Trattato di navigazione tra Regno di Sardegna e Inghilterra

Trattato di navigazione tra Regno di Sardegna e Inghilterra

Sua Maestà il Re di Sardegna
Il Conte Clemente Solaro della Margarita Cavaliere di Gran Croce decorato del Gran Cordone del suo Ordine Religioso e Militare dei Santi Maurizio e Lazzaro, Gran Croce degli Ordini d’Isabella la cattolica di Spagna, e di S. Gregorio Magno, Cavaliere del l’Ordine di Cristo, Gran Croce degli Ordini del Merito di S. Giuseppe di Toscana, e di Leopoldo Belgio,
Commendatore dell’Ordine della Stella Polare di Svezia, suo Primo Segretario di Stato per gli affari Esteri, Notaio della Corona, e sopr’Intendente Generale delle Poste,
E S. M. la Regina del Regno Unito della Grande Brettagna e d’Irlanda L’onorevole Ralph Abercromby Suo Inviato straordinario, e Ministro Plenipotenziario presso la Corte di S.M. il Re di Sardegna, I quali dopo aver scambiato i loro pieni poteri e trovatili in buona, è debita forma hanno convenuto i seguenti articoli:

Art. I.
I bastimenti Sardi che arriveranno carichi nei Porti del Regno Unito della Gran Brettagna e d’Irlanda provenienti da Porti del Regno di Sardegna, e reciprocamente i bastimenti Britannici che arriveranno, cari chi nei Porti del Regno di Sardegna venendo da Porti della Gran Brettagna, come pure i bastimenti Sardi: o Britannici che arriveranno in zavorra da un qual siasi viaggio nei Porti dell’uno, o dell’altro di questi due Reami, vi saranno trattati alla loro entrata, durante il loro soggiorno, ed alla loro uscita nella stessa maniera che i bastimenti nazionali quanto ai diritti di tonnellaggio, di porto, di faro, di pilotaggio, di quarantena, di gavitello, di molo, di segnali ed altri dritti di navigazione qualunque siano che colpiscono il bastimento; e vengono percepiti io nome, ed a profitto del Governo, di funzionari pubblici di comuni, o di qualsivoglia stabilimento.

Art. II
Per evitare qualunque equivoco circa le regole fissanti le condizioni onde viene stabilita la nazionalità dei bastimenti, è convenuto che saranno considerati come bastimenti Sardi tutti quelli costrutti negli Stati di S. M. il Re di Sardegna, è che essendo stati presi all’inimico da vascelli di guerra di S. M., o da suoi sudditi muniti di Lettere di marco, saranno stati regolarmente dichiarati di buona preda da una delle Corti delle prede del Regno di Sardegna, come pure tutti i bastimenti che saranno stati condannati da una Corte competente qualsiasi per contravvenzione alle leggi contro la tratta dei Neri purché siano posseduti, navigati e registrati secondo le leggi del detto Regno, che siano proprietà intiera d’uno o di più sudditi di S. M. il Re di Sardegna, e che il padrone, ed i tre quarti dell’equipaggio siano sudditi Sardi. Saranno ugualmente considerati come bastimenti Britannici tutti i navigli costrutti negli Stati di S. M. Britannica, e tutti quelli che essendo stati presi al nemico da vascelli di guerra di S. M. o da suoi sudditi muniti di Lettere di marco dei Lords Commissari dell’Ammiragliato, saranno stati regolarmente dichiarati di buona preda da una delle Corti delle prede di S. M. Britannica, come pure tutti i bastimenti che saranno stati condannati da una Corte competente qualsiasi per contravvenzione alle leggi contro la tratta dei Neri purché siano posseduti, navigati e registrati secondo le leggi della Gran Brettagna, che siano proprietà intiera d’uno o più sudditi di S. M. la Regina della Gran Brettagga, e che il padrone ed i tre quarti dell’equipaggio siano sudditi Inglesi.

Art. III
In tutto ciò che riflette il collocamento delle navi, il loro caricarsi, e scaricarsi nei porti, bacini, spiaggie, golfi d’uno dei due Stati non sarà accordato verun privilegio ai bastimenti nazionali, che non lo sia del pari a quelli dell’altro Stato, essendo volontà delle Parti contraenti che anche a questo riguardo i bastimenti siano trattati con una perfetta reciprocità.

Art. IV
I bastimenti dei due Stati potranno scaricare tutto o in parte solamente il loro carico in uno dei Porti degli Stati dell’una, o dell’altra delle alte Parti con traenti secondochè il capitano, il proprietario, o qualunque altra persona che fosse debitamente autorizzata nel Porto ad agire nell’interesse del bastimento, o del carico, lo giudicassero conveniente, e portarsi poscia col resto del loro carico negli altri Porti dello stesso Stato.

Art. V
Se qualche bastimento da guerra o mercantile del l’uno dei due Stati venisse a naufragare sulle coste dell’altro, tanto i bastimenti, quanto le loro parti od avanzi, sartiame, attrezzi, e tutti gli oggetti loro spettanti,come pure tutte le merci, ed effetti salvati, od il prodotto della loro vendita saranno restituiti fedelmente ai proprietari, o, ai loro aventi dritto sulla loro domanda. Nel caso che i medesimi non si trovassero presenti, i detti oggetti, merci; od il loro prodotto saranno consegnati del pari che tutte le carte trovate a bordo di tali bastimenti, al Console Sardo, o Britannico nel cui distretto sarà seguito il naufragio, e non si esigerà né dal Console, né dai proprietari o loro aventi diritto altro che il pagamento delle spese per la conservazione della proprietà; e la tassa di salvataggio che sarebbe ugualmente pagata in simile circostanza da un bastimento nazionale ; le merci, e gli effetti salvati dal naufragio non saranno sottoposti ai diritti stabiliti se non in quanto saranno stati dichiarati per la consumazione.

Art. VI
È espressamente convenuto che gli articoli precedenti non si applicano alla navigazione delle coste, ossia cabotaggio di ciascuno dei due paesi che l’una e l’altra delle alte Parti contraenti si riservano esclusivamente.

Art. VII
I bastimenti Sardi che si porteranno nei Porti del l’Isola di Malta, e di Gibilterra vi godranno di tutti i vantaggi, che loro saranno assicurati in virtù della presente convenzione nel Regno Unito della Gran Bretagna e d’Irlanda, e reciprocamente i bastimenti Inglesi provenienti da Gibilterra e da Malta godranno nei Porti di S. M. il Re di Sardegna degli stessi vantaggi che vi sono accordati a quelli provenienti dal Regno Unito della Gran Brettagna e d’Irlanda.

Art. VIII
La presente convenzione rimarrà in vigore durante 10 anni contando dalla data dello scambio delle ratificazioni, ed al di là di questo termine fino allo spirare di dodici mesi, dopo che l’una delle due Parti contraenti avrà annunziato all’altra: la sua intenzione di farla cessare, riservandosi ciascuna delle parti, il diritto di fare all’altra una tale dichiarazione: al fine dei dieci anni summenzionati.

Art. IX
Le ratificazioni della presente convenzione saranno scambiate a Torino fra due mesi a contare dal giorno della segnatura, o più presto se sarà possibile.
In fede di che noi Plenipotenziarii l’abbiamo firmata in doppio originale, e vi abbiamo posto il sigillo delle nostre armi.

Fatto in Torino il 6 settembre 1841.
L. S. SOLARO DELLA MARGARITA.
L. S. Ralph ABERCROMBY.

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