Trattato commerciale e di navigazione austro-italiano del 1867

Trattato di commercio e di navigazione tra Austria e Italia del 1867

Sua Maestà il Re d’Italia e Sua Maestà l’Imperatore d’Austria desiderando agevolare ed estendere con reciproco vantaggio le relazioni commerciali e marittime,esistenti fra i due paesi, concedere alle loro s bandiere una perfetta eguaglianza trattando i rispettivi sudditi come quelli della nazione più favorita, ed operare una riduzione da ambe le parti delle lasse doganali sopra un certo numero di prodotti naturali od altri, i quali șieno spediti o debbono transitare dall’uno nell’altro paese, hanno convenuto di aprire un apposito negoziato, ed hanno a tale scopo nominato a loro Plenipotenziari;
Sua Maestà il Re d’Italia, il signor Urbino Rattazzi Cavaliere di Gran Croce, decorato del Gran Cordone del suo Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, ecc., ecc., Deputato al Parlamento, Presidente del Consiglio dei Ministri, suo Ministre Segretario di Stato per gli affari dell’In terno; e il signor Francesco De Blasiis, Commendatore dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, ecc., Deputato al Parlamento, suo Ministro «Segretario di Stato per l’Agricoltura, l’Industria e Commercio;
Sua Maestà l’Imperatore d’Austria, il signor Luigi Barone di – Kübeck Gran Croce dell’Ordine Imperiale di Leopoldo ecc., ecc, suo Consigliere intimo attuale, inviato straordinario e Ministro plenipotenziario presso Sua Maestà il Re d’Italia; e il signor Sisinio De Pretis Cagnodo, Commendatore dell’Imperiale Ordine della Legione d’Onore di Francia, Dottore in legge, Capo di sezione nell’Imperiale Ministero del Commercio e dell’Economia pubblica.
I quali, dopo avere scambiato i loro pieni poteri ed averli riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto degli articoli seguenti:
Art. 1. Vi sarà piena ed intiera libertà di commercio e di navigazione fra i sudditi dei due Stati, i quali potranno liberamente stabilirsi nel territorio dell’altro Stato. Nell’esercizio del proprio commercio od industria, sia nei porti che nelle città, od in qualunque altro luogo dei due stati ove essi sieno stabiliti, oppure risiedono temporariamente soltanto, non pagheranno altre o maggiore imposte, tasse o contribuzioni di qualsiasi genere o denominazione, che quelle riscosse da nazionali; e di privilegi, le esenzioni, o favori qualsiansi, di cui godono i sudditi dell’uno dei due Stati nell’esercizio del commercio e dell’industria s’intenderanno comuni ai sudditi dello Stato.
2. Quei commercianti, fabbricatori, od altri industriali, i quali potranno comprovare che nello Stato in cui hanno la loro residenza pagano i diritti legali per l’esercizio della loro industria, qualora, allo scopo di fare acquisti, oppure di ricevere commissioni di merci nel l’esclusivo interesse dell’industria da loro esercitata, viaggiano con o senza campioni, sia personalmente che per mezzo di commessi viaggiatori non andranno sottoposti nel territorio dell’altra parte contraente ad una ulteriore imposta.
In ciascuno dei due Stati contraenti, i sudditi dell’altro Stato saranno parimente trattati come i proprii, allorché frequentano i mercati e le fiere per l’esercizio del loro commercio e per lo spaccio dei loro prodotti o manufatti.
I sudditi dell’una delle due parti contraenti che esercitano il mestiere di carrettiere, o la navigazione marittima o fluviale, fra piazze dei differenti Stati, non potranno essere sottoposti per l’esercizio di tale industria ad alcuna tassa industriale nel territorio dell’altra parte.
3. I sudditi di ognuna delle parti contraenti saranno nei paesi dell’altra esenti da qualunque servizio militare, sia per terra, sia per mare, sia nella milizia o nella guardia nazionale. Saranno pure dispensati da ogni ufficio giudiziario, amministrativo, o municipale, dall’alloggio militare e da tutte le contribuzioni di guerra, requisizioni o prestazioni militari di qualunque specie: fatta però eccezione per gli oneri dipendenti dal possedimento o dalla locazione di immobili e per le prestazioni e requisizioni militari, alle quali tutti i sudditi del paese fossero chiamati a concorrere come proprietari o locatari fondiari.
Essi non potranno per le loro persone e per le loro proprietà, mobili od immobili, essere assoggettati ad altre incombenze, restrizioni, lasse od imposte, che a quelle cui saranno sottoposti i nazionali.
4. Gli Italiani in Austria e gli Austriaci in Italia avranno reciprocamente il diritto di acquistare e possedere beni di ogni specie e natura, così mobili che immobili, e liberamente disporne per compra o vendita, donazione, permuta, matrimonio, testamento, successione intestata, ed in qualsiasi altro modo al pari dei nazionali, sotto le stesse condizioni, e non pagando altri diritti, contribuzioni e lasse, all’infuori di quelle che sono dalle leggi imposte ai cittadini del paese.
5. Gl’Italiani nell’Impero d’Austria e gli Austriaci nel Regno d’Italia saranno liberi di regolare come i nazionali i loro affari; tanto in persona propria che per mezzo di procura, con intera libertà nella scelta dei loro mandatari, senza essere tenuti a pagare alcuno stipendio y compenso a quelli fra gli agenti, fattori, ecc., di cui non volessero servirsi, e senza restrizioni di sorta, all’infuori di quelle stabilite dalle leggi generali del paese.
Essi saranno assolutamente liberi nel contrattare le compre e vendite, nel fissare i prezzi di tutti gli oggetti di commercio, ed in tutte alle disposizioni commerciali, assoggettandosi al legale regime doganale ed a quello delle privative dello Stato.
Essi avranno anche un libero e facile accesso presso i tribunali di ogni istanza e giurisdizione, per agire e difendersi in giudizio. Saranno liberi di valersi dell’opera di quegli avvocati, notai ed agenti che crederanno atti a rappresentare i loro interessi, é godranno generalmente nei rapporti giudiziari degli stessi diritti e privilegi che sono o saranno accordati ai nazionali.
6. Le parti contraenti si obbligano a non portare impedimento al commercio reciproco fra i loro paesi con qualsiasi divieto di importazione, di esportazione, o di transito. Potranno soltanto farsi eccezioni a tale regola:
a) Pei monopolii dello Stato (tabacco, sale, polvere da tiro);
b) Per riguardi di polizia sanitaria;
c) Relativamente ad occorrenze di guerra in circostanze straordinarie.
7. In quanto concerne l’ammontare, l’assicurazione e la riscossione dei diritti di importazione e di esportazione, come pure per ciò che riguarda il transito, da nessuna delle due parti contraenti potranno essere fatte a terzi Stati condizioni più favorevoli di quelle accordate al l’altra parte. Ogni favore che venisse in seguito concesso ad un terzo Stato, in tali rapporti, s’intenderà, perciò solo e senza correspettivo, esteso all’altra parte contraente.
Sono eccettuati:
a) I favori attualmente accordati o che potrebbero essere accordati in avvenire ad altri Stati limitrofi, per agevolare il commercio delle frontiere, come pure le riduzioni od esenzioni daziarie valevoli soltanto per confini determinati o per gli abitanti di singoli distretti;
b) I favori di cui godano gli Stati stretti, ora o per l’avvenire, in una completa unione doganale con una delle parti contraenti.
8. Gli oggetti di provenienza o fabbricazione austriaca, enumerati nella tariffa A annessa al presente Trattato di commercio e di navigazione, introdotti in Italia per via di terra o via di mare, saranno ammessi contro pagamento dei dazi indicati nella menzionata tariffa, compresi i diritti addizionali.
L’importazione in Italia di tutte le altre merci di provenienza o di fabbricazione austriaca si farà a termine del Trattato conchiuso dall’Italia colla Francia il 17 gennaio 1863.
Le merci di provenienza a fabbricazione italiana, enumerate nella tariffa B annessa al presente Trattato di commercio e di navigazione, saranno ammesse in Austria contro pagamento dei dazi indicati nella tariffa medesima.
L’importazione in Austria di tutte le altre merci di provenienza o fabbricazione italiana si farà a termine dei trattati conchiusi dall’Austria cogli Stati dello Zollverein l’11 aprile 1865 e colla Francia l’11 dicembre 1866.
9. 1° le merci di ogni genere esportate dall’Italia in Austria o reciprocamente, saranno esenti da ogni dazio di esportazione.
Da questa determinazione sono eccettuate soltanto le seguenti merci, per le quali possono venire esalti i sottoindicati diritti di esportazione.
In Austria:
a) Per le pelli ordinarie 5 fiorini, 50 kreutzers per centinaio daziario:
b) Per gli stracci, cenci ed altri cascami alti alla fabbricazione della carta, 2 fiorini per centinaio daziario;
C) Per le ossa, ugne, piedi, limbelli (cuoio da colla), 75 kreutzers (soldi) per centinaio daziario.
In Italia:
Per le merci specificate nella tariffa Connessa al presente Trattato, i diritti ivi indicati.
2° Il trattamento delle armi e munizioni da guerra rimane sottoposto esclusivamente alle leggi e regolamenti degli Stati rispettivi.
3° In ognuno degli Stati contraenti le bonificazioni concesse per l’esportazione di certi prodotti, non dovranno compensare che i dazi e le imposte interne percette sui detti prodotti o sulle materie prime di cui sono fabbricati. Queste bonificazioni, non potranno comprendere un premio maggiore di uscita. Nel caso di un cambiamento nell’ammontare di queste bonificazioni, o del loro rapporto col dazio o colle imposte interne, avrà luogo fra i due Governi una reciproca partecipazione.
4. Non si riscuoteranno dazi di transito per le merci che transitano sul territorio dell’una delle parti contraenti, sia che vengano dal territorio, o vadano in quello dell’altro Stato.
Siffatta disposizione è applicabile tanto nel caso che abbia avuto luogo lo scarico e ricarico od il deposito, quanto per le merci che transitano direttamente.
10. Per agevolare sempre più gli scambi reciproci, e principalmente nell’interesse dei paesi situati nelle zone di confine, viene stipulata l’immissione e l’esportazione temporanea esenti da ogni dazio di entrata e di uscita, contro l’obbligo del ritorno, e sotto l’osservanza delle discipline doganali che gli Stati rispettivi crederanno di stabilire di comune accordo:
a) Per le merci (ad eccezione dei generi di consumo) che dal libero commercio del territorio dell’una delle altre parti contraenti vengano portale nel territorio dell’altra sulle fiere e sui mercati, o che indipendentemente da tale commercio sulle fiere e sui mercati, vengano spedite nel territorio dell’altra parte per essere depositale nei magazzini doganali (entrepôts, magazzini d’ufficio ecc ), come pure pei campioni che vengano introdotti da commessi viaggiatori, sempreché tutti questi oggetti si riconducano invenduti entro un termine da stabilirsi in precedenza;
b) Pel bestiame che viene condotto ai mercati ovvero ai pascoli alpestri. In questo caso la esenzione dal dazio si estenderà ai relativi prodotti, come formaggio, burro e latte, od animali nati nel frattempo;
c) Perle campane e pei caratteri da stampa, come anche pel piombo vecchio in pallini, tubi e lamiere, da servire alla rifusione, per la paglia da far trecce, per la cera da essere imbiancata, per i bozzoli per essere filati, per i cascami (avanzi) di seta per essere cardati (pettinali), per la seta greggia da passare al filatoio (da ridurre in trama ed organizino);
d) Pei tessuti e filati, all’uopo di essere lavati, imbiancati, sodati, come pure pegli oggetti destinati ad essere verniciati, bruniti e dipinti:
e Per gli altri oggetti destinati a subire una riparazione, un lavoro od un perfezionamento senza che ne sia essenzialmente mutata la natura o la denominazione commerciale.
Nel caso c) sarà tenuto conto del peso, salvo sempre il calo naturale o legale di lavorazione. Negli altri casi, la identità degli oggetti esportati o reimportati dovrà essere accertata, ed a tale scopo le rispettive autorità
avranno diritto di contrassegnarli a spese di chi ne ha interesse.
11. Quanto alle operazioni di dogana, per le merci che soggiacciono alla procedura del recapito di scorta (bolletta di cauzione): viene accordata reciprocamente l’agevolezza, secondo la quale al loro passaggio immediato dal territorio dell’una delle parti contraenti in quello dell’altra, non si procederà alla rimozione dei suggelli, all’applicazione di nuovi, ed allo sballaggio, in quanto siasi soddisfallo alle regole convenute per tale riguardo.
In generale ogni impedimento di formalità dovrà essere possibilmente alleviato, e la spedizione venirne perciò sollecitata.
12. Le imposte interne che nell’uno degli Stati contraenti, sia per conto dello Stato che di comuni o corporazioni, gravitano sulla produzione, sulla preparazione e sul consumo di un oggetto, non potranno, sotto qualsiasi pretesto, colpire i prodotti dell’altra parte in misura superiore od in modo più oneroso che i prodotti similari del proprio paese.
Se una delle altre parti contraenti giudica necessario di stabilire un nuovo diritto di accise o di consumo, od un supplemento di diritto sopra un articolo di produzione o di fabbricazione nazionale contemplato nelle tariffe annesse al presente Trattato, l’articolo similare estero potrà essere immediatamente colpito all’importazione da un diritto eguale.
13. Gli articoli di orificeria e gioielleria d’oro, d’argento, platino od altri metalli preziosi, importanti dall’uno nell’altro dei due paesi, saranno sottoposti al regime di controllo stabilito per gli articoli similari di fabbricazione nazionale, e pagheranno, sulla stessa base di questi ultimi, i diritti di marchio e di garanzia.
14. Le parti contraenti si obbligano di cooperare con mezzi convenienti, per impedire e punire il contrabbando verso o dai loro territori di accordare a questo scopo la legale assistenza agli impiegati di sorveglianza dell’altro Stato e di far loro avere col mezzo degli impiegati di finanza e di polizia, nonché delle autorità locali, tutti i necessari ragguagli ed aiuti.
In base a queste stipulazioni generali, è stato conchiuso l’annesso Cartello doganale.
Per le acque di confine, e per quei tratti di confine dove i territori delle parti contraenti toccano insieme Stati esteri, saranno stipulate le misure necessarie per la reciproca assistenza nel servizio di sorveglianza.
13. Nessun diritto di scalo e di trasbordo potrà essere prelevato nei territori rispettivi dei due Stati; e, salve le prescrizioni di navigazione e di polizia sanitaria, e quelle necessarie ad assicurare la percezione delle imposte, nessun conduttore di merci potrà essere costretto a soffermarsi, scaricare o caricare in un luogo determinato.
16. I sudditi dell’uno degli Stati contraenti godranno nei territori dell’altro della medesima protezione di cui godono i nazionali riguardo al diritto di proprietà sui marchi di fabbrica e di commercio.
Il Governo di sua Maestà il Re d’Italia promette di presentare al Parlamento e procurerà di far sancire entro un anno una legge sui marchi ed altri segni distintivi, informata ai principii della legge 12 marzo 1855 e da applicarsi a tutto il Regno d’Italia.
I sudditi austriaci però non potranno invocare in Italia il diritto esclusivo di proprietà di un marchio, se non dopo avere depositato due esemplari pel medesimo presso l’ufficio incaricato delle privative,dipendente dal regio Ministero di agricoltura, industria e commercio in Firenze.
Parimente i sudditi italiani non potranno invocare il diritto esclusivo di proprietà di marchi, se non dopo averne depositato due esemplari presso la Camera di Commercio di Vienna.
17. I bastimenti italiani nei porti austriaci ed i bastimenti austriaci nei porti italiani saranno, al loro arrivo, durante la loro fermata, ed alla loro uscita, parificati ai bastimenti nazionali, tanto riguardo ai diritti e tasse di qualsiasi natura e denominazione, sieno questi percipiti per conto dello Stato, di municipii, di corporazioni, di pubblici funzionari o stabilimenti qualsiansi, quanto rispetto al collocamento delle navi nei porti, rade, seni, bacini, darsene, e docks, al loro caricamento o scaricamento, nonché a tutte le formalità, ed altre disposizioni cui possono essere sottoposti in navigli, i loro equipaggi ed i loro carichi.
Ciò vale anche per la navigazione del cabottaggio.
18. La nazionalità dei bastimenti di ognuno degli Stati contraenti sarà
da giudicarsi secondo la legislazione del paese cui i legni stessi appartengono.
Per determinare la capacità dei bastimenti, saranno considerate sufficienti le patenti di stazatura valevoli secondo la legislazione del paese a cui essi appartengono, salva la riduzione delle misure all’atto della commisurazione dei diritti di navigazione o di porlo nell’altro Stato.
Del pari lutti i favori che uno dei due Stati contraenti ha accordato od accorderà ad un terzo Stato relativamente al trattamento dei navigli e dei loro carichi, troveranno sotto condizione di reciprocità, applicazione ai bastimenti dell’altro Stato ed ai loro carichi.
È fatta eccezione alle stipulazioni del presente Trattato, per quello che riguarda l’esercizio della pesca nazionale, 19. Parimente le merci di qualsiasi natura e provenienza, delle quali nell’uno degli Stati contraenti è permessa la importazione o la esportazione, il transito od il deposito con bastimenti nazionali, potranno pure essere importate, esportate, transitate o depositate con bastimenti dell’altro Stato, senza pagare altri o maggiori dazi e diritti, senza essere sotto poste ad altre o maggiori restrizioni,e partecipando ai medesimi privilegi, riduzioni, benefizi e restituzioni che le merci importate, esportate, transitate e depositate con bastimenti nazionali.
20. Non si percepirà alcun diritto di navigazione o di porto pei bastimenti appartenenti ad una delle parti contraenti che nei casi d’infortunio o di forza maggiore entrino nei porti dell’altra parte, purché non prolunghino la loro fermata oltre il tempo necessario, e non ne approfittino per dedicarsi ad operazioni di commercio.
In caso di naufragio o di avaria di un legno appartenente al Governo od a sudditi di una delle alte parti contraenti sulle coste o nel dominio dell’altra di esse parti, non soltanto sarà prestata ogni sorta di assistenza ed usata ogni facilitazione ai naufraghi, ma anche i legni e le loro parti ed avanzi, i loro attrezzi e lutti gli oggetti che a loro appartengono, le carte trovate a bordo, come pure gli effetti e le merci che fossero state gettate nel mare, e che venissero ricuperati, oppure il prodotto della vendita se fossero vendute, saranno integralmente restituite ai proprietari, dietro la loro domanda, o quella dei loro agenti a ciò debitamente autorizzati, e tutto ciò senza altro pagamento che quello delle spese del recupero e della conservazione e di quegli eventuali diritti, e non altri, che in caso simile si pagherebbero per un bastimento nazionale.
In mancanza del proprietario o di speciale agente, sarà fatta la consegna ai consoli, vice-consoli od agenti consolari rispettivi, beninteso che, in caso di qualche legale reclamo su di un tale naufragio, riguardo ai legni, effetti e mercanzie, la decisione sul medesimo sarà deferita ai tribunali competenti del paese.
Le merci avariate o gettate dal mare sulla spiaggia, che erano caricate sui navigli di uno degli Stati contraenti, non saranno dall’altro Stato assoggettate ad imposta che quando passino in consumo, salvo l’eventuale compenso pel recupero.
21. I conduttori di navigli e di barche, appartenenti ad uno degli Stati contraenti, saranno ammessi a navigare su tutte le vie di comunicazione per acque sì naturali che artificiali situate nei territori delle parti con Traenti, sotto le stesse condizioni, e contro pagamento degli stessi di ritti di cave o carico, come i conduttori di navigli e barche nazionali.
22. I sudditi di uno degli Stati contraenti potranno fare uso, sotto le stesse condizioni, e contro il pagamento delle stesse competenze che i nazionali dell’altro Stato, delle maggiori e minori strade, dei canali, delle chiuse, dei passi, ponti e ponti giranti, dei porti e piazze di approdo, del segnalamento ed illuminazione delle acque navigabili, dei piloti, delle grue, dei pesi pubblici, dei magazzini degli stabilimenti per il salvataggio e la conservazione dei carichi, dei navigli e simili altri oggetti, in quanto tali istituzioni o stabilimenti sieno destinati a benefizio del pubblico commercio, sia che vengano amministrati dallo Stato o da privati.
Non si potrà esigere alcun diritto se non nel caso che siasi real mente fatto uso di tali stabilimenti od istituzioni, salve le disposizioni particolari, concernenti i fari, i fanali ed il pilotaggio.
Sulle strade, che servono direttamente o indirettamente a porre in comunicazione gli Stati contraenti fra di loro o coll’estero, i diritti di pedaggio, che si esigono pei trasporti che oltrepassano la frontiera, non potranno essere maggiori, in proporzione alla distanza percorsa, di quelli esatti per i trasporti limitati al proprio territorio dello Stato.
Per le ferrovie non valgano le presenti disposizioni, ma quelle con tenute negli articoli 23 e 24.
23. Sulle strade ferrate i sudditi dell’altra parte e le loro merci non sa ranno trattati meno favorevolmente dei sudditi proprii e delle loro merci, rispetto al tempo, al modo ed al prezzo di trasporto.
Per il transito da e verso il territorio dell’altra parte, nessuno dei due Stati esigerà competenze di trasporto ferroviario più elevate di quelle cui sono proporzionalmente sottoposte sulla stessa linea ferroviaria le merci caricate o scaricate nel proprio territorio.
24. Le parti contraenti procureranno di facilitare, per quanto sia possibile, la spedizione di merci sulle strade ferrate situate nel loro territorio, colla formazione di congiunzioni immediate a guide di ferro, fra le linee che mettono capo dello stesso luogo, ed anche col trapasso dei mezzi di trasporto da una linea all’altra.
Nei punti di confine, dove già esistono congiunzioni immediate a guide di ferro, e dove succede il trapasso dei mezzi di trasporto, le parti contraenti esenteranno dalla dichiarazione, dallo scarico e dalla visita di confine, come pure dal suggellamento dei colli, le merci che entrano in vagoni idonei alla suggellazione, nel modo prescritto dai regolamenti, e vengono negli stessi vagoni spedile ad un luogo dell’interno in cui si trova un ufficio daziario o di imposte, autorizzato al relativo trattamento, sempreché le dette merci sieno notificate per l’entrata colla consegna delle polizze (liste) di carico e delle lettere di porto.
Le merci, che senza essere scaricale transitano per il territorio di una delle parti contraenti, da o verso il territorio dell’altra, nei vagoni del le strade ferrate alti ad essere suggellati giusta i regolamenti, saranno esentate dalla dichiarazione, dallo scarico, dalla revisione e dal suggellamento dei colli, tanto nell’interno, che ai confini, sempreché dette merci sieno notificate pel transito colla consegna delle polizze (liste) di carico e delle lettere di porto.
L’attivazione delle predette disposizioni è però vincolata alla condizione che le rispettive amministrazioni delle strade ferrate sieno tenute responsabili dell’arrivo in tempo utile dei vagoni col suggello intatto al l’ufficio di esaurimento nell’interno, od all’ufficio di uscita.
In quanto da una delle parti contraenti sieno state concertale con un terzo Stato, riguardo al disbrigo delle operazioni doganali, facilitazioni maggiori di quelle suespresse, tali facilitazioni saranno da applicarsi anche al commercio coll’altra parte, sotto condizione di reciprocità.
25. Le parti contraenti si accordano reciprocamente il diritto di nominare consoli in tutti quei porti e piazze mercantili dell’altro Stato, nei quali vengano ammessi consoli di un terzo Stato.
Questi consoli dell’una delle parti contraenti godranno nel territorio dell’altra, sotto condizione di reciprocità, di tutte le prerogative, facoltà ed esenzioni, di cui fruiscono, o verranno a fruire, i consoli di un altro qualsiasi Stato.
I detti agenti riceveranno dalle autorità locali tutta l’assistenza che viene effettivamente, o verrà in seguito, accordata agli agenti della nazione, più favorita, per la restituzione dei soldati o marinai appartenenti a navi da guerra o mercantili di uno dei due Stati contraenti, che abbiano disertato sul territorio dell’altro.
26. Le alte parti contraenti si riservano di determinare in seguito, mediante apposite stipulazioni, i mezzi per accordare, entro i loro territori, reciproca protezione ai diritti degli autori di opere di letteratura e di belle arti.
27. Il presente Trattato resterà in vigore pel periodo di nove anni a de correre dal giorno dello scambio delle ratifiche; e qualora nessuna delle alte parti contraenti avrà notificato all’altra l’intenzione di farne cessare gli effetti, dodici mesi prima della scadenza del detto periodo di nove anni, esso s’intenderà in vigore d’un anno per l’altro, e la denuncia del Trattato non produrrà la sua cessazione se non dopo un anno calcolato dal giorno dell’intimazione.
Le alte parti contraenti si riservano il diritto di introdurre nel presente Trattato quelle modificazioni che saranno giudicate conformi allo spirito ed ai principii del medesimo, e la cui opportunità sarà dimostrata dall’esperienza.
28. Il presente Trattato sarà ratificato, e le ratifiche saranno scambiate a Firenze entro il prossimo mese di giugno o prima, se ciò fosse possibile.
In fede di che, i Plenipotenziari delle due parti lo hanno firmato e vi hanno apposto i suggelli delle loro armi.
Fatto a Firenze il ventitré aprile milleottocento sessantasette.
(L. S.) U. RATTAZZI
(L. S.) De BLASIIS
(L. S.) Kubeck
(L. S.) DEPRETIS

Articoli addizionali al Trattato di commercio e di navigazione.
Art. 1. Per dare al traffico dei rispettivi distretti di confine quelle facilitazioni che esigono i bisogni del commercio giornaliero, le alte parti contraenti hanno convenuto di quanto segue:
1° Saranno esenti dal dazio tanto di entrata che di uscita pel commercio attraverso i confini italo-austriaci in ambedue gli Stati:
a) Tutte le quantità di merci, per le quali il totale dei diritti da riscuotersi importa meno di 5 centesimi (un soldo austriaco e 314);
b) Le erbe da pascolo, il fieno, lo strame, il muschio per imballaggio e per calatafare, i foraggi, i giunchi e canne comuni, le piante vive (piantoni e magliuoli di viti), i grani in covoni, i legumi in erba, il lino e la canapa non battuti, le patate;
c) Gli alveari con api viventi;
d) Il sangue di bestiame;
e) Le uova di ogni genere.;
d) Il latte anche coagulato;
g) Il carbon di legna, il carbon fossile, la torba ed i carboni di torba;
h) Le pietre da fabbrica e di cava, le pietre da lastricato e da mulino, e le pietre ordinarie da arrotare, le coti gregge da affilare falci o falciuole, tutte quelle scalpellate o non, per altro non mollate né tagliate in lastre, la scoria, la ghiaia, la sabbia, la calce ed il gesso crudo, la marna, l’argilla, ed in generale ogni qualità di terre ordinarie da mattoni e pentole, le pipe e le stoviglie;
i) I mattoni;
k) La crusca, la sansa (feccia di ulive intieramente secca ), i panetti di noce ed altre focacce, fatte con rimasugli di vegetali, i frutti ed i semi oleosi colti o torchiati;
l) La cenere di rannata e la cenere di carbon fossile, il conci me (anche il guano, i fondacci, le sciacquature, le vinacce (grappo o feccia di uve), i resti di malto, i rottami di merci di pietra o di argilla, la calia d’oro e d’argento, il fango;
m) Il pane e la farina in quantità di 10 chilogrammi le castagne 10 id.
la carne fresca id. 4 id.
i formaggi id. 2 id.
il burro fresco id. 2 id.
Saranno esenti tanto dai diritti di entrata, quanto da quelli di uscita, e sarà pure accordato il libero passaggio fuori delle strade doganali per il bestiame da lavoro, gli strumenti rurali, i mobili e gli effetti che i contadini all’estremità della frontiera introducono od esportano attraverso alla linea doganale per motivo di lavoro o di traslazione di domicilio.
3° Saranno pure esenti da dazi di entrata e di uscita i prodotti naturali di quella parte delle possessioni dei sudditi delle due parti con traenti che fosse separata, mediante la linea di confine italo-austriaca, dai rispettivi casali o fabbriche, nel loro trasporto a questi casali o fabbriche.
Sono però limitati i favori concessi nei numeri 1 e 2 agli abitanti di un circondario di confine, che in Austria si estende fino alla distanza di una lega austriaca dalla frontiera, ed in Italia sino alla distanza di sei chilometri.
40 I Governi dei due Stati contraenti concerteranno i provvedi menti necessari a permettere, per certe località, ove ciò sia riconosciuto necessario, il passaggio fuori delle strade doganali di quegli oggetti che in nessuno dei due Stati sono soggetti, né a dazio di entrata, né a dazio di uscita, sollo l’osservanza però di apposito controllo, da stabilirsi per i singoli casi.
2. Per regolare e facilitare il movimento sulle strade ferrate italiane ed austriache, nei punti di congiunzione al confine italo -austriaco, e per agevolare il traffico coll’attuazione di uffizi misti di dogana e di ordine pubblico nelle stazioni di ricambio internazionali, le alte parti contraenti hanno conchiuso l’annessa Convenzione.


Firenze, 23 aprile 1867.
U. RATTAZZI
DE BLASIES
KUBECK
DEPRETIS

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