Proclamazione dello stato d’assedio a Perugia

Proclamazione dello stato d’assedio nella città e provincia di Perugia nel 1861

Noi Generale Comandante in capo l’Armata Pontificia, Gran Croce dell’Ordine Piano e della Legion d’Onore ecc. ecc. In forza dei poteri che ci sono stati conferiti con lettera ministeriale del 22 maggio 1860 N. 28, all’epoca della invasione del pacifico territorio degli Stati della Chiesa, per sempre garantire la sicurezza delle persone e delle proprietà, abbiamo stabilito ed ordinato quanto appresso:
1. La città e provincia di Perugia sono richiamate in istato d’assedio.
2. Le attribuzioni governative e della Polizia sono trasferite all’autorità militare.
3. Verrà stabilito un consiglio di guerra speciale, straordinario, i di cui membri saranno nominati dal Generale Schmid comandante la suddivisione di Perugia. Il capitano Segesse adempirà le funzioni di uditore presso detto Consiglio e sarà rivestito di tutti i diritti e prerogative attribuite agli uditori di visionarii.
4. Il Consiglio di Guerra speciale straordinario giudicherà dei delitti di lesa maestà, violenza pubblica, detenzione o spaccio di armi e munizioni da guerra, dell’assoldamento ed arruola mento di cui nel L. II, Tit. 2. 3. dell’Editto 20 Settembre 1832 sui delitti e sulle pene, e generalmente i delitti contemplati dal l’Editto 1 aprile 1842 sulla giustizia criminale e disciplinare militare.
5. Ferma sempre l’applicazione delle pene portate nella sopracitata disposizione legislativa, si stabilirà inoltre che saranno puniti colla morte e con una multa di 1000 a 30,000 scudi da fissarsi dal tribunale secondo la gravità del caso, quale multa sarà sempre raddoppiata per li contumaci:
I. Quelli che prendono le armi contro il Sovrano ed inalberano ba ndiera rivoluzionaria.
II. Coloro che promuovono e sostengono la sedizione o insurrezione contro il Sovrano ed il Governo con arruolamenti d’uomini, con raccolta di armi e di munizioni ovvero qualsi voglia altro mezzo di sommossa, con divulgazione di stampe o scritti eccitanti alla ribellione od insurrezione, quantunque questa non sia avvenuta o sia mancanle di effetti.
III. Coloro che somministrano o inviano o ritengono secretamente danaro destinato ad aiutare o fomentare la ribellione sulle popolazioni o la seduzione della truppa od in genere qualunque fine ostile al Governo. Il detto danaro verrà confiscato di pieno diritto a pro del pubblico tesoro dovunque e in qualunque luogo esso si trovi.
IV. Coloro che eccitano uno o più militari pontificii alla diserzione, quantunque questa non abbia avuto effetto e coloro che l’avranno favorita o tentato di favorirla.
V. Coloro che resistono di fatto e si oppongono all’autorità ed alla forza pubblica di una maniera grave, e coloro che si rendono colpevoli di percosse, ferite, vie di fatto e di assassinio contro militari anche fuori di servizio.
VI. Colui che in unione di uno o più individui tenti di turbare l’ordine pubblico o tenere corrispondenza mediante lettere od altro nell’interno dello Stato o all’estero affine di cangiare la natura del Governo.
VII. Coloro che romperanno o tenteranno rompere i fili, pali ed apparecchi del telegrafo elettrico.
6. Sarà punito con i lavori forzati a tempo da estendersi
secondo le circostanze anche a vita, e con una multa da 100 a 10,000 scudi, secondo la gravità delle circostanze, la qual multa sarà raddoppiata per la contumacia.
1. La diffusione di novelle allarmanti false e l’eccitamento alla rivolta mediante discorsi e scritti, come anche le grida e I clamori sediziosi.
II. Il ricetto presentemente accordato ad un individuo reoed inquisito di uno dei delitti di cui nell’art. 6 come anche il ricetto accordato ad un disertore o la facilitazione della diserzione mediante falsi indizii dati scientemente alla forza pubblica sulla traccia di un disertore.
III. La fabbrica, l’occullamento, la raccolta e distribuzioni di emblemi e segni sediziosi, bandiere, fettuccie, coccarde ecc.
IV. La compera di effetti militari appartenenti al Governo.
V. Ogni specie di colletta o questua fatta per un fine ostile al Governo e l’invio ai nemici del danaro.
VI. Gli attruppamenti di giorno e di notte tendenti a turbare la tranquillità pubblica.
VII. Il fatto di appartenere a società segrete o di assistere a conciliaboli sediziosi anche in luoghi riservati e chiusi.
VIII. L’alloggio somministrato ad individui sospetti o notoriamente nemico del Governo senza averne dato subito parte all’autorità.
IX. La lacerazione e lordura degli Editti pubblici e l’infrazione o deformazione dello stemma del Sovrano collocato in luogo pubblico fatto per odio o disprezzo.
X. Le offese gravi fatte pubblicamente senza provocazione a militari rivestiti del loro uniforme.
7. Tutte le volte che il tribunale accorderà a favore del colpevole il benefizio delle circostanze attenuanti, potrà nell’applicazione delle pene stabilite dagli articoli 5 e 6 disgiungere la pena pecuniaria dalla corporale, applicando la sola pena della multa, che in questo caso sarà il maximum della somma determinata nei detti articoli.
8. Dal momento che un individuo verrà tradotto davanti al Consiglio di Guerra, tutti i suoi beni mobili ed immobili, in qualunque parte dello Stato si trovino, saranno ipso facto sottoposti ad ipoteca generale a favore del Fisco, e posti provvisoriamente sotto sequestro a garanzia della multa inflitta dagli art. 5 e 6 della presente notificazione. Il Fisco potrà all’occorrenza prendere tutte le misure che crederà necessarie per impedire la parziale e totale lesione de’ suoi diritti.
Verranno assoggettati al pieno effetto di questo articolo anche quelli che si fossero sottratti all’arresto comandato contro di loro dall’Autorità Militare per sottoporli al Consiglio di Guerra.
9. Le cause saranno rimesse al Tribunale, sia dal Comandante delle forze militari, sia dall’Uditore. L’istruzione del processo verrà fatta dall’Uditore militare assistito dal suo attuario di una maniera sommaria e speditiva.
Le sentenze del Consiglio di Guerra saranno inappellabili e il tutto a tenore dello Editto sopracitato del 1 Aprile 1842.


Spoleto, li 7 Settembre 1861.
Il Generale in Capo
DE LA MORICIÈRE.

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