Legge sui Consorzi di irrigazione

Legge n. 1387 29 maggio 1873 sui Consorzi di irrigazione

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1.
I consorzi per la irrigazione, siano facoltativi od obbligatorii, sono regolati dalle disposizioni degli articoli 657, 658, 659, 660 e 661 del Codice civile, secondo la diversità dei casi ivi contemplati.
Non sono applicabili che ai Consorzi per gli scoli artificiali le disposizioni che nell’interesse pubblico sono sancite nel capo 4º, titolo 5°, della Legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.
Art. 2.
Ogni Consorzio per l’irrigazione dovrà nel regolamento o statuto prescritto dagli articoli 657 e 659 del Codice civile specificare l’estensione ed il perimetro del terreno che si vuole irrigare, i mezzi coi quali intende provvedere all’impresa, le condizioni d’ammissione de’ soci, i modi d’amministrazione ed i poteri assegnati agli amministratori.
Art. 3.
L’Amministrazione del Consorzio ha la capacità giuridica di rappresentare col mezzo del suo capo il Consorzio in giudizio, nei contratti ed in tutti gli atti che lo interessino, entro il limite dei poteri stabiliti dal regola mento o statuto.
Art. 4.
La responsabilità dei consortisti è limitata alla quota da ciascuno conferita in società o determinata nel regolamento
Art. 5.
È fatta facoltà ai Consorzi per l’irrigazione di stabilire nell’atto della loro costituzione, o nel regolamento, che le controversie tra soci, o tra soci ed il Consorzio, siano decise col mezzo di arbitri, e che questi possano rendere le loro decisioni immediatamente esecutorie, non ostante l’appello ai Tribunali ordinari, che sarà sempre ammesso.
Art. 6.
Ai Consorzi, i quali dimostrino che la superficie dei terreni da irrigarsi non sia inferiore a 20 ettari, può essere accordata con Decreto Reale la facoltà di riscuotere coi privilegi e nelle forme fiscali il contributo dei soci.
La domanda accompagnata dal regolamento o statuto del Consorzio viene presentata al Prefetto della Provincia che la rassegna al Ministro d’Agricoltura, Industria e Commercio, colle sue osservazioni, per l’emanazione del Decreto Reale.
Art. 7.
Non sono soggetti che ad un diritto fisso di registro di lire dieci, ove non sia minore per Legge, gli atti di costituzione, attuazione e primo stabilimento del Consorzio e gli atti successivi che per la durata di quattro anni dalla data dell’atto costitutivo occorrano per l’esecuzione dei lavori d’irrigazione; nei quali atti s’intendono compresi quelli d’acquisto d’acqua per irrigazione.
Art. 8.
L’aumento del reddito d’un fondo per fatto dell’irrigazione introdotta da Consorzi costituiti sotto la presente Legge, e muniti del Decreto Reale di cui nell’articolo 6, non è soggetto ad imposta fondiaria per trent’anni, a contare dalla data del Decreto stesso.
Art. 9.
Le disposizioni degli articoli 7 ed 8 non sono applicabili alle irrigazioni fatte con acqua condotta col mezzo di opere, alla costruzione delle quali concorse l’erario pubblico direttamente o mediante giarentigie od annualità.
Art. 10.
I Comuni e le Provincie che o soli o associati ad altri Comuni o ad altre Provincie, od anche a privati, intraprendono opere di derivazione d’acque per irrigazione, sono parificati ai Consorzi e godono dei favori concessi dalla presente Legge.
Art. 11.
I Consorzi esistenti sono conservati, e tanto nella esecuzione quanto nella manutenzione delle opere continueranno a procedere con osservanza dei loro regolamenti o statuti. Uniformandosi alla presente Legge profitteranno delle disposizioni della medesima, eccettuate quelle degli articoli 7 ed 8.
Godono anche dei benefizi concessi dai detti articoli 7 ed 8 i Consorzi già costituiti ed approvati con Decreto Reale, che non abbiano ancora dato principio alla esecuzione delle opere al tempo della pubblicazione della presente Legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.


Dato a Roma addì 29 maggio 1873.
VITTORIO EMANUELE

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