Statuti e privilegi della banca nazionale austriaca privilegiata

PATENTE sovrana sugli statuti e privilegi della banca nazionale austriaca privilegiata.

Categoria: Impero Austriaco

15 luglio 1817.
NOI FRANCESCO Iº
Per la grazia di Dio IMPERATORE D’AUSTRIA, RE DI GERUSALEMME, UNGHERIA, BOEMIA, LOMBARDIA E VENEZIA, DALMAZIA, CROAZIA, SCHIAVONIA, GALIZIA, LODOMIRIA ED ILLIRIA;
ARCIDUCA D’AUSTRIA, Duca di Lorena, Salisburgo, Stiria, Carintia, Carniola, alta e bassa Slesia, Gran Principe di Transilvania, Margravio di Moravia, Conte principesco di Habsburg e del Tirolo, ecc. ecc.
Di conformità alle nostre patenti del primo giugno 1816, colle quali ordinammo l’istituzione di una banca col nome di Banca nazionale austriaca privilegiata, siamo venuti nella determinazione, dopo di aver sentito la commissione trascelta dal grembo degli azionisti, di accordare alla banca i seguenti statuti e privilegi, i quali dovranno servirle di norma nelle sue operazioni.

TITOLO PRIMO. Del fondo della banca nazionale e della società della banca in generale.

Art. 1. Il fondo della banca nazionale viene formato di 100 mila carature. Per ogni cara tura, la quale dovrà consistere in mille fiorini di valuta viennese e in cento fiorini di moneta di convenzione, verrà rilasciata un’azione della banca nazionale. Gli azionisti attuali che hanno versato già nella banca una doppia somma della prescritta in quest’articolo per ciascuna caratura, riceveranno conseguentemente due azioni per ogni caratura.
2. Per la carta monetata che verrà versata nel far acquisto delle azioni, e che dovrà poi essere ammortizzata, il governo emetterà delle cartelle d’obbligo a favore della banca nazionale portanti l’interesse del due e mezzo per cento in moneta d’argento. Queste cartelle non potranno essere alienate dalla banca nazionale senza averne prima ottenuta la parti colare approvazione del governo.
3. Per l’ammortizzazione delle cartelle emesse per la carta monetata investita in azioni di banco verrà pagata alla banca una rendita annua di 500 mila fiorini in moneta di convenzione dall’erario dello stato in tante rate mensuali. All’atto del pagamento di questa rendita viene cancellato ogni volta dai crediti della banca verso l’erario sulle dette cartelle d’obbligo il doppio importo di detta somma, cioè un milione: le rispettive cartelle d’obbligo però vengono conservate presso un fon do speciale d’ammortizzazione, e i frutti delle medesime sono pagati dallo stato ed impiegati nello sconto del debito incontrato dallo stato colla banca nazionale in causa della carta monetata in essa versata per l’acquisto delle azioni, fino a tanto che il suddetto debito non sia totalmente estinto.
Seguendo un tale metodo, le cartelle d’obbligo emesse dallo stato vengono ritirate al corso di 200 nello spazio di 36 anni, giusta il piano d’ammortizzazione qui annesso, qualora il fondo della banca pareggi le 100 mila carature.
4. La banca esige e fa tutti i pagamenti nella valuta della moneta di convenzione, e nell’istessa valuta essa tiene tutti i suoi conti.
I mezzi di cui la banca si serve pe’ suoi pagamenti sono le cedole di banco (banknoten) e le monete d’argento legalmente in corso unitamente ai loro spezzati rispettivi.
5. Gli azionisti in corpo formano la società della banca. Chiunque può far acquisto di azioni o coll’immediato versamento della somma fissata, o cogli atti d’acquisto riconosciuti dalla legge, e può farle emettere tanto in nome proprio, quanto in nome altrui.
6. Agli azionisti compete per ogni azione da essi posseduta una parte eguale nel fondo della banca e negli utili che ne provengono.
Finché dura la società della banca, i soli utili possono essere divisi e distribuiti fra i soci.
7. Sono autorizzati ad aver un voto nella banca soltanto quegli azionisti i quali comprovano debitamente alla banca stessa il possesso di una o più azioni, sono inscritti nella qualità di azionisti nei registri della banca, ed avranno soddisfatto alle formalità volute.
8. Qualora le azioni sieno intestate a socie tà ovvero a più comproprietari, quegli sarà riguardato per proprietario legittimo delle medesime il quale produrrà nelle debite forme una procura della società o degli altri comproprietari.
9. Per cambiare l’intestazione d’un’azione si richiede che la medesima venga retro cessa alla banca munita dell’attergata girata dell’ultimo possessore dell’azione anteriormente emessa.
10. Quando le azioni passino ad un nuovo acquirente in conseguenza di un atto ufficiale, sia ciò per atto volontario o coattivo, l’autorità competente debbe attestare con dichiarazione scritta sul documento dell’azione medesima il trapasso legale per l’intiera indivisibile somma, e consegnar poi l’azione al proprietario, il quale potrà in allora pro curarsi, giusta la pratica, la nuova intestazione.
11. Degli utili che risulteranno alla banca in causa sia degl’interessi delle cartelle d’obbligo dello stato ch’essa avrà in sua proprietà, sia del guadagno che farà negli affari intrapresi, verrà ripartita come dividendo ogni semestre agli azionisti una parte proporzionata. Come dividendo ordinario si ripartirà in ogni anno agli azionisti sugli avanzi ottenuti 30 fiorini in moneta di convenzione, e se dopo tale ripartizione rimarrà tuttora sugli utili della banca una somma disponibile, in allora la metà di tal somma dovrà anch’essa essere divisa fra gli azionisti, e l’altra metà impiegata nel formare un fondo di riserva.
12. Della somma passata come sopra nel fondo di riserva dovrà almeno la metà essere impiegata a comperare al corso di borsa delle cartelle d’obbligo pubbliche portanti e interesse in moneta sonante: l’altra metà potrà essere diversamente messa a frutto.

TITOLO II. Delle operazioni e degli attributi della banca nazionale.

13. Le operazioni della banca nazionale si dividono nelle sezioni,
a. Dello sconto;
b. Del giro;
c. Della distribuzione e del cambio delle cedole di banco (banknoten) da essa emesse;
d. Dei depositi;
e. Delle anticipazioni e dei prestiti da farsi.
14. Per rispetto agli affari di sconto, la banca non isconterà che cambiali munite di tutte le formalità e di tutti i requisiti legali, e che inoltre sieno tratte direttamente sulla piazza di Vienna, e pagabili in essa, ed in una specie di moneta conforme alla valuta della banca; e così pure essa accetterà per l’operazione di sconto le lettere così dette sole di cambio per merci (biglietti per merci).
15. Come bancogiro, la banca nazionale accetta da ogni azionista domiciliato in Vienna, finché è rivestito di tale qualità, danari nella di lei valuta da tenere in deposito, dei quali si potrà disporre mediante assegno ed annotazioni nel registro che verrà aperto a tal uopo.
16. Finché dura il privilegio accordatole, la banca nazionale ha il diritto in tutta l’estensione della monarchia austriaca di emettere cedole di banco, le quali avendo bensì corso qual rappresentativo favorito dalla legge, non portano però l’obbligo di essere accettate nelle contrattazioni private, ma devono essere ricevute da tutte le casse pubbliche giusta la loro somma nominale e come moneta di convenzione.
17. Le cedole di banco (banknoten) sono assegni che la banca emette sovra sé stessa, e coll’obbligo per le sue casse di pagarle immediatamente in moneta di convenzione giusta l’intiero loro valore nominale, e ciò ad ogni richiesta del presentatore.
18. Per rispetto agli affari di deposito, la banca nazionale accetta, per tenerli in custodia, oro ed argento in verghe, vasellami d’oro e d’argento, monete d’argento estere e nazionali, il cui traffico è permesso dalle leggi, giusta il loro valore intrinseco a valuta di banco, come anche ogni sorta di carte di stato e di documenti di crediti privati, e ciò contro un proporzionato diritto da pagarsele.
19. Per rispetto agli affari di prestito, la banca può fare delle sovvenzioni fruttifere sovra cauzioni d’oro, d’argento o di carte nazionali portanti interesse in moneta di convenzione. Qualora l’aumento de’ suoi fondi pecuniari faccia sì che sia necessario di dare una maggiore estensione alle sue intraprese, in allora essa potrà fare dei prestiti fruttiferi anche sopra cauzione fondiaria da valutarsi a norma della cauzione pupillare.
2o. Essa è autorizzata ad esigere in causa delle anticipazioni, che farà sovra pegni mobili, l’annuo interesse dei sei per cento.
Qualora per istraordinarie circostanze si riputasse conveniente di accrescere un tale interesse, converrà in prima richiedere su di ciò la nostra particolare approvazione.

TITOLO III. Della rappresentanza della società della banca e dell’amministrazione del fondo della medesima.

21. La società della banca è rappresentata da una deputazione e da una direzione. Questi due corpi debbono accudire a tutti gli affari della banca.
22. A questa rappresentanza e cooperazione degli affari non possono aver parte che quegli azionisti i quali sono sudditi austriaci, liberi amministratori dei loro beni e possessori dell’occorrente numero di azioni. In particolare poi ne sono esclusi quelli sulla cui sostanza è aperto un concorso dei credi tori, e quelli che dalle leggi sono dichiarati inabili a prestar idonea testimonianza in giudizio.
23. La deputazione della banca sarà composta di 5o membri fino a che non sarà stata esitata la metà del numero d’azioni prescritto dal presente statuto. Quindi innanzi la deputazione sarà composta di 1oo individui.
24. I membri della deputazione sono quegli azionisti i quali dal registro delle azioni risulteranno possessori del maggior numero di esse sei mesi prima della convocazione della deputazione, ed anche all’atto della medesima. Qualora più azionisti posseggano un numero eguale d’azioni, deciderà il numero anteriore della pagina nel registro delle azioni.
25. La deputazione non viene cangiata per un anno intiero. Regolarmente ella non si aduna che una sola volta all’anno in Vienna, e nel mese di gennaio. Qualora nel corso dell’anno sia necessaria, giusta il prescritto dagli statuti, l’adunanza della deputazione, in allora essa viene straordinariamente convocata dalla direzione.
26. I membri della deputazione non possono intervenire se non in persona, né farsi rappresentare col mezzo di procuratore. Qualunque sia il numero delle azioni che un membro possiede, non ha che un voto nelle consulte e nelle decisioni.
27. La deputazione è preseduta dal governatore della banca, o dal suo luogotenente quand’egli sia impedito. Il presidente debbe presentare alla deputazione tutte le proposizioni, emettere egli pure il suo voto sulle medesime, segnar le tracce alle discussioni, e stendere le decisioni adottate dalla deputazione della banca a pluralità di voti.
28. L’amministrazione della sostanza della banca e degli affari relativi incumbe alla direzione della banca medesima. Dessa è composta del governatore, del suo luogotenente e di dodici direttori. Fino a tanto che però non sia esitata la metà del numero delle azioni, si nomineranno solamente sei direttori.
29. Il governatore ed il suo luogotenente saranno nominati da noi. L’incarico del primo dura per due anni, in capo ai quali gli succede per obbligo il luogotenente. Quindi è che in avvenire in regola si nominerà solamente quest’ultimo.
30. I direttori saranno nominati dalla deputazione della banca fra il numero degli azionisti, ed entreranno in funzione dopo essere stati approvati da noi. La carica dei direttori dura per tre anni, in guisa che annualmente ne escono quattro; e fino a tanto che il loro numero è ristretto a sei, solamente due, i quali saranno rimpiazzati da altri individui proposti dalla deputazione.
De’ sei direttori della prima nomina sortiranno nel primo triennio due per anno a sorte. I direttori cessati dalle loro funzioni non possono essere rieletti che dopo due anni.
31. Il governatore nell’entrare in carica deve comprovare di avere in proprietà sua venti azioni, il luogotenente dodici, ed ogni direttore sei, le quali non possono essere alienate duranti le loro funzioni.
32. La direzione disimpegna gli affari del suo istituto validamente sotto la firma == Banca privilegiata nazionale austriaca == e servesi del proprio suggello portante lo scudetto della nostra arma imperiale con intorno la suddetta leggenda.
33. Per meglio sorvegliare l’amministrazione, giusta gli statuti, i direttori distribuiranno fra loro gli affari principali della banca.
34. La direzione è in diritto di nominare degl’impiegati a nome della banca e di congedarli, e di accordare ai medesimi appunta menti, rimunerazioni e sussidj.
35. La direzione è risponsabile in faccia alla società della banca ed allo stato d’una amministrazione proba, attenta e conforme agli statuti.
36. La deputazione della banca, oltre le elezioni a lei spettanti, deve nelle sue adunanze occuparsi, a. Di esaminare e sindacare gli annui conti finali della direzione e l’amministrazione dei fondi:
b. Di ponderare le variazioni agli statuti o al regolamento proposte dalla direzione, e secondo l’occorrenza di autorizzare la direzione a chiederne l’approvazione;
c. Di discutere, sopra proposizione della direzione, la quistione sulla convenienza di rinnovare o di sciogliere la società della banca;
d. Di chiedere dalla direzione i necessari schiarimenti sullo stato del fondo della banca e sull’impiego regolare del medesimo.
37. I rendiconti presentati alla deputazione e da essa approvati saranno recati a pubblica notizia.

TITOLO IV. Delle relazioni della banca nazionale – verso il governo.

38. Alle operazioni tanto della direzione, quanto della deputazione assisterà un commissario destinato dal governo, per di cui mezzo ci convinceremo che la società della banca si regoli conforme agli statuti.
39. Questo commissario interverrà a tutte le deliberazioni dell’istituto, ma avrà soltanto un voto consultivo. Egli esaminerà preventivamente tutte le carte che si emanano a nome della direzione della banca, non che tutte le notificazioni, rendiconti ed atti si mili; egli ha il diritto di chiedere dagli uffici sussidiari o dalle casse della banca tutti quegli schiarimenti che gli saranno necessari per ben corrispondere alla sua destinazione:
particolarmente egli deve vegliare, sotto la sua risponsabilità, che le note della banca messe in giro sieno pienamente guarentite dai fondi a ciò destinati.
40. Qualora il commissario del governo trovasse che una disposizione adottata o dalla direzione o dalla deputazione della banca non corrispondesse agli statuti vigenti, o che fosse contraria all’interesse dello stato, emetterà dichiarazioni in iscritto contro l’esecuzione della medesima, chiedendo che previamente siano interpellate le autorità amministrative, ai di cui attributi appartiene la relativa disposizione. Tale dichiarazione so spende l’esecuzione, e la società della banca è obbligata di procedere all’interpellazione di cui sopra.
41. Per affari che la banca intraprendesse pel governo, dovrà sempre aver luogo fra il governo e la direzione della banca un apposita convenzione.
42. Tutte le volte che gli affari della banca richiedessero la cooperazione del governo o la nostra particolare approvazione, deve la banca dirigersi al nostro ministero delle finanze esclusivamente.

TITOLO V. Delle prerogative particolari dell’istituto della banca, e della durata del privilegio.

43. Tutta la sostanza della banca e gl’introiti che la società percepisce in qualità di corpo unito saranno esenti da imposte, eccettuati i beni stabili i quali potessero passare in sua proprietà.
44. Tutti i libri e registri della banca, non che tutti i documenti pecuniari emessi a nome della società della banca, saranno esenti da bollo.
45. È concesso alle autorità di permettere che vengano impiegati in acquisto di azioni della banca nazionale i capitali dei pupilli e dei fidecommessi, come pure i fondi giacenti o le somme disponibili di proprietà delle corporazioni ecclesiastiche e laiche, delle fondazioni, degli stabilimenti pubblici e dei fondi speciali dipendenti dall’amministrazione pubblica.
46. La banca nazionale è autorizzata ad erigere banche secondarie in tutta l’estensione della monarchia, e qualora faccia uso di tale diritto, non sarà concesso a nessun’altra società di erigere uno stabilimento di sconto o di emettere cedole bancarie in quel luogo ove essa istituisce una banca figliale.
47. Le pene inflitte ai falsificatori e contraffattori della carta monetata dello stato saranno egualmente applicate alla falsificazione e contraffazione delle cedole della banca (banknoten). È dovere dell’autorità di rintracciare, arrestare e punire simili contravventori.
48. La falsificazione e contraffazione delle azioni o cartelle di debito, delle ricevute di deposito e di altri documenti della banca saranno punite colle pene portate dal nostro codice penale contro la falsificazione dei documenti pubblici.
49. In tutte le cause nelle quali la banca sia attrice o convenuta, vien dichiarato per suo tribunale privilegiato il nostro tribunale di prima istanza pei nobili della bassa Austria, ad eccezione degli affari di cambio, che in ogni caso si tratteranno innanzi al nostro tribunale di commercio della bassa Austria.
50. Siccome la banca non accetta diretta mente né sequestri, né prenotazioni sopra le somme in essa versate per l’acquisto delle azioni, né sopra i pegni, depositi, prestiti e capitali affidatile; così tutte le parti ed autorità si rivolgeranno esclusivamente al tribunale di prima istanza pei nobili della bassa Austria, qualora vogliamo conseguire una disposizione assicurativa. Tale disposizione però, ove si accordi, sarà limitata unicamente ad un invito da farsi dal tribunale suddetto alla banca di sospendere sino all’esito della causa qualunque pagamento, giro o rimessa. Durante la causa la banca è autorizzata a depositare presso il tribunale di prima istanza pei nobili della bassa Austria gl’interessi scaduti, il dividendo, i pegni, i depositi e i capitali.
51. Qualora le somme investite in azioni od altri capitali ed effetti affidati alla banca sieno sottoposti ad amministrazione o tutela giudiziaria, o qualora sui medesimi debba essere prenotata una sostituzione od una con dizione qualunque, il tribunale de nobili della bassa Austria farà esattamente alla banca l’occorrente comunicazione per le analoghe annotazioni sui libri della banca, e per la rimessa degl’interessi, dei dividendi, dei depositi, ecc.
52. Per ottenere l’ammortizzazione delle cartelle di azioni e di altri documenti della banca che sono andate smarrite, si deve fare l’istanza al tribunale de nobili della bassa Austria. Detto tribunale procede in tal caso secondo i regolamenti vigenti per l’ammortizzazione delle carte pubbliche di stato.
53. Le somme depositate nel bancogiro non vanno soggette a sequestri preventivi, e non possono essere rilasciate se non in forza di un effettuato pignoramento giudiziario.
54. Nessuna pretesa di un terzo può fra stornare la banca nelle operazioni conformi ai di lei statuti, né menomare l’assoluto suo diritto di precedenza ad essere soddisfatta per le proprie pretese sui fondi ed effetti di cui è in possesso. La banca ha il diritto, a norma di questi statuti e dell’ulteriore regolamento particolare, di pagare sé stessa coi mezzi suddetti senza intervento di un tribunale, e quindi non è in obbligo di attendere l’esito di una causa pendente fra terzi.
55. Se la società collo scadere del privilegio venisse sciolta, allora tutta la proprietà della banca, cioè tutta la sostanza mobile ed immobile di essa, si ridurrà in valuta di banco, si restituiranno tutte le somme che non sono proprietà della banca, si pareggeranno tutte le spese ed i conti, e si dividerà il resto fra i membri della società a proporzione delle loro azioni.
56. Qualora avesse luogo una separazione anteriore a tal epoca, si opererà nello stesso modo, e particolarmente si effettuerà a favore degli azionisti la distribuzione proporzionata degli obblighi dello stato non estinti stati emessi per la carta monetata versata in acquisto di azioni, al qual fine si emetteranno degli obblighi parziali portanti l’interesse del due e mezzo per cento in moneta di convenzione.
57. Qualora durante l’esistenza della socie tà insorgessero difficoltà sull’applicazione di questi statuti ai singoli casi, o qualora nascessero delle contese fra i membri della direzione ed il comitato, e qualora finalmente all’atto della separazione della società occorressero delle controversie riguardo al ripartimento, le quali non potessero essere composte amichevolmente, dovranno le medesime essere sottoposte al supremo tribunale di giustizia, il quale in qualità di suprema autorità arbitramentale ne deciderà definitiva mente, escluso ogni ulterior riclamo.
58. Il presente privilegio varrà per 25 anni con tutte le prerogative concesse dal mede simo alla banca, e continuerà a valere anche dopo trascorso questo periodo di tempo, qualora a tal epoca non fosse stato estinto l’intero, importo delle obbligazioni consegna te alla banca per la carta monetata versata per acquisto di azioni.
Ingiungiamo perciò a tutte le autorità di proteggere la società della banca nel godimento di questo privilegio, e di vegliare sull’esatto adempimento del presenti statuti.
Dato nella nostra città capitale e residenza di Vienna il quindici luglio dell’anno 1817, e 26.º del nostro regno.


FRANCESCO.
(L. S. )
LUIGI CONTE D’UGARTE, Supremo Cancelliere pel Regno di Boemia e primo Cancelliere per l’Arciducato d’Austria.
PROCOPIO CONTE DI LAZANZKY.
GIO. NEPOMUCENO BARONE DI GEISLERN.
Per ordine speciale di S. M. I. R. A., GIUSEPPE Barone DI DOBLHOFF.

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