno quattro commissari. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 56.
(Controllo sugli atti dei Comuni)
Lo Statuto regionale provvede a stabilire se il controllo sugli atti dei Comuni debba essere esercitato dallo stesso Comitato di cui all’art. 55 nel capoluogo di Regione o se debba svolgersi in forma decentrata nei capoluoghi di provincia.
Nel secondo caso il presidente della Giunta regionale procede alla costituzione di speciali sezioni del Comitato. Ogni sezione è
composta:
a) di tre esperti nelle discipline amministrative, iscritti nelle liste elettorali di un Comune della provincia, eletti dal Consiglio regionale;
b) di un membro nominato dal Commissario del Governo;
c) del funzionario di grado più elevato dell’Amministrazione provinciale.
Per la prima categoria saranno nominati due membri supplenti; per le altre due categorie un supplente.
La sezione elegge nel suo seno il presidente, da scegliersi tra i membri di cui alla lettera a).
Per l’elezione degli esperti nelle discipline amministrative ciascun consigliere vota per due membri effettivi e per un membro supplente. Rimangono eletti i tre effettivi e i due supplenti che ottengano il maggior numero di voti.
Lo Statuto regionale può disporre che una o più sezioni esplichino la loro funzione nei capoluoghi di circondario, o in taluni tra essi, determinandone le modalità.

Art. 57.
(Incompatibilità relative al Comitato e alle sezioni di controllo)
Non possono far parte del Comitato o delle sue sezioni:
a) i senatori e i deputati al Parlamento;
b) i membri del Consiglio provinciale, dei Consigli comunali e delle rappresentanze degli altri enti i cui atti sono soggetti ai controlli del Comitato stesso;
c) coloro che si trovino in condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità alle cariche di cui alla precedente lettera b);
d) gli stipendiati, i salariati e i contabili delle Province, dei Comuni e degli altri enti i cui atti sono soggetti ai controlli del Comitato;
e) i parenti fino al secondo grado e gli affini di primo grado con l’esattore o col ricevitore provinciale, durante l’esercizio della esattoria o della ricevitoria.
Le incompatibilità previste alle lettere c) e d) non si applicano ai membri di cui alle lettere b) e c) degli articoli 55 e 56.

Art. 58.
(Spesa per il funzionamento degli organi di controllo)
La spesa per il funzionamento degli organi di controllo previsti dagli articoli 55 e 56 è a carico della Regione.
Agli esperti nelle discipline amministrative nominati membri di tali organi è attribuita una indennità per ogni giornata di seduta, nella misura e con le modalità da determinarsi nel regolamento.

Art. 59.
(Estensione dei controlli)
Gli organi di controllo previsti dagli articoli 55 e 56 esplicano, nei confronti delle Province e dei Comuni, il controllo di legittimità deferito al Prefetto ed alla Giunta provinciale amministrativa dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
L’annullamento delle deliberazioni illegittime deve essere pronunciato entro venti giorni dal ricevimento dei processi verbali, con ordinanza motivata in cui venga enunciato il vizio di legittimità riscontrato nella deliberazione.
Il termine suddetto rimane sospeso se, prima della sua scadenza, l’organo di controllo chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio alla Provincia o al Comune. In tale caso la deliberazione diviene esecutiva se l’organo di controllo non ne pronuncia l’annullamento entro venti giorni dal ricevimento delle contro deduzioni della Provincia o del Comune.
I poteri di controllo sostitutivo attribuiti al Prefetto ed alla Giunta provinciale amministrativa dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono deferiti, per le Province, al Comitato previsto dall’art. 55: per i Comuni sono deferiti al Comitato stesso, oppure alle sezioni di cui all’art. 56 a seconda che siasi o meno provveduto alla costituzione di tali sezioni.

Art. 60.
(Controllo di merito)
Il controllo di merito, ai fini del riesame di cui al capoverso dell’art. 130 della Costituzione, è esercitato su tutte le deliberazioni delle Province e dei Comuni per cui le nome vigenti all’entrata in vigore della presente legge richiedono l’approvazione da parte della Giunta provinciale amministrativa.
Gli organi di controllo previsti dagli articoli 55 e 56 della presente legge, ove riscontrino un vizio di merito nella deliberazione, possono, entro venti giorni dal ricevimento dei processi verbali, invitare con ordinanza motivata il Consiglio provinciale o il Consiglio comunale a riprenderla in esame. Il termine è di quaranta giorni per le deliberazioni di approvazione del bilancio. Decorso tale termine la deliberazione diventa esecutiva.
Il termine rimane sospeso ove l’organo di controllo chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio alla Provincia o al Comune.
Ove il Consiglio provinciale o il Consiglio comunale confermino senza modificazioni, a maggioranza assoluta dei loro componenti, la deliberazione al cui riesame siano stati invitati dall’organo di controllo ai sensi del secondo comma di questo articolo, la deliberazione diventa esecutiva dopo la pubblicazione per la durata di quindici giorni all’Albo pretorio e l’invio della deliberazione stessa all’organo di controllo, che dovrà essere effettuato entro otto giorni dalla data della deliberazione. Resta salva la potestà di annullamento a norma dell’art. 59 della presente legge.

Art. 61.
(Controlli sui consorzi)
Per i controlli sui consorzi di Comuni e Province si applicano le norme stabilite per la Provincia, se si tratta di consorzi dei quali la Provincia fa parte, o, altrimenti, quelle stabilite per il Comune consorziato che conta il maggior numero di abitanti, o per il Comune capoluogo di Provincia, se questo fa parte del consorzio.
Ove del consorzio facciano parte Province appartenenti a più
Regioni, il controllo è esercitato dal Comitato di controllo esistente nel capoluogo della Regione nella quale ha sede l’amministrazione del consorzio.
Ove del consorzio facciano parte Comuni appartenenti a più
Province, nel caso previsto dal secondo comma dell’art. 56 il controllo è esercitato dalla sezione istituita per la Provincia nella cui circoscrizione ha sede l’amministrazione del consorzio.

Art. 62.
(Controlli sulle deliberazioni prese nell’esercizio di funzioni delegate)
Le deliberazioni adottate dalle Province, dai Comuni e da altri enti locali nelle materie ad essi delegate dalla Regione a norma dell’art. 39 della presente legge, eccettuate quelle relative alla vera esecuzione di provvedimenti già adottati e perfezionati ai sensi di legge, sono trasmesse entro dieci giorni alla Commissione di controllo di cui all’art. 41 e al Presidente della Giunta regionale.
L’esecutività di tali deliberazioni è regolata dagli articoli 45 e 47, salvo le disposizioni seguenti.
Il Presidente della Giunta regionale, ove ritenga una deliberazione non conforme alla legge o alle direttive di cui all’art. 39, trasmette, entro cinque giorni, le sue osservazioni alla Commissione di controllo e all’ente che ha adottato la deliberazione stessa.
La Giunta regionale può sempre sostituirsi alle Province, ai Comuni, e agli altri enti locali nell’esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inerzia o violazione delle leggi o delle direttive regionali.


Art. 63.
(Definitività dei provvedimenti degli organi di controllo)
Le pronunce degli organi di controllo previste dagli articoli 55 e 56 sono provvedimenti definitivi.

Art. 64.
(Richieste, e adempimenti ai fini dello scioglimento o sospensione di Consigli comunali e provinciali o della rimozione o sospensione di sindaci)
Ai fini di promuovere i provvedimenti di scioglimento o di sospensione dei Consigli provinciali e comunali e di rimozione o sospensione dei sindaci, ai termini delle disposizioni in vigore, le competenti autorità governative possono richiedere al Comitato e alle sezioni di controllo di cui agli articoli 55 e 56 tutti gli elementi che ritengano necessari, ferme restando le attribuzioni di cui alla legge 8 marzo 1949, n. 277.
A tale effetto, un esemplare dei provvedimenti di annullamento o di richiesta di riesame adottati dal Comitato o dalle sezioni predette sulle deliberazioni delle Province e dei Comuni è trasmesso, entro cinque giorni, alle Prefetture dalle rispettive segreterie.

TITOLO VI Disposizioni transitorie e finali

Art. 65.
(Costituzione degli uffici regionali – Personale)
Le Regioni provvederanno alla prima costituzione dei propri uffici esclusivamente con personale comandato degli enti locali, degli uffici periferici dell’Amministrazione dello Stato nell’ambito della Regione e, in quanto sia necessario, degli altri uffici statali, centrali o periferici. Il comando in sede non comporta alcuna indennità.
È vietata ogni assunzione, a qualunque titolo, di personale di diversa provenienza.
Spetta al Consiglio regionale determinare il numero e le qualifiche dei funzionari di cui reputa necessario il comando. I comandi sono disposti dalle amministrazioni da cui dipendono i funzionari, previa intesa con la Giunta regionale.

Art. 66.
(Ruolo regionale – Vacanze)
Le norme per l’inquadramento nel ruolo regionale del personale delle Amministrazioni dello Stato e di quello degli enti locali necessario all’impianto dei ruoli regionali saranno adottate con legge della Regione, nell’ambito delle leggi della Repubblica, da emanarsi ai sensi della disposizione transitoria VIII della Costituzione della Repubblica.
In caso di vacanza di posti in organico, la Regione potrà chiedere alle suddette Amministrazioni l’assegnazione di personale temporaneamente comandato.

Art. 67.
(Stato giuridico ed economico del personale di ruolo regionale)
Le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di ruolo regionale devono uniformarsi alle norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale statale e comunque non possono disporre un trattamento economico più
favorevole.

Art. 68.
(Contributi speciali a singole Regioni)
La Commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all’art. 52, potrà presentare al Governo proposte relative all’attuazione del terzo capoverso dell’art. 119 della Costituzione, che stabilisce l’assegnazione di contributi speciali a singole Regioni, per scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole.

Art. 69.
(Locali)
Fino a quando la Regione non disponga di sede propria, gli organi regionali e gli uffici che ne dipendono avranno sede provvisoria in locali forniti dall’Amministrazione provinciale del capoluogo a spese dell’Amministrazione regionale.

Art. 70.
(Trasferimento di uffici dallo Stato alle Regioni)
Il trasferimento dallo Stato alla Regione di uffici che attendono a compiti riflettenti le materie di cui all’art. 117 della Costituzione dovrà avvenire entro quattro mesi dall’entrata in vigore delle rispettive leggi previste dal secondo comma della disposizione transitoria VIII della Costituzione.
Il trasferimento sarà disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente, sentito il Consiglio regionale interessato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 71.
(Designazione transitoria di membro del Comitato di controllo)
Finché non saranno costituiti i tribunali amministrativi regionali, il giudice chiamato a far parte del Comitato di controllo previsto dall’art. 55 sarà un magistrato designato dal Presidente della Corte d’appello sedente nella Regione, o nel capoluogo della Regione, ove nella Regione esistano più Corti d’appello. Lo stesso presidente provvederà pure alla designazione del membro supplente.

Art. 72.
(Norme transitorie per i controlli sulle Province e sui Comuni)
Sino a quando non saranno entrati in funzione gli organi di controllo previsti dalla presente legge, i controlli sulle Province e sui Comuni saranno esercitati dagli organi che attualmente li esercitano, nelle forme e nei modi previsti dalle leggi vigenti.

Art. 73.
(Norma di attuazione della disposizione transitoria XI della Costituzione)
Ai fini dell’applicazione della XI delle disposizioni finali e transitorie della Costituzione si adempie all’obbligo di sentire le popolazioni interessate sentendo i Consigli comunali od i commissari prefettizi della Regione o delle Regioni di cui fanno parte i Comuni che chiedono di costituirsi in Regione autonoma.

Art. 74.
(Convocazione dei Consigli regionali per la prima adunanza)
Per la prima convocazione dei Consigli regionali, all’atto della costituzione delle Regioni, gli avvisi di convocazione di cui all’art. 14 sono inviati, almeno cinque giorni prima della riunione, dal Commissario del Governo.

Art. 75.
(Termine per la deliberazione dello Statuto regionale)
Entro 120 giorni dalla prima convocazione il Consiglio regionale delibera lo Statuto della Regione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1953
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