Prescrizioni sulla importazione ed esportazione delle manifatture di seta, cotone e lana

Dilucidazioni e prescrizioni sulla importazione ed esportazione delle manifatture di seta, cotone e lana, ed altri generi di proibita introduzione.

26 novembre 1817.
IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.
NOTIFICAZIONE.
L’imperiale regia camera aulica generale con suo decreto 18 corrente, n.° 57981-2464, d’intelligenza coll’imperiale regia commissione aulica di commercio, sopra alcuni quesiti chè le furono fatti riguardo alle discipline da osservarsi nell’importazione ed esportazione di diverse qualità di seta, non che delle mani fatture di seta, cotone e lana, ha emanate le seguenti dilucidazioni e prescrizioni:
1. Nella notificazione del 2 ottobre pºp.º all’articolo 5 fu espressamente prescritto che non potranno essere introdotte per interno consumo se non quelle manifatture estere di seta, cotone e lana, per le quali entro 5 giorni dalla pubblicazione della nuova tariffa venisse provato, per mezzo dei libri di negozio regolarmente tenuti, che esse merci era no state commesse in estero stato avanti la pubblicazione della detta notificazione, e che la commissione data non poteva più essere ritrattata.
Come validamente commesse si ritengono solamente quelle merci le quali non solo furono ordinate dai negozianti nazionali, ma la di cui ordinazione è stata anche accettata dal corrispondente estero avanti il giorno della pubblicazione suddetta. Non ritrattabili poi si debbono considerare solamente quelle commissioni, rispetto alle quali consti che nel giorno della pubblicazione medesima era già pervenuto ai negozianti l’avviso della seguita spedizione, e sia stato provato entro i cinque giorni dalla stessa pubblicazione che la merce si trovava già in viaggio; e ciò pel motivo che nel giorno della pubblicazione ogni negoziante era in dovere di contrammandare le spedizioni di simili merci estere non ancora istradate, e di rivocare così le date commissioni. In conseguenza di ciò non potevano permettersi le introduzioni che di quelle merci estere, per le quali entro i cinque giorni, compreso quello della pubblicazione, fosse stato debitamente provato che erano state già commesse avanti il giorno della pubblicazione, che la commissione era stata accettata, e che la merce si trovava già in viaggio.
2. Dandosi il caso che in questo frattempo (cioè dal giorno della pubblicazione suddetta sino al giorno d’oggi ) sia stata permessa l’introduzione di alcune merci, per le quali non concorressero le condizioni contenute nel premesso schiarimento, e che per con seguenza giusta lo spirito del decreto non erano introducibili , in tal caso dovranno queste essere nuovamente ritirate nelle doga ne o per essere riesportate all’estero, o per essere di nuovo introdotte ad uso dei particolari, previa licenza e contro il pagamento del dazio stabilito nella nuova tariffa.
Se poi alcune di queste merci estere, per avventura indebitamente introdotte, fossero già state distratte, e che non fosse conseguentemente più possibile di farle riportare nelle dogane, in tal caso si dovrà esigere posticipatamente dai rispettivi contribuenti il maggior dazio risultante dalla nuova tariffa.
3. Resta irremissiloilmente stabilito che le merci, le quali dietro le condizioni sopra espresse verranno riconosciute introducibili, non possano essere introdotte se non entro i tre mesi dal giorno della pubblicazione della nuova tariffa, vale a dire sino al giorno 1.° di gennaio 1818; passato il qual termine, le merci di simil natura che si troveranno esistere nelle dogane, o potranno es
sere ritirate, mediante licenza e contro paga mento del nuovo dazio, per solo uso dei particolari, o potranno essere esportate esenti da qualunque dazio.
4. La circolazione delle manifatture estere di seta, cotone e lana di proibita introduzione, le quali si trovassero esistere nel regno lombardo-veneto e nel Tirolo, e che nella notificazione 2 ottobre p.° p.º è stata limitata alle sole tre provincie suddette, s’intende da sé circoscritta in maniera che dette merci non possano circolare da una delle accennate tre provincie in un’altra, dovendo le medesime rimanere ad esclusivo consumo della provincia dove si trovano , e ciò in conseguenza del differente dazio d’introduzione a cui in ciascuna delle suddette tre provincie erano soggette le merci stesse anteriormente alla pubblicazione della nuova tariffa.
Lo stesso deve aver luogo anche pel ferro, acciaio, piombo, rame, ed in generale per tutti que generi esteri de quali è stata proibita l’introduzione per commercio.
L’imperiale regia direzione delle dogane, delle privative e dei dazi di consumo è in caricata dell’esecuzione di queste superiori determinazioni.


Milano, il 26 novembre 1817.
IN ASSENZA DEL GOVERNATORE
CONTE DI SAURAU, Il Vicepresidente Conte MELLERIO.
REDAELLI, Consigliere.

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