Trattato di commercio tra Austria e Abissinia

Trattato di commercio sottoscritto in Addis Abeba fra il Rappresentante austro-ungarico e Menelik II, Imperatore d’Etiopia, il 21 marzo 1905.

Sua Maestà Francesco Giuseppe I, Imperatore d’Austria, Re di Boemia, ecc., ecc., e Re Apostolico d’Ungheria, e Sua Maestà l’Imperatore Menelik II, Re dei Re d’Etiopia, animati dallo stesso desiderio di consolidare i legami di amicizia che esistono fra i loro Stati e di sviluppare il movimento commerciale, hanno deciso di conchiudere, a tale scopo, Jin trattato. Le Alte Parti contraenti, e cioè: Sua Maestà l’Imperatore d’Austria, Re di Boemia, ecc., ecc., e Re Apostolico di Ungheria, per mezzo del suo Plenipotenziario cav. Lodovico von Hohnel, I. e R. capitano di fregata, insignito della medaglia per il merito col nastro rosso, della medaglia del giubileo, del distintivo per il servizio di ufficiale, della medaglia d’oro col motto imperiale, e Sua Maestà l’Imperatore Menelik II, agendo in suo proprio nome, quale Re dei Re di Etiopia, hanno – dopo che le credenziali del cav. von Hohnel vennero trovate in buona e dovuta forma – conchiuso i seguenti articoli:
Art. 1. 1 sudditi di ognuna delle parti contraenti avranno piena libertà di recarsi nel territorio dell’altra e di esercitarvi il commercio.
S. M. l’Imperatore di Etiopia, per sua parte, acconsente al trasporto delle merci provenienti dall’Austria Ungheria su tutte le strade clic sono già o saranno aperte al commercio di una qualsiasi altra nazione.
Art. 2. S. M. l’Imperatore d’Etiopia si obbliga ad estendere ai sudditi austro-ungarici tutti i privilegi, immunità od ogni altro trattamento di favore che egli accorderà ai sudditi di una qualsiasi altra nazione.
Art. 3. Il trattamento sul piede della nazione più favorita verrà, da ambe le parti, assicurato per ciò che concerne lo stabilimento di funzionari consolari e i privilegi ed immunità loro spettanti, nonché i diritti riferentisi all’esercizio delle loro funzioni d’ufficio.
Art. 4. Il presente trattato entrerà in vigore non appena ne verrà notificata all’Imperatore di Etiopia la ratifica per parte di S. M. Imperiale e Reale Apostolica.
Questo trattato dovrà rimanere in vigore ancora per un anno dopo che una delle parti contraenti lo avrà denunciato o avrà chiesto che venga modificato.
In conseguenza il presente trattato, in doppio esemplare, venne redatto in lingua tedesca, ungherese ed amarica.
Da una parte: In nome di S. M. l’Imperatore d’Austria, Re di Boemia, ecc., ecc., Re Apostolico d1 Ungheria dal sovra indicato Plenipotenziario di Sua Maestà. Dall’altra: In proprio nome da S. M. l’Imperatore Menelik II, Re dei Re d’Etiopia.
Fatto in Addis Abeba, il 21 marzo 1905.

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