Regolamento della legge sull’emigrazione del 1892

Regio Decreto n. 39 21 gennaio 1892 Che approva il testo unico del regolamento per l’esecuzione della legge sull’emigrazione

(GURI n. 42, 19 febbraio 1892)

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D’ITALIA
Vista la legge 30 dicembre 1888, n. 5866 (serie 3.º);
Visto il regolamento per l’esecuzione della predetta legge, approvato con Nostro decreto 10 gennaio 1889, n. 5892;
Viste le modificazioni al citato regolamento, approvate col Nostro decreto 27 novembre 1891, n. 652:
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell’Interno,
Abbiamo decretato e decretiamo:

ARTICOLO UNICO.
È approvato l’annesso testo unico del regolamento per l’esecuzione della legge 30 dicembre 1888, n. 5866 (serie 3.º), che sarà vistato, d’ordine Nostro, dal Ministro, dell’Interno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1892.
UMBERTO.
G. NICOTERA.
Visto, Il Guardasigilli: L. FERRARIS.

Regolamento per l’esecuzione della legge 30 dicembre 1888, n. 5866 (serie 3.º), sull’emigrazione (Testo unico).

Art. l.
I passaporti agli emigranti verso un paese transmarino non saranno con ceduti, quando non sia dimostrato assicurato l’imbarco degli emigranti stessi.
Art. 2.
S’intende equivalere al certificato di assicurato imbarco, purché sia munito del visto dell’Autorità di pubblica sicurezza del porto di partenza, il contratto di cui all’art. 12 della legge 30 dicembre 1888, n. 5866.
Art. 3.
L’Autorità di pubblica sicurezza del porto di partenza limiterà l’apposizione del visto di assicurato imbarco a quel numero di posti che non ecceda la capacità regolamentare della nave.
Art. 4.
La concessione del passaporto per l’estero ai giovani soggetti alla leva è retta della legge e dal regolamento sul reclutamento del R. Esercito. Non è subordinata alla prestazione di una cauzione.
Art. 5.
La domanda della patente di agente di emigrazione si presenta al Ministero dell’Interno per mezzo del prefetto coi seguenti allegati:
a) certificato di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato di domicilio, da cui risulti anche non essere il richiedente né ministro di culti, né funzionario dello Stato, né impiegato d’Amministrazioni pubbliche locali;
d) certificato da cui risulti essere il richiedente nel godimento dei diritti civili;
c) certificato penale, da cui risulti non essere incorso il richiedente in condanne per i reati enumerati nell’art. 3, primo alinea della legge.
Art. 6.
Il prefetto, verificata la regolarità dei documenti, trasmetterà la domanda al Ministero col suo parere.
Art. 7.
Il Ministero, riconosciuta la legalità della domanda e dei certificati annessi, ordinerà che presso la Tesoreria provinciale sia depositata la cauzione di lire tremila di rendita in titoli dello Stato, se la patente è domandata per una regione, la cui popolazione non superi i sette milioni di abitanti: di lire quattromila di rendita, se la patente è domandata per una parte dello Stato, la cui popolazione non ecceda i dieci milioni di abitanti: di lire cinquemila di rendita, se la patente è domandata per operare in tutto il Regno.
Sulla presentazione della ricevuta del tesoriere provinciale, sarà rilasciata la patente.
Le patenti già rilasciate saranno valide, ancorché la cauzione sia inferiore alla cifra sovraindicata, finché l’agente non incorra in alcuna condanna o ammenda.
Art. 8.
Nella patente che sarà fatta sul modello allegato al presente regolamento, è determinato il territorio entro il quale l’agente è autorizzato ad operare.
Art. 9.
Qualora l’agente si renda responsabile delle contravvenzioni enumerate al l’art. 5 o previste in altri articoli di legge, il prefetto gli ritirerà la patente.
La perdita della patente però non diviene definitiva, che colla condanna dell’agente per una delle contravvenzioni medesime.
Art. 10.
La patente sarà pure ritirata quando venga meno una delle condizioni enumerate nell’art. una delle 3 condizioni richiamate ivi nell’art. stabilite 7 della come legge impedimento per la concessione, alla concessione o di essa.
Art. 11.
È vietato all’agente di procurare la partenza o l’imbarco a minori destinati presumibilmente a mestieri girovaghi in contravvenzione alla legge 21 dicembre 1873, oppure a fine di prostituzione.
Art. 12.
Gli è pur vietato di procurare la partenza o l’imbarco a persone di cui non sia permessa l’immigrazione negli Stati ai quali sono dirette.
Art. 13.
L’agente è tenuto ad uniformarsi alle prescrizioni che il Ministero sarà per dare a tutela dei nostri emigranti in dipendenza di disposizioni adottate dai Governi degli Stati, ai quali l’emigrazione è diretta.
Art. 14.
La notificazione della nomina di un subagente sarà accompagnata da tutti i certificati enumerati all’art. 5 del regolamento.
Nella licenza, che sarà fatta secondo il modello allegato al presente regola mento, è determinato il territorio entro il quale il subagente è autorizzato ad operare.
Il prefetto darà notizia al Ministero di tutte le licenze di subagente che egli rilascierà.
Art. 15.
1 Sono applicabili al subagente le disposizioni dei precedenti articoli 9, 10, 11, 12 e 13.
Art. 16.
L’agente e, per suo conto e sotto la sua responsabilità, il subagente, hanno la facoltà di fare tutte le pratiche necessarie per il rilascio dei nulla osta e dei passaporti agli emigranti; ma non possono chiedere né accettare da questi ultimi o da altri per essi alcun compenso, salvo il rimborso delle tasse di bollo.
Art. 17.
Prima di procedere all’arruolamento di emigranti, preveduto all’articolo 11 della legge, l’agente o subagente dovrà, per mezzo del prefetto, darne avviso al Ministero, enunciando il paese, l’impresa o lo scopo per cui è fatto, e rimettendogli copia dei patti o del contratto d’arruolamento.
Art. 18.
Qualora nel passaporto l’Autorità che lo rilascia, dichiari che «il viaggiatore non emigra», i funzionari di pubblica sicurezza, le Autorità marittime, gli armatori, o noleggiatori, i comandanti di navi, non richiederanno al viaggiatore alcun contratto con agente di emigrazione, né certificato di assicurato imbarco.
Art. 19.
L’agente o subagente sarà tenuto ad accompagnare o a far accompagnare da un incaricato gli emigranti al porto d’imbarco per averne cura sino alla loro partenza, oppure a delegare all’uopo un incaricato residente nel luogo d’imbarco.
Art. 20.
Della Commissione visitatrice delle navi, istituita coll’art. 578 del regola mento 20 novembre 1879, farà parte un ispettore di pubblica sicurezza od un altro ufficiale di pubblica sicurezza nei porti in cui non è un ispettore.
Art. 21.
Il funzionario di pubblica sicurezza, membro della Commissione visitatrice delle navi, dovrà, durante la visita e concorrendo all’esecuzione dell’incarico deferito alla Commissione, ricevere i reclami degli emigranti contro gli agenti e i subagenti, e vegliare all’osservanza della legge e del regolamento sulla emigrazione.
Art. 22.
Compiuta la visita della nave, il funzionario di porto rimetterà al funzio nario di pubblica sicurezza l’esemplare del contratto di cui all’art. 12 della legge.
Art. 23.
Quando il viaggio non debba farsi direttamente e il trasbordo, di cui al comma e dell’art 12 della legge 30 dicembre 1888, debba seguire in porto estero, nel contratto l’agente dovrà espressamente dichiarare ch’egli garantisce anche sull’altro trasporto l’osservanza delle condizioni pattuite nel contratto medesimo e prescritte dalla legge italiana suddetta.
Art. 24.
L’agente non potrà pattuire, a norma dell’articolo 12 della legge 30 dicembre 1888, il trasbordo in porto estero, se la partenza non sia avvenuta da un porto del Regno, e se manchi il contratto in triplo originale, e se non sia stato depositato uno dei tre esemplari insieme alla dichiarazione analoga a
quella indicata nel precedente articolo di questo regolamento, presso il capitano del porto di partenza.
Art. 25.
A tergo o al margine di ogni contratto fra l’agente e l’emigrante dovranno essere stampati gli articoli 14, 15, 16, 17 della legge 30 dicembre 1888 e gli articoli 23 e 24 del presente regolamento.
Art. 26.
I due consiglieri provinciali, chiamati dall’articolo 17 della legge a far parte della Commissione di arbitri, saranno eletti ogni anno dal Consiglio provinciale in principio della sessione ordinaria.
Art. 27.
In caso di condanna dell’agente al risarcimento dei danni, la Commissione d’arbitri dovrà mettere a carico di lui le anticipazioni fatte d’urgenza dal Governo egli emigranti per soccorsi resi necessari da sua colpa.
Art. 28.
L’Autorità di pubblica sicurezza del porto di partenza e quella delle stazioni di confine, sono tenute a vigilare che non emigrino minori destinati al commercio girovago, in contravvenzione alla legge 21 dicembre 1873, od alla prostituzione; ed a disporre il rimpatrio dei medesimi ove il sospetto riesca fondato, e chi li accompagna non presenti carte od altre prove sufficienti ad escluderlo.
Art. 29
Delle informazioni che il Ministero dell’Interno assumerà sulle condizioni igieniche, economiche e di sicurezza delle regioni, per le quali si determina una corrente di emigrazione, sarà data notizia ai prefetti ed ai sindaci, che ne cureranno la pubblicità coi mezzi di cui dispongono e mediante affissione all’albo pretorio dei Municipii, negli Uffici postali e telegrafici, nelle Agenzie e subagenzie di emigrazione, e quando sia possibile, anche alla porta delle chiese parrocchiali.
Art. 30.
Le disposizioni che il Ministero dell’Interno può adottare a tutela degli emigranti, a termini dell’articolo 19, lett. b, della legge, possono essere date con circolare nella forma stabilita all’articolo precedente, oppure mediante comunicazioni ai singoli agenti o subagenti a domicilio.
Art. 31.
Il Ministero dell’Interno avrà diretta corrispondenza, per gli affari generali dell’emigrazione, coi R. Consoli residenti negli Stati esteri.
Visto, d’ordine di Sua Maestà:
Il Ministro: G. NICOTERA

MODELLO 1 (Patente d’agente).

Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell’Interno, sulla domanda
debitamente documentata di . . . . . . . . . e . . . . . . . . .
dalla quale apparisce trovarsi il richiedente nelle condizioni prevedute al
l’art. 3 della legge 30 dicembre 1888, n. 5866, ed avere il medesimo prestata per
la somma di lire . . . la cauzione stabilita all’art. 4, rilascia a . . . . . la patente di agente d’emigrazione con facoltà di operare . . . . . . . . . a sensi e per gli effetti della
legge stessa e del relativo regolamento approvato con R. decreto del 21 gennaio 1892.
Data a Roma, addì
Il Ministro

MODELLO b (Licenza di subagente).

Il prefetto della Provincia di . . . . sulla notificazione debita mente documentata colla quale l’agente d’emigrazione . . . . . fa conoscere di aver nominato suo subagente . . . e da cui apparisce trovarsi quest’ultimo nelle condizioni prevedute agli articoli 3 e 7 della legge 30 dicembre 1888, n. 5866, rilascia a . . . . . . . la licenza di subagente di emigrazione, con facoltà d’operare, in rappresentanza, per conto e sotto la responsabilità del mandante nel . . . . . a sensi e per gli effetti della legge stessa e del regolamento approvato con R. decreto del 21 gennaio 1892.
Data a . . . a addì . . .
Il Prefetto
(Qui si riportano per norma del subagente gli articoli 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18 e 19 della legge; 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 25 e 30 del regolamento).

/ 5
Grazie per aver votato!

Be First to Comment

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *