R.D. 14 novembre 1901, n. 466 Sulle attribuzioni del Consiglio dei Ministri

Regio Decreto 14 novembre 1901, n. 466 Sulle attribuzioni del Consiglio dei Ministri.

(GURI n.271, 15 novembre 1901)

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D’ITALIA

Veduto il R. decreto 25 agosto 1876, n. 3289 (serie 2ª);
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.
Sono sottoposti al Consiglio dei Ministri i seguenti oggetti:
1. le questioni d’ordine pubblico e di alta amministrazione;
2. tutti i disegni di legge da presentarsi al Parlamento ed il ritiro dei progetti già presentati;
3. la prelevazione di somme dal fondo di riserva per le «spese impreviste» e la loro iscrizione ai vari capitoli del bilancio o a capitoli nuovi, quando non sieda il Parlamento;
4. la determinazione e variazione delle attribuzioni dei Ministeri e in generale tutti i progetti di decreti organici;
5. le proposte di trattati, le questioni d’interpretazione dei trattati vigenti e le questioni internazionali in generale;
6. le petizioni che dal Parlamento siano inviato al Consiglio dei Ministri;
7. i decreti da emanarsi dal Governo in adempimento di mandato del potere legislativo; i Regolamenti generali di pubblica amministrazione e ogni altro Regolamento per l’esecuzione delle leggi; tutti gli affari per cui debba provvedersi mediante decreto Reale con precedente parere del Consiglio di Stato, quante volte il Ministro competente non intenda uniformarsi a tale parere;
8. la risoluzione dei conflitti di competenza fra i diversi Ministeri e la decisione delle questioni di competenza mista fra più Ministeri, quando i Ministri non si accordino sulla relativa determinazione;
9. la risoluzione delle questioni di precedenza fra le varie cariche pubbliche;
10. le proposte di scioglimento dei Consigli generali dei Banchi di Napoli e di Sicilia;
11. le richieste motivate di registrazione con riserva alla Corte dei Conti;
12. le proposte di estradizione da farsi ai Governi esteri o fatte da essi, e l’espulsione degli stranieri nei casi indicati dal capoverso dell’articolo 90 della legge di pubblica sicurezza;
13. le proposte concernenti le sedi vescovili e arcivescovili di R. patronato, e quelle concernenti l’exequalur per la provvista di tutti i benefici maggiori, e così pure ogni questione attinente alle relazioni della potestà civile con le autorità ecclesiastiche;
14. tutte le altre determinazioni specificamente riserbate al Consiglio dei Ministri dalle leggi e dai Regolamenti.

Art. 2.
Si deliberano altresì in Consiglio dei Ministri:
1. le nomine del Presidente, dei Vice Presidenti del Senato del Regno e dei Senatori;
2. le nomine del Ministro della Real Casa e del Prefetto di Palazzo;
3. le nomine dei Sotto Segretari di Stato e del Governatore della Colonia Eritrea;
4. le nomine al Consiglio di Stato ed alla Corte dei Conti;
5. le nomine, destinazioni e collocamenti in aspettativa, per ragioni di servizio, dei rappresentanti di S. M. il Re all’estero in qualità di Ambasciatori o Ministri;
6. le nomine e destinazioni dei Primi Presidenti, Presidenti di Sezione e Procuratori generali delle Corti di Cassazione e delle Corti d’Appello; le nomine dell’Avvocato generale presso la Cassazione di Roma, dell’Avvocato generale militare e dell’Avvocato generale erariale;
7. le nomine e destinazioni dei Comandanti di Corpi d’armata e di Divisioni militari; le nomine del Capo di stato maggiore dell’esercito e del Primo Aiutante di campo generale di S. M. il Re, del Presidente del Tribunale supremo di guerra e marina, del Comandante generale dell’arma dei RR. carabinieri; le nomine dei Comandanti in capo di forze navali, e dei comandanti di Divisione all’estero; le nomine e destinazioni dei Comandanti in capo dei dipartimenti marittimi;
8. le nomine e destinazioni dei Prefetti;
9. le nomine del Commissario generale dell’emigrazione, dei Direttori generali dei Ministeri e degli altri Capi delle Amministrazioni generali centrali;
10. le dimissioni, le dispense dal servizio e le destituzioni dei funzionari indicati nei precedenti numeri; il collocamento dei Prefetti in aspettativa o a riposo per ragioni di servizio; il collocamento in disponibilità degli Ufficiali generali e dei Comandanti di Corpo e Capi di servizio; il collocamento a riposo, per ragioni di servizio, degli Agenti diplomatici e consolari indicati nell’articolo 6 della legge sulle pensioni, e in generale il collocamento a riposo d’ufficio di ogni altro funzionario nominato con decreto Reale, giusta l’articolo 4 della legge stessa.
11. le nomine dei Membri della Commissione chiamata a dar parere sulla perdita della pensione nei casi di destituzione degli impiegati civili e dei militari;
12. la designazione dei Membri di nomina governativa della Commissione di vigilanza sugli Istituti d’emissione e sulla circolazione;
13. l’approvazione della nomina del Direttore generale della Banca d’Italia, le nomine dei Direttori generali dei Banchi di Napoli e di Sicilia, la sospensione, la dispensa dal servizio, il collocamento a riposo e la destituzione degli stessi funzionari e dei Consiglieri di tali Istituti di nomina governativa.

Art. 3.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ne convoca le adunanze, ne dirige le discussioni, e conserva il registro delle deliberazioni.
Queste sono in ciascuna adunanza firmate da lui e dal Ministro incaricato delle funzioni di Segretario.

Art. 4.
Al Presidente del Consiglio sono rivolte le domande dei Ministri perché gli affari che debbono proporre siano posti all’ordine del giorno.
Egli è in diritto di richiedere che sia portato in Consiglio qualunque affare, anche non compreso nei precedenti articoli, sul quale creda opportuno di provocare una deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 5.
I progetti di legge, di decreti organici e di Regolamenti saranno dai Ministri competenti comunicati al Presidente del Consiglio ed agli altri Ministri almeno un giorno prima di quello in cui dovranno essere esaminati dal Consiglio.

Art. 6.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresenta il Gabinetto, mantiene l’unità dell’indirizzo politico ed amministrativo di tutti i Ministeri e cura l’adempimento degli impegni presi dal Governo nel discorso della Corona, nelle sue relazioni col Parlamento e nelle manifestazioni fatte al Paese.
Esso presenta al Parlamento i disegni di legge che riguardino l’Amministrazione generale dello Stato; presenta, insieme ai Ministri competenti, quelli di riforme organiche e quelli cui per circostanze speciali credesse conveniente associarsi, controfirmando coi rispettivi Ministri le leggi relative.

Art. 7.
Il Presidente del Consiglio chiede notizia dell’esecuzione delle deliberazioni prese in comune dai Consiglieri della Corona e riceve comunicazione delle circolari, dei manifesti e delle relazioni di ciascun Ministro, che impegnino l’indirizzo del Governo e dell’Amministrazione generale.

Art. 8.
Ciascun Ministro comunica al Presidente del Consiglio la nota, con le analoghe specificazioni, di tutti i decreti che intende portare alla firma Reale.
Il Presidente può sospendere le proposte, richiedere schiarimenti e deferirne l’esame al Consiglio dei Ministri.
A lui dovrà, prima dell’esecuzione, essere comunicata ogni pratica, la quale importi spesa straordinaria, od accenni a renderla necessaria.

Art. 9.
Il Ministro degli Affari Esteri conferisce col Presidente del Consiglio su tutte le note e comunicazioni che impegnino la politica del Governo nei suoi rapporti coi Governi esteri.

Art. 10.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri controfirma i decreti di nomina dei Ministri Segretari di Stato, ed insieme ai Ministri competenti quelli pei quali sia stata necessaria una deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 11.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri fa parte del Consiglio per la tutela o la cura delle persone della Famiglia Reale, a norma della legge 2 luglio 1890.
Esercita le attribuzioni di Segretario dell’Ordine Supremo della SS. Annunziata e provvede annualmente alla ripartizione del numero delle onorificenze cavalleresche proponibili al Re dai vari Ministeri negli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d’Italia.

Art. 12.
Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto, che andrà in vigore dal giorno 16 del corrente mese.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Dato a Capodimonte (Napoli), addì 14 novembre 1901.
VITTORIO EMANUELE.

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