Regolamento sull’amministrazione delle Opere pie

Regio Decreto n. 1007 27 novembre 1862 col quale è approvato il Regolamento per l’esecuzione della legge 5 agosto 1862 sull’amministrazione delle Opere pie

(GURI n. 288, 5 dicembre 1862 – Suppl. Ordinario)

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA
Veduti gli articoli 15 e 37 della legge 3 agosto ultimo, n.° 753, sull’amministrazione delle opere pie del Regno;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari del l’Interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.
È approvato l’annesso Regolamento per la esecuzione della predetta legge, sottoscritto d’ordine Nostro dal Ministro dell’Interno.
Art. 2.
A cominciare dal giorno primo del prossimo gennaio 1863 sarà esecutoria nelle Provincie Toscane e Meridionali la legge sarda in data 5 giugno 1850, n.° 1037, relativa alla capacità di acquistare dei Corpi morali, la quale sarà pubblicata contemporaneamente al presente Decreto.
Art. 3.
È derogato ad ogni disposizione anteriore contraria al presente Decreto.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Torino addì 27 novembre 1862.
VITTORIO EMANUELE

REGOLAMENTO

in esecuzione della legge 3 agosto 1862 sulle Opere pie Delle Opere pie in generale.

Art. 1.
La sorveglianza delle Opere pie del Regno spetta all’Autorità governativa, alle Deputazioni provinciali ed ai Consigli comunali.
L’amministrazione di esse compete alle Congregazioni di carità od ai Corpi ed individui indicati nell’articolo 4 della legge.
Art. 2.
Sono compresi fra le Opere pie, nel senso ed agli effetti della legge 3 agosto 1862:
Gli ospizi di carità, gli alberghi dei poveri, ed i ricoveri di mendicità;
Gli ospedali degli infermi, i pubblici manicomii, gli ospizi degli esposti o dei figli abbandonati, quelli dei giovanetti discoli od usciti dalle carceri, gli orfanotrofii, i ricoveri per l’allattamento in comune degli infanti, e le istituzioni destinate ad agevolare l’allevamento della prole a domicilio;
Gli istituti di educazione e d’istruzione pei sordo-muti e per i ciechi, i conservatorii, i convitti ed altri stabilimenti congeneri di beneficenza;
I monti di maritaggi ed altre fondazioni per distribuzione di doti in occasione di matrimonio o di monacazione;
Gli asili d’infanzia, le scuole gratuite, e le fondazioni per con cessione di sussidii onde agevolare ai poveri l’acquisto di un’arte o di una professione;
Le casse di risparmio, quando siano mantenute da opere pie ed a scopo di beneficenza, i monti di elemosine e i monti di pietà o di pignorazione non congiunti a monti frumentarii od aventi principalmente per fine di sovvenire all’indigenza;
Le istituzioni volte a procurare alle classi povere i mezzi di sostentarsi in caso d’interruzione di lavoro o in quello d’infermità;
Le istituzioni per distribuzione continuativa di soccorsi in danaro, in generi o in medicinali;
Le confraternite, le congregazioni, gli eremi e le cappelle laicali non erette in titolo;
E finalmente tutte quelle istituzioni, opere o fondazioni che sotto qualunque denominazione e titolo si trovino o siano per essere applicate a scopo di beneficenza.

Delle Amministrazioni.

Art. 5.
Pei Luoghi pii i cui statuti o regolamenti non contemplano le deliberazioni di nomina degli amministratori, dovranno essere determinati i modi di convocazione e di votazione relativi a queste nomine.
Quando non sia altrimenti stabilito, dovranno i verbali di deliberazioni delle Amministrazioni essere sottoscritti da tutti i membri intervenuti all’adunanza ed autenticati dal Segretario, a diligenza del quale saranno inserti in apposito registro con rubrica e depositati nell’archivio dell’Opera pia.
Art. 5.
Dove per disposizione di legge o degli statuti e regolamenti particolari dell’Opera pia vi siano amministratori nominati a tempo, i medesimi rimarranno in ufficio sino alla installazione dei loro successori, ancorché sia trascorso il termine prefisso.
Chi surroga amministratori scaduti anzi tempo rimane in ufficio solo quanto vi sarebbe ancora rimasto il precessore.
Art. 6.
Avverandosi l’incompatibilità, di cui all’alinea dell’art. 6 della legge, andrà escluso l’amministratore meno anziano; a pari anzianità, il più giovane; il nuovo eletto da quello che già siede in ufficio; nei casi di elezione contemporanea, quello che ottenne meno voti da chi ne ebbe un numero maggiore, ed a parità di suffragi il giovane dal provetto.

Degli inventari.

Art. 7.
L’inventario, di cui è parola negli articoli 8 e 30 della legge, conterrà una descrizione sommaria e ordinata dei titoli, degli atti, dei registri, e di ogni altro documento dai quali risulta del patrimonio dell’Opera pia.
Art. 8.
Quando una stessa Amministrazione abbia la direzione di diverse Opere pie, l’inventario sarà formato separatamente per ciascuna di esse.
Art. 9.
L’inventario e le copie del medesimo, come pure le note di variazione da trasmettersi al Prefetto secondo l’art. 9 della legge, saranno sottoscritti dal capo o presidente dell’Amministrazione dell’Opera pia e autenticati dal segretario o contabile della stessa Opera, rimanendo quest’ultimo corrisponsale della esattezza dell’inventario.

Dei bilanci.

Art. 10.
Il bilancio presuntivo prescritto nell’art. 10 della legge sarà da ciascuna Amministrazione deliberato annualmente prima della scadenza di settembre; e verrà successivamente depositato per giorni otto nella segreteria del pio istituto o in quella del Comune, con facoltà a chicchessia di prenderne visione.
Di questo deposito si darà notizia al pubblico con avviso da affiggersi nei soliti luoghi delle pubblicazioni ufficiali.
Art. 11.
Trascorsi gli otto giorni del deposito, i bilanci indicati negli articoli 15, n.° 2, e 19 della legge saranno trasmessi per copia al Prefetto, unitamente ai ricorsi cui abbiano dato luogo, per le occorrenti risoluzioni dell’Autorità superiore o della Deputazione provinciale.
Art. 12.
Anche quando il bilancio non debba essere approvato a norma degli indicati articoli della legge, non potrà essere messo in esercizio senza la preventiva formalità del deposito e la risoluzione delle opposizioni insorte, a pena della risponsabilità personale dell’operato per gli amministratori.
Art. 13.
Nella formazione del bilancio si osserveranno le regole seguenti.
Art. 14.
Le entrate e le spese si ripartiranno in due titoli, delle ordinarie e delle straordinarie.
Ciascun titolo sarà diviso in capitoli secondo la natura delle impostazioni, ed ogni capitolo in articoli.
Art. 15.
Nel titolo primo dell’attivo del bilancio si imposteranno le rendite accertate provenienti da titoli del debito pubblico, dalla locazione di terreni, dall’appigionamento di: edifizi, da censi, dall’impiego dei capitali, dai legati, dal prodotto delle pensioni, delle manifatture e delle farmacie,ed ogni altro provento fisso tanto in danaro che in generi.
Nel titolo secondo dello stesso attivo si riporteranno gli avanzi di cassa degli anni precedenti, gli arretrati di qualunque specie, il prodotto di tagli straordinari di boschi, le oblazioni e limosine, ed ogni altro cespite eventuale di entrata.
Art. 16.
Nel titolo primo del passivo del bilancio saranno impostati i pesi intrinseci d’ogni Opera pia, ossia le spese di amministrazione ordinaria, gli stipendi degli impiegati, le contribuzioni, i canoni passivi, le manutenzioni dei fondi, le spese di culto e quelle che vi abbiano analogia o dipendenza, le spese di beneficenza ed ogni altra spesa ordinaria destinata all’andamento regolare dei servizi dell’Opera pia o stabilita in modo continuativo da leggi o regolamenti particolari e che si riproduce annualmente per uno stesso o per analogo oggetto.
Nel titolo secondo dello stesso passivo si riferiranno le spese relative a nuove costruzioni od a riparazioni di grossa manutenzione, allo acquisto di stabili, all’impiego od alla restituzione di capitali, ed altre spese simili che ordinariamente non si riproducono.
Art. 17.
In aggiunta al bilancio vi sarà un capitolo di casuali, il quale conterrà tutti gli aumenti d’introito e servirà a supplire le minorazioni di esso, gli aumenti di esito e le spese casuali propriamente dette.
Art. 18.
Le Amministrazioni dovranno esprimere i motivi degli aumenti e delle diminuzioni di qualche rilievo che si presentino nell’entrata o nella spesa comparativamente al bilancio dell’esercizio precedente, e daranno pure ragione dei capitoli che s’impostino per la prima volta.
Art. 19.
Quando una stessa Amministrazione abbia il governo di più istituti, ciascuno dei quali con patrimonio o reddito distinto, dovrà formare un bilancio per ognuno di essi.
Però i diversi lasciti affidati semplicemente alla stessa Amministrazione con applicazione determinata faranno bensì parte del bilancio, ma vi saranno riferiti sommariamente e in cifre complessive, la cui dimostrazione particolareggiata sarà il soggetto di appositi allegati allo stesso bilancio.
Art. 20.
Deliberato il bilancio presuntivo, ed avutane l’approvazione superiore nei casi contemplati dagli articoli 15 e 19 della legge, le Amministrazioni provvederanno alla formazione delle liste di carico o dei ruoli corrispondenti, e ne faranno la consegna al Tesoriere dell’Opera unitamente ad una copia del bilancio.

Dei conti consuntivi.

Art. 21.
L’esercizio finanziario comprende i proventi accertati, le spese occorse e i diritti acquistati dall’Opera pia o dai suoi creditori dall’1 di gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
Per la riscossione di tali proventi e per la liquidazione e il pagamento di quelle spese, l’esercizio si protrae fino a tutto il mese di marzo dell’anno successivo, e s’intende chiuso definitivamente alla stessa epoca.
Art. 22.
Il tesoriere presenta il suo conto all’Amministrazione nel mese di maggio. In so contrario, e così anche se il conto presentato appare inesatto o irregolare, l’Amministrazione può ordinargli di compilarlo o correggerlo dentro un breve termine, passato il quale ne ordinerà la compilazione o riforma per opera di un commissario sotto la responsabilità e a spese dello stesso Tesoriere.
Art. 23.
Nel caso contemplato dall’art. 19 del presente Regolamento, il conto sarà redatto colle stesse norme e nella stessa forma del relativo bilancio.
Art. 24.
Il conto del Tesoriere sarà diviso in due parti, attiva e passiva.
Ciascuna parte sarà suddivisa in titoli e capitoli corrispondenti a quelli del bilancio.
Le entrate non state prevedute nel bilancio ma soltanto nei ruoli suppletivi od ordini di riscossione saranno annotate nella parte attiva sotto il capitolo de’ casuali.
Art. 25.
I mandati giustificativi del passivo saranno uniti al conto e citati ai debiti luoghi. I mandati od ordini speciali di pagamento soddisfatti con inversione di fondi saranno descritti nel capitolo cui appartiene la spesa, e non in quelli da cui l’inversione fu operata.
Art. 26.
Il conto del Tesoriere coi documenti relativi sarà dall’Amministrazione trasmesso alla Prefettura dentro il mese di giugno per l’approvazione prescritta dall’art. 15 della legge.
Art. 27.
Contemporaneamente al conto del Tesoriere verrà trasmesso il conto morale dell’Amministrazione.
Art. 28.
Nel conto morale l’Amministrazione dovrà:
1.° Far constare che tanto nelle riscossioni come nell’eseguimento delle spese si sono osservate le leggi ed i regolamenti;
2.º Descrivere la condizione finanziaria e morale dell’Opera pia, ed i miglioramenti che si ravvisino opportuni per meglio raggiungere lo scopo della medesima. Al quale effetto saranno dall’Amministrazione passati in esame la qualità delle rendite dello stabilimento, i mezzi di accrescerle, e la possibilità e convenienza di mantenere o ridurre od abolire talune spese.
Art. 29.
Le Amministrazioni faranno redigere una copia del conto approvato del Tesoriere per essere depositata nell’archivio dell’opera pia coi relativi documenti e coi ruoli dell’esercizio chiuso.
L’originale del conto sarà rimesso contro ricevuta al Tesoriere.
Di quanto supra si farà constare con apposito verbale dell’Amministrazione.

Dei Tesorieri.

Art. 30.
La deliberazione di nomina del Tesoriere conterrà l’indicazione dell’ammontare e della qualità della sua cauzione, a termini dell’art. 11 della legge.
Art. 31.
Il Tesoriere che offre una malleveria in beni stabili dee presentare all’Amministrazione:
1.° I documenti che comprovano la proprietà di tali beni in esso od in chi ne consente il vincolo in suo favore;
2.° Una stima autentica del valore dei medesimi;
3.° I documenti che ne comprovano la libertà o dai quali risulta che hanno ancora un valore libero superiore alla somma di cauzione.
Art. 32.
Il Tesoriere che nel termine di tre mesi dalla partecipazione della sua nomina non abbia fornito la cauzione impostagli dovrà essere surrogato.
Art. 33.
Il Tesoriere che, cessando dalle sue funzioni, voglia ottenere lo svincolo della sua cauzione presenterà all’Amministrazione dell’Opera pia apposita istanza corredata dei documenti che giustifichino l’approvazione dell’ultimo suo conto finanziario e il versamento fatto a saldo d’ogni suo debito nelle mani del successore.
Art. 34.
Tutte le spese relative alla prestazione, alla surrogazione ed allo svincolo della cauzione sono a carico del Tesoriere.
Art. 35.
Le norme riguardanti le malleverie dei Tesorieri saranno anche osservate per le malleverie cui siano tenuti altri contabili od impiegati di Opere pie.
Art. 36.
I Tesorieri dovranno nel caso contemplato dall’art. 22 della legge rappresentare al delegato, sulla semplice visione delle credenziali di cui il medesimo sia munito, il fondo di cassa e comunicargli tutti i registri e le carte di contabilità.
Venendone richiesta, l’Amministrazione dovrà assistere nella persona di un proprio delegato alle verificazioni ordinate dall’Autorità governativa.
Il delegato sottoscriverà il verbale di verificazione.

Della gestione economica.

Art. 37.
Nelle deliberazioni per acquisto di beni stabili le Amministrazioni di Opere pie faranno risultare:
1.º Della proprietà nel venditore colla produzione dei titoli relativi;
2.º Del possesso nel medesimo colla scorta dei registri catastali o censuari e, in difetto, con documenti equipollenti;
3.º Della sicurezza dell’acquisto, mercé dei certificati d’iscrizione ipotecaria o di altri vincoli a carico del venditore e dei possessori che lo abbiano preceduto pel corso degli ultimi trent’anni;
4.° Del valore dell’acquisto, mediante relazione autentica di periti;
5.° Ed infine della convenienza dell’acquisto medesimo.
Art. 38.
Trattandosi di fare acquisto di stabili ad un pubblico incanto, l’Amministrazione dovrà osservare le condizioni e cautele che dalla Deputazione provinciale vengano stabilite, a pena in difetto che il contratto rimanga a rischio e pericolo personale degli amministratori.
La Deputazione provinciale determinerà il massimo dell’offerta che si potrà fare a nome del pio istituto.
Art. 39.
La trascrizione, ove ne sia il caso, degli atti d’acquisto sarà promossa dall’Amministrazione nei modi e termini dalla legge prescritti.
L’Amministrazione dovrà eziandio prendere sotto la sua risponsabilità e rinnovare in tempo utile l’iscrizione dei privilegi e delle ipoteche spettanti all’Opera pia.
Un mese prima della scadenza dal suo rango d’una iscrizione, la Deputazione provinciale provvederà direttamente per la rinnovazione della medesima a spese degli amministratori.
Art. 40.
Per le alienazioni di immobili l’Amministrazione farà constare alla Deputazione provinciale della necessità o convenienza del relativo contratto nell’interesse dell’Opera pia, e designerà l’impiego a farsi del prezzo di vendita.
Nelle Provincie Siciliane e mantenuto in vigore l’obbligo delle alienazioni portato dal Sovrano Decreto del 16 febbraio 1852.
Art. 41.
Le locazioni di beni stabili si faranno parzialmente per ogni podere.
Nei contratti di locazione si faranno espressamente rinunziare i conduttori a qualunque riduzione di fitto per tutti i casi fortuiti preveduti, e non preveduti, a norma delle leggi civili vigenti.
Art, 42.
L’esercizio delle farmacie proprie dei pii istituti sarà di regola dato in affitto.
Art. 45.
Per le deliberazioni di opere o di somministranze d’oggetti o di derrate dovranno essere preventivamente accertati il montare della spesa e la natura o il modo di esecuzione della medesima per mezzo di regolari stime, di piani e di capitolati.
Art. 44.
Dove l’Amministrazione ricorra alla Deputazione Provinciale per eseguire a licitazione o trattativa privata i contratti pei quali è prescritta la formalità dell’incanto dall’art. 13 della legge, dovrà dimostrare in modo particolareggiato la necessità o convenienza della sua
domanda.
Art. 45.
Le deliberazioni di accettazione o di rifiuto di donazioni tra vivi o di disposizioni testamentarie, e così pure quelle di accettazione o rifiuto delle eredità intestate di persone ricoverate a cui il pio istituto sia chiamato per disposizione di legge, dovranno contenere la dimostrazione della loro convenienza.
A tale effetto saranno corredate di una copia o di un estratto della disposizione, dello stato attivo e passivo e della stima dei beni compresi nella donazione, nella eredità o nel lascito.
Art. 46.
L’Amministrazione dovrà eziandio assumere le opportune informazioni e deliberare nel merito dei richiami che vengano fatti contro le liberalità a favore dell’Opera pia.
Art. 47.
L’accettazione delle eredità sarà sempre fatta con beneficio d’inventario.
Durante la pratica per l’autorizzazione occorrente, l’Amministra zione dovrà fare tutti gli atti che tendono a conservare i diritti del pio istituto.
Art. 48.
L’Amministrazione che senza l’autorizzazione preventiva della Deputazione provinciale si renda attrice o convenuta in una lite estranea all’esazione delle rendite dell’Opera pia, sarà responsale nella persona degli amministratori delle spese e dei danni dalla lite cagionati.
Per altro nei casi d’urgenza l’Amministrazione potrà fare qualunque atto conservatorio, sott’obbligo di riportare l’approvazione per la continuazione, ove d’uopo, degli atti di lite.

Della ingerenza governativa, provinciale e municipale

Art. 49.
I Consigli comunali possono esaminare l’andamento e vedere i conti delle Opere pie locali, senza per altro dare ordini o disposizioni pel loro servizio o intervenire alle adunanze delle rispettive Amministrazioni.
Il Sindaco od altro delegato del Consiglio comunale può anche prendere visione sul luogo degli atti e contratti, non che dei registri delle Amministrazioni, con riferirne, occorrendo, al Prefetto.
Art. 50.
L’Autorità comunale indagherà se nel Comune siano lasciti o beni destinati a sollievo dei poveri e stornati dalla loro destinazione.
Riconoscendone l’esistenza, ne informerà il Prefetto trasmettendogli nello stesso tempo le più esatte notizie sulla entità e destinazione della fondazione pia.
Art. 51.
I notai ed altri pubblici uffiziali che riconoscano l’esistenza di qualche pia liberalità tra vivi o testamentaria ne trasmetteranno la notizia alle Autorità da cui dipendono od al Sindaco del Comune cui la fondazione riguarda.
Art. 52.
Nella facoltà spettante alla Deputazione provinciale di approvare i regolamenti indicati sotto i numeri 1 e 5 dell’articolo 15 della legge, è compresa l’approvazione dei soli regolamenti di amministrazione e servizio interno, esclusi. per conseguenza gli statuti o regolamenti organici che determinano lo scopo e le basi costitutive di un’Opera pia, la sanzione dei quali è riservata al Governo.
Art. 53.
Nell’esercizio della facoltà accordata alla Deputazione provinciale dall’articolo 17 della legge dovrà la medesima farsi carico di astenersi da quelle indagini e pratiche che possano cagionare una spesa notevole all’Opera pia e non siano rigorosamente richieste dalla entità dell’interesse dello stabilimento.
Art. 54.
La Deputazione provinciale provvederà, occorrendo, per l’osservanza delle leggi sul patrocinio gratuito delle Opere pie, e suggerirà gli altri mezzi opportuni alla conservazione o difesa dei loro diritti.
Art. 55.
I bilanci ed i conti da approvarsi dal Re in conformità dell’art. 19 della legge saranno corredati della deliberazione della Deputazione provinciale.
I bilanci saranno trasmessi al Ministero dell’Interno dentro il mese di novembre ed i conti dentro il mese di luglio con apposita relazione del Prefetto.

Delle Congregazioni di carità.

Art. 56.
La designazione delle Opere pie che debbono essere amministrate dalla Congregazione di carità spetta principalmente, in via di proposta, al Consiglio comunale, il quale ne farà la consegna con apposita deliberazione.
Art. 57.
Il disposto dall’art. 50 del presente Regolamento è esteso alle Congregazioni di carità, le quali dovranno renderne informato il Consiglio comunale.
Le Congregazioni di carità daranno anche avviso al Consiglio comunale del rifiuto o della impossibilità degli amministratori od esecutori testamentari a promuovere la costituzione in corpo morale di una pia fondazione locale.
Art. 58.
La nomina generale o parziale del Presidente e degli altri membri della Congregazione di carità sarà pubblicata negli otto giorni successivi, e dentro lo stesso termine il Sindaco ne darà notizia al Prefetto.

Disposizioni generali.

Art. 59.
Quando per atto tra vivi o con disposizione testamentaria sia stabilita un’Opera di carità o beneficenza con designazione del personale incaricato di amministrarla, gli stessi amministratori od esecutori testamentari ne promuoveranno la costituzione in corpo morale a termini dell’art. 25 della legge.
Se gli amministratori od esecutori testamentari non possono o non vogliono compiere le relative pratiche, il Consiglio comunale o la Congregazione locale di carità da esso delegata promuoverà l’occorrente provvedimento.
Art. 60.
Nelle domande di costituzione in corpo morale di nuove Opere pie si dirà quale è la sede e la destinazione dell’istituto, quali i mezzi che porge la fondazione per sostenere le spese di amministrazione, e quali le circostanze di tempo e di luogo che rendono vantaggiosa la chiesta istituzione.
Art. 61.
Le deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali indicate nell’art. 24 della legge non saranno valide se la domanda ottenne bensì la maggioranza dei voti degli intervenuti, ma non ha raggiunto la maggioranza numerica dei membri onde il Consiglio è costituito.
Art. 62.
I richiami delle Amministrazioni nel senso dell’art. 18 della legge saranno dati in forma di ricorso ragionato al Re e potranno essere dalle medesime trasmessi direttamente al Ministro dell’Interno.

Disposizioni transitorie.

Art. 63.
Nella seconda quindicina del prossimo dicembre 1862 i Consigli comunali saranno convocati straordinariamente dal Prefetto per la costituzione delle nuove Congregazioni di carità a tenore dell’art. 28 della legge.
Art. 64.
Nella seconda quindicina del prossimo gennaio 1863 le Amministrazioni pie informeranno l’Autorità comunale degli istituti di carità e beneficenza esistenti nel Comune, mediante la presentazione di un memoriale in carta libera nel quale siano indicati per ciascun istituto il titolo e la denominazione, la destinazione, il sistema di amministrazione e la situazione economica.
Art. 65.
Le Opere pie che al primo gennaio 1863 non abbiano ancora un regolamento interno dovranno compilarlo e riportarne dentro l’anno l’approvazione della Deputazione provinciale.
Art. 66.
I bilanci preventivi ed i conti consuntivi degli ospedali si regii che comunitativi e di altri pii istituti delle Provincie Toscane, i quali ricevono un sussidio dalla Cassa dei fondi generali, continueranno ad essere sottoposti all’esame ed all’approvazione del Ministro dell’Interno.
Saranno egualmente soggette all’approvazione del Ministro le deliberazioni degli ospedali e pii istituti delle stesse Provincie, le quali interessano il loro patrimonio o si riferiscono a spese non contemplate nel loro bilancio.
Art. 67.
Sino all’emanazione di un Regolamento generale ed uniforme sulla contabilità delle Opere pie, continueranno ad osservarsi nella materia le discipline vigenti, a termini dell’art. 37 della legge.
Art. 68.
Gli attuali impiegati si amministrativi che contabili delle Opere pie conserveranno i loro posti sino a che le rispettive Amministrazioni abbiano altrimenti provveduto, salvi in ogni caso i diritti competenti ai medesimi per disposizione di contratto o di speciale regolamento.


Dato in Torino addì 27 novembre 1862.
Visto d’ordine di S. M.
Il Ministro dell’Interno
U. RATTAZZI.

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