Ordinamento della Guardia Nazionale Repubblicana

Decreto Legislativo. del Duce 18 dicembre 1943-XXII, n. 921. Ordinamento e funzionamento della Guardia Nazionale Repubblicana

Categoria: RSI – Salò

IL DUCE DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA
Visto il decreto 8 dicembre 1943-XXII n. 913 con il quale è istituita la Guardia Nazionale Repubblicana;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Comandante Generale della Guardia Nazionale Repubblicana, Ministro Segretario di Stato;
D’intesa con il Ministro dell’Interno, con il Ministro Segretario del Partito Fascista Repubblicano e con i Ministri delle Finanze, delle Forze Armate, dell’Agricoltura e Foreste, delle Comunicazioni, dei Lavori Pubblici, della Giustizia;
Decreta

Art. 1.
La Guardia Nazionale Repubblicana, istituita con decreto 8 dicembre 1943-XXII, n. 913 nasce dalla fusione
della M.V.S.N (comprese le Milizie speciali: Ferroviaria – Portuaria – Postelegrafonica – Stradale – Forestale – Confinaria).
Dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Polizia Africa Italiana.

Art. 2.
La Guardia Nazionale Repubblicana ha compiti di polizia interna e militare. Essa difende all’interno, nei possedimenti e nelle colonie, le istituzioni; fa rispettare le leggi della Repubblica; protegge l’incolumità personale ed i beni dei cittadini; garantisce l’ordinato svolgimento di tutte le manifestazioni singole e collettive della vita nazionale e disimpegna tutti i compiti devoluti alle Milizie speciali di cui al precedente articolo.

Art. 3.
La Guardia Nazionale Repubblicana è una forza armata dello Stato.
Ha un proprio comando generale che provvede, nella sua competenza, in materia di reclutamento, ordinamento, disciplina, mobilitazione, accasermamento, casermaggio, armamento, amministrazione e servizio in genere.
Per il disimpegno del servizio di polizia militare e per l’eventuale concorso in operazioni di guerra, agisce alle Dipendenze del Ministero delle Forze Armate.
Per i servizi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica, agisce alle dipendenze del Ministero dell’Interno.
Nella effettuazione dei servizi di polizia specializzata (polizia ferroviaria – portuaria – stradale – postelegrafonica – Forestale – di frontiera e coloniale), la Guardia Nazionale Repubblicana agisce d’intesa con i Ministeri interessati.

Art. 4.
La Guardia Nazionale Repubblicana ha il seguente ordinamento:
– 1 Comando Generale;
– 18 Ispettorati regionali (uno per regione);
– 94 Comandi provinciali (uno per provincia);
– 94 Legioni (articolate su raggruppamenti, gruppi di presidi, presidi e distaccamenti);
– 6 Legioni di frontiera;
– 18 Legioni forestali;
– 12 Battaglioni O.P.;
– 82 Compagnie O. P.;
– 5 Battaglioni motorizzati;
– 3 Gruppi squadroni;
– 1 Scuola Centrale (per i corsi di perfezionamento);
– 2 Scuole allievi ufficiali;
– 2 Scuole allievi sottufficiali;
– 7Scuole di polizia specializzata
– 1 Stabilimento armi e munizioni;
– 4 Magazzini vestiario equipaggiamento;
– 2 Depositi vestiario equipaggiamento;
– 1 Banda

Art. 5.
La Guardia Nazionale Repubblicana ha una propria gerarchia corrispondente a quella delle altre forze armate.
La gerarchia nei gradi di ufficiale è la seguente:
Generale corrispondente a Generale di C.A.
Tenente generale corrispondente a Generale di divisione
Maggior generale corrispondente a Generale di brigata
Colonnello ” ” Colonnello
Tenente colonnello ” ” Tenente Colonnello
Maggiore ” ” Maggiore
Capitano ” ” Capitano
Tenente ” ” Tenente
Sottotenente ” ” Sottotenente

La gerarchia nei gradi di truppa è la seguente:
Milite scelto corrispondente a Caporal maggiore
Milite ” ” Caporale
Allievo Milite ” ” Soldato

Art. 6.
Il Comandante Generale è scelto dal Capo dello Stato tra gli ufficiali generali della Guardia Nazionale Repubblicana.

Art. 7.
Il personale truppa viene reclutato tra i cittadini italiani di età tra i 17 ed i 20 anni che si arruolino volontariamente nelle formazioni della Guardia Nazionale Repubblicana.
I sottufficiali sono tratti dagli allievi delle scuole allievi sottufficiali della G.N.R. Ai corsi allievi sottufficiali saranno ammessi i cittadini italiani di età fra i 17 e i 21 anni che ne facciano domanda ed i militi della G.N.R. in possesso di particolari requisiti.
Gli ufficiali sono tratti dagli allievi delle scuole allievi ufficiali della G.N.R. Ai corsi allievi ufficiali saranno ammessi i cittadini
Italiani che ne facciano domanda. Per una aliquota non superiore ad un terzo dei posti vacanti gli ufficiali vengono tratti dai
Sottufficiali in s.p.e. della Guardia Nazionale Repubblicana.
I requisiti fisici e morali per concorrere all’arruolamento nella G.N.R. nei gradi di ufficiale, sottufficiale e milite saranno
Fissati negli appositi bandi di concorso, d’intesa con il Ministro delle Finanze.

Art. 8
G1i allievi militi contraggono la ferma obbligatoria di anni tre e saranno nominati militi dopo un periodo di esperimento, la cui durata sarà fissata dal regolamento organico.
Gli allievi non riconosciuti idonei saranno prosciolti dalla ferma salvo gli obblighi della rispettiva classe di leva.
Allo scadere della ferma obbligatoria i militi, militi scelti ed i sottufficiali possono essere raffermati secondo Modalità che verranno stabilite con provvedimento legislativo da emanarsi d’intesa con il Ministro delle Finanze.

Art. 9.
Gli ufficiali, sottufficiali, graduati e militi della Guardia Nazionale Repubblicana cessano di appartenere ai ruoli delle forze armate di provenienza e vengono iscritti nei rispettivi ruoli della Guardia Nazionale Repubblicana.
Prestano lo stesso giuramento prescritto per le altre forze armate e sono soggetti al codice penale militare della Repubblica Sociale Italiana.

Art. 10.
Gli ufficiali della G.N.R., per contrarre matrimonio, debbono ottenete l’assentimento del Capo dello Stato. I sottufficiali e truppa debbono ottenere l’autorizzazione dei superiori.

Art. 11.
Il servizio prestato nella Guardia Nazionale Repubblicana è valido ad ogni effetto come servizio militare e di leva.
Coloro i quali interrompono la ferma per motivi disciplinari, ritornano nell’obbligo di assolvere la loro ferma di leva qualunque sia la durata del servizio già prestato nella Guardia Nazionale Repubblicana.

Art. 12.
Gli organici, lo stato del personale (ufficiali, sottufficiali e truppa) della G.N.R., e le norme relative all’uniforme, disciplina e amministrazione saranno stabiliti su proposta del Comandante Generale della Guardia Nazionale Repubblicana con successivi decreti legislativi d’intesa con i Ministri interessati e con il Ministro delle Finanze.

Art. 13.
Gli stipendi, le paghe, le indennità, i soprassoldi ed i premi di ferma e di rafferma per il personale della G.N.R. saranno Fissati successivamente con provvedimento legislativo d’intesa con il Ministro per le Finanze.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 14.
Nella prima formazione dei quadri ufficiali della Guardia Nazionale Repubblicana i posti nei vari gradi saranno conferiti, salvo il disposto dell’ultimo comma del presente articolo, con decreto del Capo dello Stato, ad ufficiali che si trovano in s.p.e. nella M.V.S.N. (comprese le Milizie speciali: Ferroviaria – Portuaria – Postelegrafica –Stradale – Forestale – Confinaria), nell’Arma dei Carabinieri a nel Corpo della Polizia Africa Italiana alla data di pubblicazione del presente decreto, con il grado da ciascuno di essi rivestito, previo accertamento della loro idoneità allo speciale servizio nella Guardia Nazionale Repubblicana effettuato su giudizio insindacabile di apposite commissioni nominate e presiedute dal Comandante Generale della Guardia Nazionale Repubblicana.
I posti di sottufficiali e militi nella prima formazione dei ruoli saranno conferiti, salvo il disposto dell’ultimo comma del presente articolo, dal Comando Generale della G. N. R. ai sottufficiali e militi che si trovano in servizio nella M.V.S.N. (comprese le Milizie speciali: Ferroviaria – Portuaria – Postelegrafica – Stradale – Forestale – Confinaria), nell’Arma dei Carabinieri e nel Corpo della Polizia Africa Italiana alla data di pubblicazione del presente decreto, con il grado da ciascuno di essi rivestito, previo accertamento della loro idoneità allo speciale servizio nella G.N.R. effettuato su giudizio insindacabile di apposite commissioni nominate dal Comandante Generale della G. N. R.
Per il trasferimento nella G.N.R. degli ufficiali, sottufficiali e militi della Milizia Ferroviaria e Postelegrafica, che sono anche funzionari delle ferrovie dello Stato e delle poste e telegrafi, di intesa con il Ministro interessato e con quello delle Finanze, saranno emanate, particolari disposizioni.

Art. 15.
Il tempo trascorso in servizio. permanente effettivo o comunque alle armi nella M.V.S.N., nell’Arma dei Carabinieri, nel Corpo della P.A.I. o in altra forza armata, anteriormente alla assunzione nella G.N.R. è utile agli effetti della determinazione degli stipendi e delle paghe ed eventuali relativi aumenti periodici, nonché per la determinazione degli assegni relativi al trattamento quiescenza che sarà fissato, per gli appartenenti alla Guardia Nazionale Repubblicana, con provvedimento legislativo da emanarsì d’intesa con il Ministro per le Finanze.

Art. 16.
Sino alla definitiva assunzione in servizio permanente nella G.N.R., agli elementi provenienti dalla M.V.S.N., dall’Arma dei Carabinieri e dal Corpo della P.A.I. saranno applicati i provvedimenti di stato e amministrativi previsti dalle leggi vigenti in materia per le rispettive amministrazioni.
Le attribuzioni e facoltà relative ai provvedimenti di stato, disciplinari ed amministrativi che erano devolute al Ministro Della Guerra per i Carabinieri; al Ministro delle Comunicazioni per la Milizia Ferroviaria, Portuaria e Postelegrafica; al Ministro dei Lavori Pubblici per la Milizia Stradale; al Ministro Africa Italiana per gli appartenenti alla P. A. I; al Ministro Dell’Agricoltura e Foreste per la Milizia Forestale; al Comandante Generale della M.V.S.N. per gli appartenenti alla Milizia, sono devolute al Comandante Generale della Guardia Nazionale Repubblicana.

Art. 17.
Gli ufficiali dei Carabinieri, della M.V.S.N. (ivi comprese le Milizie speciali: Ferroviaria – Portuaria – Postelegrafica – Stradale – Forestale – Confinaria) e della P. A. I. che non transiteranno in s.p.e. nella G.N.R., godranno del trattamento Di quiescenza loro spettante in base alle leggi vigenti in materia per le rispettive amministrazioni.

Art. 18.
Le spese relative al funzionamento della G.N.R. verranno sostenute con i fondi stanziati in appositi capitoli compresi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze alla rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il Ministero delle Finanze è autorizzato con propri decreti ad introdurre le variazioni di bilancio occorrenti per la attuazione del presente decreto.

Art. 19.
Il presente decreto che entra in vigore il giorno 8 dicembre 1943-XXII sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e sarà
inserito, munito del sigillo dello Stato, nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Dal Quartier Generale, addì 18 dicembre 1943-XXII.
MUSSOLINI
Il Com.Gen. della G.N.R.: RICCI
Il Ministro dell’Interno: BUFFARINI
Il segretario del P. F R.: PAVOLINI
Il Ministro per le Finanze: PELLEGRINI
Il Ministro delle Forze Armate: GRAZIANI
Il Ministro dell’Agricoltura e Foreste: MORONI
Il Ministro delle Comunicazioni: LIVERANI
Il Ministro dei Lavori Pubblici: ROMANO
Il Ministro per la Giustizia: PISENTI

/ 5
Grazie per aver votato!

Be First to Comment

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *