Trattato di Zurigo del 1859
VITTORIO EMANUELE II, per la grazia di Dio RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME, DUCA DI SAVOIA, DI GENOVA, ecc., ECC. PRINCIPE Di PIEMONTE, Ecc., Ecc.
A tutti quelli che vedranno le presenti lettere, salute.
Essendo stato conchiuso un trattato fra Noi e Sua Maestà l’Imperatore dei Francesi sottoscritto dai nostri rispettivi Plenipotenziari a Zurigo, il decimo giorno del mese di novembre di quest’anno 1859, allo scopo di consolidare la nostra alleanza e regolare con un definitivo accordo i risultati della nostra partecipazione all’ultima guerra, Trattato il cui tenore segue qui appresso:
In nome della Santissima e indivisibile Trinità!
S. M, il Re di Sardegna e S.M. l’Imperatore del Francesi, volendo consolidare la loro alleanza e regolare definitivamente i risultati della loro partecipazione all’ultima guerra, hanno stabilito di conservare per mezzo di un Trattato le disposizioni dei Preliminari di Villafranca relative alla cessione della Lombardia. Essi nominarono a tal fine per loro Plenipotenziari, vale a dire:
S. M. il Re di Sardegna, il sig. Francesco Luigi cav. Desambrois di Neva che, Cavaliere Gran Cordone dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Vice Presidente del suo Consiglio di Stato, Senatore e Vice Presidente del Senato del Regno ecc. ecc., ed il sig. Alessandro cavaliere Jocteau;
Commendatore del suo ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro e dell’Ordine Imperiale della Legione d’onore, suo ministro residente presso la confederazione svizzera;
S. M. l’Imperatore dei Francesi, il signor Francesco Adolfo barone di Bourqueney, Senatore dell’Impero, gran croce dell’ordine Imperiale della legione d’onore ecc., ecc. ed il signor Gaston-Robert-Morin marchese di Banneville ufficiale dell’ordine imperiale della legione d’onore, commendatore dell’ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro ecc. ecc. i quali dopo essersi scambievolmente comunicati i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, convennero nel seguenti articoli:
Art. 1. Con trattato in data d’oggi S. M. l’imperatore d’Austria avendo rinunziato per sè e per tutti i suoi discendenti e successori, in favore di S. M. l’Imperatore dei Francesi, a suoi diritti e titoli sulla Lombardia, Sua Maestà l’Imperatore de Francesi trasferisce in S. M. il Re di Sarde quali diritti e titoli che gli sono acquisiti in virtù dell’articolo 4 del trattato precitato, del tenore seguente:
«S. M. l’imperatore d’Austria rinunzia per sé e per tutti i suoi discendenti e successori in favore di S. M. l’Imperatore dei Francesi a tutti i suoi diritti e titoli sulla Lombardia, eccettuate le fortezze di Peschiera e di Mantova, ed i territori de terminati dalla nuova delimitazione, i quali restano in possesso di S. M. l. e R. austriaca.
La frontiera, partendo dal limite meridionale del Tirolo sul lago di Garda, seguirà il mezzo del lago fino all’altezza di Bardolino e di Manerba, donde raggiungerà per linea retta il punto d’intersezione della zona dl difesa della piazza di Peschiera col lago di Garda. Questa zona sarà determinata da una circonferenza, il cui raggio calcolato a partire dal centro della piazza è fissato a 5500 metri, più la distanza dal detto centro allo spalto del forte più avanzato. Dal punto d’intersecazione della circonferenza cosi designata, col Mincio, la frontiera seguirà il letto del fiume sino alle Grazie, percorrerà una linea retta dalle Grazie fino a Scorzarolo;
seguirà il letto del Po fino a Luzzara, partendo dal qual punto nulla è innovato ai limiti attuali, quali esistevano prima della guerra.
Una Commissione militare, instituita dai governi interessati, sarà incaricata di determinare sul terreno la nuova frontiera al più breve termine possibile.
Art. 2. S. M. il Re di Sardegna, prendendo possesso dei territori a lui ceduti da S. M. l’Imperatore dei Francesi, accetta i carichi e le condizioni inerenti a questa cessione, quali sono stipulati negli articoli 7, 8, 9 10, 11, 12, 15, 14, 15, 16 del trattato conchiuso in questo giorno tra l’Imperatore dei Francesi e l’Imperatore d’Austria, i quali sono così concepiti:
a) Il nuovo governo della Lombardia si addosserà i tre quinti del debito del Monte lombardo-veneto.
Egli si addosserà pure una porzione del prestito nazionale del 1854, fissato tra le alte parti contraenti in quaranta milioni di fiorini e moneta di convenzione.
b) Una Commissione internazionale sarà immediatamente instituita per procedere alla liquidazione del Monte Lombardo Veneto. La divisione dell’attivo e del passivo di questo stabilimento si eseguirà, prendendo per base la ripartizione di tre quinti per il nuovo governo e di due quinti per l’Austria.
«Dall’attivo del fondo d’ammortizzazione del Monte e della sua cassa di depositi, consistenti in effetti pubblici, il nuovo governo riceverà i tre quinti, e l’Austria i due quinti; e quanto alla parte dell’attivo, che si compone di beni stabili, o di crediti ipotecari, la Commissione effettuerà la scompartizione, tenendo conto della situazione degli immobili in modo da attribuirne, per quanto sarà possibile, la proprietà a quello dei due governi, sul territorio del quale essi trovansi situati.
Quanto alle diverse categorie di de biti iscritti sino al 4 giugno 1859 sul Monte Lombardo-Veneto e dai capitali posti ad interesse alla cassa dei depositi del fondo di ammortizzamento, il nuovo governo s’incarica per tre quinti e l’Austria per due quinti, sia di pagare gl’interessi, sia di rimborsare i capitali, in conformità dei regolamenti sinora vigenti. I titoli di credito dei sudditi austriaci entreranno preferibilmente nella quota dell’Austria, che tre mesi dopo lo scambio delle ratifiche, o più presto, se è possibile, trasmetterà al nuovo governo della Lombardia tavole specificate di questi titoli.
c) Il nuovo governo della Lombardia succede ai diritti ed obblighi risultanti da contratti regolarmente stipulati dall’amministrazione austriaca per oggetti di pubblico interesse, concernenti specialmente il paese ceduto.
d) Il governo austriaco rimarrà incaricato del rimborso di tutte le somme versate da sudditi lombardi, comuni, stabili menti pubblici e corporazioni religiose nelle casse pubbliche a titolo di malleverie, deposito o consegne. – In simile guisa i sudditi austriaci, comuni, stabilimenti pubblici e corporazioni religiose, che avranno versate somme a titolo di cauzioni, depositi o consegne nelle casse della Lombardia, saranno esattamente rimborsati dal nuovo governo.
e) Il nuovo governo della Lombardia riconosce e conferma le concessioni di ferrovie accordate dal governo austriaco sul territorio ceduto, in ogni loro disposto e per l’intiera loro durata, e nominativa mente quelle risultanti dai contratti a cui si addivenne il 14 marzo 1856, 8 aprile 1857 e 25 settembre 1858.
A datare dallo scambio delle ratifiche del presente trattato, il nuovo governo sottentra in tutti i diritti ed obblighi risultanti al governo austriaco dalle citate concessioni per quanto riguarda le ferro vie poste sul territorio ceduto.
In conseguenza il diritto di devoluzione di tali ferrovie, appartenente già al governo austriaco, è trasferito nel nuovo governo della Lombardia. I pagamenti di cui i concessionari sono ancora debitori verso lo Stato, in virtù del contratto 14 marzo 1856, come equivalente delle spese di costruzione di dette ferrovie, saranno integralmente versati nel tesoro austriaco.
I crediti d’intraprenditori di costruzioni e di provveditori, come anche le indennità per espropriazione di terreni, riferentisi all’epoca in cui esse ferrovie amministravansi per conto dello Stato, e che non si poterono pagare ancora, saranno pagate dal governo austriaco, e per quanto vi possano essere tenuti in virtù dell’atto di concessione, dai concessionari stessi a nome del governo austriaco.
Una convenzione speciale regolerà nel più breve termine possibile il servizio internazionale delle ferrovie tra i due paesi.
f) I sudditi lombardi domiciliati nel territorio ceduto col presente trattato, godranno per lo spazio di un anno, a datare dal giorno del cambio delle ratifiche, e mediante preventiva dichiarazione all’autorità competente, piena ed intiera facoltà di esportare, franchi d’ogni tassa, i loro beni mobili, e di ritirarsi colle loro famiglie negli Stati di S. M. I. e R., ed in questo caso sarà loro conservata la sudditanza austriaca. Essi sono liberi di conservare gli immobili posti sul territorio della Lombardia.
La stessa facoltà è per reciprocanza accordata agli individui originari del territorio ceduto, stabiliti negli Stati di S. M. l’Imperatore d’Austria.
I Lombardi che approfitteranno delle presenti disposizioni, non potranno essere, per il fatto della loro opzione, inquietati dall’una o dall’altra parte, nelle persone o nei beni posti nei rispettivi Stati.
Il termine di un anno è esteso a due per i sudditi oriondi del territorio della Lombardia ceduto, i quali all’epoca dello scambio delle ratifiche del presente trattato, si troveranno fuori del territorio della monarchia austriaca. La loro dichiarazione potrà essere ricevuta dalla legazione austriaca la più vicina, o dall’autorità superiore di qualsiasi provincia della monarchia.
g) I sudditi Lombardi incorporati nel l’armata austriaca, eccettuati quelli che sono oriondi della parte del territorio lombardo riserbato a S. M. l’Imperatore d’Austria col presente trattato, saranno immediatamente licenziati dal servizio militare, e rinviati alle loro case. Rimane inteso che quelli fra loro, che dichiareranno di voler rimanere al servizio di S. M. l. e R. A., non saranno perciò molestati né nella persona, né nei beni.
«Le stesse guarentigie saranno assicurate agli impiegati civili originari della Lombardia, che manifesteranno l’intenzione di conservare le funzioni che essi occupano al servizio dell’Austria.
h) Le pensioni, tanto civili, che militari, regolarmente liquidate, e ch’erano a carico delle casse pubbliche della Lombardia, restano acquisite ai loro titolari, e, se v’ha d’uopo, alle loro vedove ed ai loro figli, e saranno pagate, in futuro, dal nuovo governo della Lombardia.
«Questa stipulazione è estesa ai pensionati tanto civili che militari, come pure alle loro vedove ed ai figli loro senza distinzione di origine, che conserveranno il loro domicilio nel territorio ceduto, e i cui onorari pagati sino al 1814 dal precedente regno d’Italia, passarono in allora a carico del tesoro austriaco i) «Gli archivi contenenti i titoli di proprietà e i documenti amministrativi e di giustizia civile, relativi sia alla parte di Lombardia, la cui possessione è riservata a S. M. l’Imperatore d’Austria per il presente trattato, sia alle provincie venete, sa ranno rimessi ai commissari di S. M. l. R. A., appena si potrà fare.
«Reciprocamente, i titoli di proprietà, i documenti amministrativi e di giustizia civile, concernenti il territorio ceduto, che possono trovarsi negli archivi dell’impero d’Austria, del nuovo governo saranno della rimessi Lombardia. ai commissari a Le alte parti contraenti s’obbligano a comunicarsi reciprocamente, dietro do manda delle autorità amministrative superiori, tutti i documenti e le informazioni relativi agli affari concernenti, nello stesso tempo, e la Lombardia e la Venezia.
j) «Le corporazioni religiose stabilite in Lombardia potranno liberamente disporre delle loro proprietà mobiliarie ed immobiliarie, nel caso in cui la nuova legislazione, sotto la quale passano, non autorizzasse il mantenimento del loro stabilimenti».
Art. 5. Coll’articolo addizionale al trattato conchiuso colla data di questo giorno tra S. M. l’Imperatore dei Francesi e S. M. l’Imperatore d’Austria, il governo francese essendosi obbligato verso il governo austriaco di effettuare, per conto del nuovo governo della Lombardia, il pagamento di 40 milioni di fiorini (moneta di convenzione) stipulato all’articolo 7 del trattato precitato, S. M. il Re di Sardegna, in conseguenza delle obbligazioni che ha accettate coll’articolo precedente, s’obbliga a rimborsare questa somma alla Francia nel modo seguente:
Il Governo sardo rimetterà a quello di S. M. l’Imperatore dei Francesi dei titoli di rendita sarda 5 per 0,0 al portatore, per il valore di 100 milioni di franchi: il Governo francese li accetta al corso me dio della Borsa di Parigi del 29 ottobre 1859. Gl’interessi di queste rendite correranno a profitto della Francia dal giorno della consegna dei titoli, che avrà luogo un mese dopo lo scambio delle ratificazioni del presente trattato.
Art. 4. Per attenuare i carichi che il governo francese si è imposto all’occasione dell’ultima guerra, il governo di S. M. il Re di Sardegna s’obbliga a rimborsare al governo di S. M. l’Imperatore dei Francesi una somma di 60 milioni di franchi, per il pagamento della quale una rendita del 5 per 0/0 di 5 milioni sarà inscritta sul gran libro del Debito pubblico di Sardegna. I titoli saranno rimessi al governo francese che li accetta al pari. Gl’interessi di queste rendite correranno a profitto della Francia dal giorno della consegna dei titoli, che avrà luogo un mese dopo lo scambio delle ratificazioni.
Art. 5. Il presente trattato sarà ratificato, e le ratificazioni saranno scambiate nello spazio di 15 giorni, o prima se farsi possa.
In fedè di che i plenipotenziari rispettivi l’hanno firmato, e v’hanno apposto il sigillo delle loro armi.
Fatto a Zurigo il decimo giorno del mese di novembre dell’anno di grazia 1859.
(L. S.) firmato DES AMBROIS.
(L. S.) firmato JOCTEAU.
(L. S.) firmato BouRQUENEv.
(L. S.) firmato BANNEVILE.
Tenendo Noi per grato il trattato che precede in tutte e ciascuna delle disposizioni che vi son contenute, dichiariamo tanto per Noi che pei Nostri eredi successori, che è approvato, accettato, ratificato e confermato, e colle presenti Noi lo approviamo, accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarlo e farlo osservare inviolabilmente.
In fede di che Noi abbiamo sottoscritto di Nostra mano le presenti lettere di ratificazione e vi abbiam fatto apporre il gransigillo delle Nostre armi.
Dato a Torino il diciassettesimo giorno del mese di novembre dell’anno di grazia 1859.
VITTORIO EMANUELE.
Da parte del re Il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri DABORMIDA.
Per copia conforme all’originale
VITTORIO EMANUELE II, per la grazia di Dio RE DI SARDEGNA, DI, CIPRO E DI GERUSALEMME, DUCA DI SAVOIA, DI GENOVA, Ecc., ECC. PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC., Ecc.
A tutti coloro che vedranno le presenti lettere, Salute.
Essendo stato con chiuso un trattato di pace fra Noi, S. M. l’imperatore de’ Francesi e S. M. l’imperatore d’Austria, sottoscritto a Zurigo il decimo giorno del mese di novembre di quest’anno 1859 dai rispettivi Plenipotenziari, Trattato di cui segue il tenore:
A nome della santissima ed indivisibile Trinità!
S. M. il re di Sardegna, S. M. l’Imperatore d’Austria e S. M. l’Imperatore de Francesi volendo completare le condizioni della pace i cui preliminari fissati a Villafranca, furono convertiti in trattato , conchiuso in data di questo giorno fra S. M. l’imperatore de Francesi; volendo di più consegnare in un atto comune le cessioni territoriali quali sono stipulate nel predetto trattato, come pure nel trattato conchiuso il dì stesso fra S. M. il Re di Sardegna e S. M. l’Imperatore de’ Francesi, nominarono a quest’uopo loro plenipotenziari:
S. M. il re di Sardegna, il sig. Francesco Luigi cavaliere Des-Ambrois de Navache, cavaliere gran cordone dei Ss. Maurizio e Lazzaro, vice presidente del suo consiglio di Stato, senatore e vice presi dente del senato del regno, ed il sig. Aless. cav. Jocteau, commendatore del suo ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro e del l’ordine imperiale della Legione d’onore ecc. ecc. ecc., suo ministro residente presso la Confederazione svizzera.
S. M. l’imperatore d’Austria, il signor Luigi conte Karolyi di Nagy Karolyi, suo ciambellano e ministro plenipotenziario, commendatore dell’ordine del Salvatore di Grecia; ed il signor Ottone barone di Meysenbug, cavaliere dell’ordine Imperiale e reale di Leopoldo, commendatore dell’ordine imperiale della Legione d’onore ecc. ecc. ecc., suo ministro plenipotenziario, consigliere aulico, ecc. ecc.
S. M. l’imperatore de Francesi il signor Francesco Adolfo barone di Bourqueney, senatore dell’impero, gran croce dell’ordine imperiale della Legione d’onore e del l’ordine di Leopoldo d’Austria ecc. ecc. ecc. ed il signor Gastone Roberto marchese di Banneville, officiale dell’ordine imperiale delle Legione d’onore Commendatore dell’ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, cavaliere dell’ordine Costantiniano delle due Sicilie, ecc. ecc. ecc.
I quali, dopo avere scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, convennero degli articoli seguenti:
Art. 1. Vi avrà, a datare dal giorno dello scambio delle ratificazioni del presente trattato, pace ed amicizia tra S. M. il Re di Sardegna e S. M. l’Imperatore d’Austria, i loro eredi e successori, i loro Stati e sudditi rispettivi, a perpetuità.
Art. 2. I prigionieri di guerra, austriaci e sardi, saranno immediatamente restituiti d’ambe le parti.
Art. 5. In seguito alle cessioni territoriali stipulate nei trattati conchiusi in questo giorno tra S. M. l’Imperatore d’Austria e S. M. l’imperatore de Francesi da una parte, e S. M. il Re di Sardegna e S. M. l’Imperatore de’ Francesi dall’altra, la de limitazione tra le provincie italiane del l’Austria e la Sardegna sarà in futuro la seguente:
La frontiera, partendo dal limite meridionale del Tirolo, sopra il lago di Garda, seguirà il mezzo del lago sino all’altezza di Bardolino e di Manerba, donde riunirà in linea retta il punto d’intersecazione della zona di difesa della piazza di Peschiera col lago di Garda.
Seguirà la circonferenza di codesta zona, il cui raggio, contando a partire dal centro della piazza, è fissato a 5500 metri, più la distanza del detto centro allo spalto del forte più avanzato. Dal punto d’intersezione della circonferenza così designata col Mincio la frontiera seguirà il letto della riviera sino alle Grazie si estenderà dalle Grazie in linea retta sino a Scurzarolo, seguirà il letto del Po sino a Luzzara, punto al partir del quale nulla è cangiato ai limiti presenti, tali quali esistevano avanti la guerra.
Una commissione militare, istituita dalle alte parti contraenti, sarà incaricata di tracciare la linea sul terreno nel più breve spazio di tempo possibile.
Art. 4. l territori occupati in virtù dell’armistizio dell’8 luglio ultimo, saranno reciprocamente sgombri dalle truppe sarde ed austriache, che si ritireranno immediatamente al di qua delle frontiere de terminate dall’articolo precedente.
Art. 5. Il governo di Sua Maestà il Re di Sardegna prenderà a suo carico i tre quinti del debito del Monte Lombardo-Veneto. Sopporterà ugualmente una porzione del prestito nazionale del 1854, fissato tra le alle parti contraenti a quaranta milioni di fiorini e moneta di convenzione».
Art. 6. Riguardo ai quaranta milioni di fiorini stipulati nell’articolo precedente, il governo di Sua Maestà l’Imperatore de Francesi rinnova l’obbligo preso verso il governo di Sua Maestà l’Imperatore d’Austria, di effettuarne il pagamento secondo il modo determinato nell’articolo addizionale al trattato firmato in questo giorno, tra le due alte parti contraenti.
D’altra parte, il governo di Sua Maestà
il Re di Sardegna constata di nuovo l’obbligo che ha contratto col trattato firmato egualmente oggi tra la Sardegna e la Francia, di rimborsare codesta somma al governo di Sua Maestà l’Imperatore de’ Francesi, nel modo stipulato dall’articolo 5 del detto trattato.
Art. 7. Una commissione composta di delegati delle alte parti contraenti sarà immediatamente instituita per procedere.
alla liquidazione del Monte Lombardo-Veneto. Il ripartimento dell’attivo e del passivo di questo stabilimento si effettuerà, prendendo per base la ripartizione dei tre quinti per la Sardegna e di due quinti per l’Austria.
Dell’attivo del fondo di ammortizza mento del Monte e della sua cassa di deposito, consistente in effetti pubblici, la Sardegna riceverà tre quinti; e quanto alla parte dell’attivo che si compone di beni stabili o di crediti ipotecari, la commissione effettuerà la ripartizione, col tener conto della situazione degli immobili in modo di attribuirne la proprietà, per quanto sia possibile, a quello dei due governi, sul territorio del quale trovansi situati.
Quanto alle ultime categorie di debiti iscritti sul Monte Lombardo-Veneto sino al 4 giugno 1859, ed ai capitali posti ad interesse nella cassa di deposito del fondo di ammortizzamento, la Sardegna si incarica per tre quinti e l’Austria per due quinti, sia di pagare gli interessi, sia di rimborsare il capitale, in conformità dei regolamenti sinora vigenti.
I titoli di credito di sudditi austriaci avranno la preferenza nella quota dell’Austria, la quale nel termine di tre mesi a datare dallo scambio delle ratifiche, o più presto, se è possibile, trasmetterà al governo sardo tavole specificate di tali titoli.
Art. 8. Il governo di S. M. Sarda succede ai diritti ed obblighi risultanti dai contratti regolarmente stipulati dall’amministrazione austriaca per oggetti di pubblico interesse concernenti specialmente il paese ceduto.
Art. 9. Il governo austriaco rimarrà incaricato del rimborso di tutte le somme versate da sudditi lombardi, comuni, stabilimenti pubblici, corporazioni religiose nelle casse pubbliche austriache a titolo di malleveria, deposito o consegna. Nello stesso modo i sudditi austriaci, comuni, stabilimenti pubblici e corporazioni religiose che avranno versate somme a titolo di cauzione, deposito o consegna nelle casse della Lombardia saranno esattamente rimborsati dal governo sardo.
Art. 10. Il governo di S. M. il Re di Sardegna riconosce e conferma le concessioni di ferrovie accordate dal governo austriaco sul territorio ceduto, nelle singole loro disposizioni e per tutta la loro durata, e specialmente le concessioni risultanti dai contratti stretti il 14 marzo 1856, 8 aprile 1857 e 23 settembre 1838.
A datare dall’epoca dello scambio delle ratifiche del presente trattato, il governo sardo sottentra in ogni diritto ed obbligo che già risultasse al governo austriaco dalle citate concessioni per quanto concerne le ferrovie poste sul territorio ceduto.
In conseguenza il diritto di devoluzione di tali ferrovie, che già apparteneva al governo austriaco, è trasferito nel governo sardo.
l pagamenti che rimangono a farsi sulla somma dovuta allo Stato dai concessionari in virtù del contratto 14 marzo 1856, come equivalente delle spese di costruzione di delle ferrovie, saranno integralmente versati nelle casse austriache.
I crediti degli imprenditori di costruzioni e dei provveditori, come pur anche le indennità per espropriazione di terreni, riferentisi al periodo in cui le ferrovie amministravansi per conto dello Stato, e che non fossero ancora stati pagati, lo saranno dal governo austriaco e dai concessionari in nome di esso, quando questi vi possano in virtù dell’atto di concessione essere astretti.
Una convenzione speciale regolerà, nel più breve termine possibile, il servizio internazionale delle ferrovie tra la Sardegna e l’Austria.
Art. 11. Rimane stabilito che l’esazione dei crediti risultanti dai paragrafi 12, 13, 14, 15 e 16 del contratto del 14 marzo 1856 non darà all’Austria alcun diritto di controllo e sorveglianza sulla costruzione ed esercizio delle ferrovie nel territorio ceduto.
Il governo sardo, da canto suo, promette di dare in proposito al governo austriaco tutti gli schiarimenti che gli potessero essere chiesti.
Art. 12. I sudditi lombardi domiciliati sul territorio ceduto, godranno per lo spazio di un anno a datare dal giorno dello scambio delle ratifiche e mediante preventiva dichiarazione all’autorità competente, la piena ed intiera facoltà di esportare, franchi di ogni tassa, i loro beni mobili e di ritirarsi colle loro famiglie negli stati di S.M. I. e R. A., nel qual caso la sudditanza austriaca sarà loro conservata. Essi saranno liberi di conservare i loro immobili posti sul territorio della Lombardia.
Eguale facoltà è per reciprocanza accordata agli individui oriondi del territorio ceduto della Lombardia ora domiciliati ne gli stati di S. M. l’Imperatore d’Austria.
I Lombardi che approfitteranno del presente disposto non potranno, per il fatto della loro opzione, essere molestati né dal l’una né dall’altra parte, né nella persona, né nei beni posti nei rispettivi Stati.
Il termine di un anno è portato a due anni per i sudditioriondi del territorio ceduto della Lombardia, i quali all’epoca del cambio delle rattifiche del presente trattato si troveranno fuori del territorio austriaco.
La loro dichiarazione potrà riceversi dalla più vicina Legazione austriaca o dal l’autorità superiore di qualsiasi provincia della monarchia.
Art. 13. I sudditi lombardi incorporati nell’armata austriaca, eccettuati quelli originari della parte del territorio lombardo, dal presente trattato riservata a S. Maestà l’Imperatore d’Austria, saranno immediatamente licenziati e rinviati alle case loro.
Rimane stabilito che quelli fra di loro che dichiareranno di voler rimanere al servizio di S. M. I. e R. A. non saranno per tal fatto molestati né nella persona né nei beni.
Eguali guarentigie sono assicurate agli impiegati civili originari della Lombardia, che manifesteranno l’intenzione di conservare le funzioni che occupano al servizio dell’Austria.
Art. 14. Le pensioni sia civili che militari, regolarmente liquidate, e che trovavansi a carico delle casse pubbliche della Lombardia, rimangono acquisite ai loro titolari, e, se occorra, alle loro vedove o figli, e saranno d’orinnanzi pagate dal governo di S. M. Sarda.
Questa stipulazione è estesa ai pensionati, sia civili che militari, alle loro vedove e figli, senza distinzione d’origine, che conserveranno il loro domicilio nel territorio ceduto, ed i cui stipendi, pagati sino al 1814 dallo antico regno d’Italia, caddero poi a carico del tesoro austriaco.
Art. 15. Gli Archivi contenenti i titol di proprietà e documenti amministrativi e di giustizia civile, relativi sia alla parte di Lombardia, la cui possessione è riserbata a S. M. l’Imperatore d’Austria, sia alle provincie venete, saranno rimessi ai commissari di S. M. I. e R. A., quanto prima si potrà.
Reciprocamente i titoli di proprietà, documenti amministrativi e di giustizia ci vile concernenti il territorio ceduto, che possono trovarsi negli Archivi dell’impero d’Austria, saranno rimessi ai commissari di S. M. il Re di Sardegna.
I governi di Sardegna e d’Austria s’impegnano a comunicarsi reciprocamente, sulla domanda delle autorità amministrative superiori, tutti i documenti e ragguagli relativi alla Lombardia e alla Venezia.
Art. 16 Le corporazioni religiose stabilite in Lombardia, e di cui la legislazione sarda non autorizzasse l’esistenza, potranno liberamente disporre delle loro proprietà mobiliarie ed immobiliarie.
Art. 17. Tutti i trattati e le convenzioni conchiuse tra S. M il Re di Sardegna e S. M. l’Imperatore d’Austria, ch’erano in vigore avanti il 1.º aprile 1859, sono confermati in quanto non sia derogato dal presente trattato. Tuttavia le due alte parti contraenti s’obbligano a sottomettere, nel termine di un anno, questi trattati e convenzioni ad una revisione generale, affine di farvi, di un comune accordo, le modificazioni che saranno giudicate conformi all’interesse dei due paesi.
Intanto questi trattati e convenzioni sono estesi al territorio novellamente acquistato da S. M. il Re di Sardegna.
Art. 18. La navigazione del lago di Garda è libera, salvo i regolamenti particolari dei porti e di polizia ripuaria. La libertà della navigazione del Po e dei suoi affluenti è mantenuta conforme ai trattati.
Una convenzione destinata a regolare le misure necessarie per prevenire e reprimere il contrabbando su codeste acque sarà conclusa tra la Sardegna e l’Austria nel termine di un anno a datare dallo scambio delle ratificazioni del presente trattato.
Intanto si applicheranno alla navigazione le disposizioni stipulate nella convenzione del 22 novembre 1851 per la repressione del contrabbando sul Lago Maggiore, il Po ed il Ticino; e durante lo stesso intervallo, non sarà nulla innovato ai regolamenti ed ai diritti di navigazione in vi gore riguardo il Po e i suoi affluenti.
Art. 19. Il governo sardo e il governo austriaco s’obbligano a regolare, con un atto speciale, tutto ciò che riguarda la proprietà e il mantenimento dei porti e passi sul Mincio, là ove ferma la frontiera, le nuove costruzioni a farsi a questo ri guardo, le spese che ne risulteranno e la esazione del pedaggi.
Art. 20. Là ove il letto del Mincio marcherà d’ora innanzi la frontiera tra la Sardegna e l’Austria, le costruzioni aventi per oggetto la rettificazione del letto ed arginamento di questa riviera, o che sarebbero di natura da alterare la sua corrente, si faranno di comune accordo tra i due Stati limitrofi. Un accomodamento ulteriore regolerà questa materia.
Art. 21. Gli abitanti dei distretti limitrofi godranno reciprocamente delle facilità, ch’erano anteriormente assicurate ai ripuari del Ticino.
Art. 22. Per contribuire con tutti i loro sforzi alla pacificazione degli spiriti, S. M.
il Re di Sardegna e S. M. l’Imperatore d’Austria dichiarano e promettono che nei loro territori rispettivi e ne paesi restituiti o ceduti, alcuno individuo compro messo all’occasione degli ultimi avvenimenti nella penisola, di qualsiasi classe o condizione sia, non potrà essere persegui lato, inquietato o disturbato nella sua persona o nelle sue proprietà a ragione della sua condotta o delle sue opinioni politiche.
Art. 25. Il presente trattato sarà ratificalo, e le ratificazioni saranno scambiate a Zurigo nello spazio di 15 giorni o prima se far si possa.
In fede di che i plenipotenziari rispettivi l’hanno sottoscritto e vi hanno apposto il suggello delle loro armi.
Fatto a Zurigo il decimo giorno del mese di novembre dell’anno di grazia mille ottocento cinquantanove.
(L. S.) Des Ambrois.
(L. S.) Jocteau.
(L. S.) Karolyi.
(L. S.) Meysenbug.
(L. S.) Bourqueney,
(L. S.) Banneville,
Noi, avendo visto ed esaminato il trattato che precede, l’abbiamo approvato, accettato, ratificato e confermato, e mediante le presenti lettere Noi l’approviamo, accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarlo e farlo osservare inviolabilmente.
E in fede di che Noi abbiamo sotto scritto di nostra mano le presenti lettere di ratificazione e vi abbiamo fatto apporre il gran suggello delle nostre armi.
Dato a Torino il diciassettesimo giorno del mese di novembre dell’anno di grazia mille ottocento cinquantanove.
VITTORIO EMANUELE.
Da parte del re Il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri
DABORMIDA.
Per copia conforme all’originale
Decreto Imperiale che prescrive la promulgazione del Trattato di pace conchiuso tra la Francia e l’Austria.
NAPOLEONE, per la grazia di Dio, e per la volontà nazionale IMPERATORE DEI FRANCESI, A tutti i presenti e futuri, salute:
Sul rapporto del nostro ministro e segretario di Stato al dipartimento degli affari esteri, Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:
Art. 1. Essendo stato conchiuso a Zurigo nel giorno 10 novembre 1859 un Trattato di pace tra la Francia e l’Austria, ed essendo state scambiate le ratificazioni di questo atto nel giorno 21 dello stesso mese, il suddetto Trattato di cui segue il tenore, riceverà la sua piena ed intera esecuzione:
In nome della Santissima ed indivisibile Trinità.
Sua Maestà l’imperatore dei Francesi e Sua Maestà l’imperatore d’Austria, volendo metter fine alle calamità della guerra e prevenire il rinnovarsi delle complicazioni che la fecero nascere, contribuendo a fondare sovra basi solide e durevoli l’indipendenza interna ed esterna dell’Italia, hanno risoluto di convertire in trattato di pace definitivo i preliminari sottoscritti di loro pugno a Villafranca. A quest’uopo le LL. MM. II. nominarono a loro plenipotenziarj:
Sua Maestà l’imperatore dei Francesi, il signor Francesco Adolfo barone de Bourqueney, senatore dell’Impero, gran croce dell’ordine imperiale della Legion d’onore, gran croce dell’ordine imperiale di Leopoldo d’Austria, ecc. ecc.;
Ed il signor Gastone Roberto Morinmarchese di Banneville, ufficiale dell’ordine imperiale della Legione d’onore ecc. ecc
Sua Maestà l’imperatore d’Austria, il signor Luigi conteKarolyi de Nagy Karolyi, suo ciambellano e ministro plenipotenziario ecc. ecc.
Ed il signor Ottone barone di Meysenbug, cavaliere dell’ordine imperiale e reale di Leopoldo, commendatore dell’ordine imperiale della Legion d’onore ecc. ecc., suo ministro plenipotenziario e consigliere aulico;
I quali si sono riuniti in conferenza a Zurigo, e, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, sono convenuti degli articoli seguenti:
Art. 1. Vi sarà in avvenire pace ed amicizia fra S. M. l’imperatore dei Francesi e S. M. l’imperatore d’Austria, come pure fra i loro eredi e successori, i loro Stati e sudditi rispettivi, in perpetuo.
Art. 2. I prigionieri di guerra saranno immediatamente restituiti da una parte e dall’altra.
Art. 5. Per attenuare i mali della guerra e per una deroga eccezionale alla giurisprudenza generalmente consacrata, i bastimenti austriaci catturati, i quali non sono stati peranco oggetto di condanna da parte del consiglio delle prede, saranno restituiti.
I bastimenti e carichi saranno restituiti nello stato in cui si troveranno all’ora della consegna, dopo il pagamento di tutte le spese per la condotta, la custodia e la procedura di dette prede, non che del molo che spetta agli autori della cattura; e per ultimo non si potrà reclamare alcun indennizzo per riguardo a prede mandate a picco o distrutte, e nemmeno per le presure esercitate sulle merci che erano di proprietà del nemico, quand’anche non fossero state oggetto di una decisione del consiglio delle prede.
Resta ben inteso, d’altra parte, che i giudizi pronunciati dal consiglio delle prede sono definitivi e fermi negli aventi diritto.
Art. 4. S. M. l’imperatore d’Austria rinuncia per sé e tutti i suoi discendenti e successori, a favore di S. M. l’imperatore de Francesi,a suoi diritti e titoli sulla Lombardia, ad eccezione delle fortezze di Peschiera e di Mantova e del territori determinati dalla nuova limitazione, che rimangono in possesso di S. M. I. R. Apostolica.
La frontiera, partendo dal limite meridionale del Tirolo, sul lago di Garda, seguirà il mezzo del lago fino all’altezza di Bardolino e di Manerba, d’onde essa raggiungerà in diretta linea il punto d’intersezione della zona di difesa della piazza di Peschiera col lago di Garda.
Questa zona sarà determinata da una circonferenza, il cui raggio, contato partendo dal centro della piazza, è fissato a 5500 metri, più la distanza dal detto centro alla spianata del forte più avanzato. Dal punto d’intersezione della circonferenza così indicata col Mincio, la frontiera seguirà il Thalweg del fiume fino alle Grazie; s’estenderà dalle Grazie, in dritta linea, fino a Scorzarolo; seguirà il letto del Po fino a Luzzara, dal qual punto nulla è mutato agli attuali confini, quali esistevano prima della guerra.
Una commissione militare, istituita dai governi interessati, sarà incaricata di eseguire il tracciamento sul terreno, nel più breve termine possibile.
Art. 5. S. M. l’imperatore dei Francesi dichiara la sua intenzione di consegnare a S. M. il re di Sardegna i territori ceduti mediante l’articolo precedente.
Art. 6. I territori ancora occupati, in virtù dell’armistizio dell’8 luglio scorso, saranno reciprocamente sgombrati dalle potenze belligeranti le cui truppe si ritireranno immediatamente al di qua delle frontiere determinate dall’art. 4.
Art. 7. Il nuovo governo della Lombardia prenderà a suo carico i tre quinti del debito del Monte Lombardo-Veneto.
Esso sopporterà egualmente una parte del prestito nazionale del 1854, fissata tra le alte parti contraenti a quaranta milioni di fiorini, moneta di convenzione.
Il modo di pagamento di questi quaranta milioni sarà determinato da un articolo addizionale.
Art. 8. Una commissione internazionale sarà immediatamente instituita per procedere alla liquidazione del Monte Lombardo Veneto. La divisione dell’attivo e del passivo di questo stabilimento s’effettuerà pigliando per base la ripartizione dei tre quinti per il nuovo governo di Lombardia e di due quinti per l’Austria.
Dell’attivo del fondo d’ammortizzazione del Monte e della sua cassa di depositi consistenti in effetti pubblici, il nuovo governo riceverà tre quinti e l’Austria due quinti, e quanto alla parte dell’attivo, che si compone di beni stabili, o di crediti ipotecari, la commissione effettuerà la ripartizione, tenendo conto della situazione degli stabili, in modo da attribuirne la proprietà, per quanto sarà possibile, a quello dei due governi sul territorio del quale essi si trovano posti.
In quanto alle diverse categorie di de biti inscritti, fino al 4 giugno 1859, sul Monte Lombardo-Veneto, ed ai capitali posti ad interesse nella cassa di deposito del fondo d’ammortizzazione, il nuovo governo s’incarica per tre quinti e l’Austria per due quinti, sia di pagare gl’interessi, sia di rimborsare il capitale, giusta i regolamenti fin qui in vigore. I titoli di credito dei sudditi austriaci entreranno, di preferenza, nella quota parte dell’Austria che, in uno spazio di tre mesi, dallo scambio delle ratifiche, o prima, se è possibile, trasmetterà al nuovo governo di Lombardia i prospetti specificati di questi titoli.
Art. 9. Il nuovo governo di Lombardia succede nei diritti ed obblighi risultanti dai contratti regolarmente stipulati dall’amministrazione austriaca, per oggetti d’interesse pubblico, concernenti specialmente il paese ceduto.
Art. 10. Il governo austriaco resterà incaricato di rimborsare tutte le somme versate dai sudditi lombardi, dai comuni, stabilimenti pubblici e corporazioni religiose nelle casse pubbliche austriache, a titolo di cauzioni, depositi o consegne. – Così pure i sudditi austriaci, comuni, stabili menti pubblici e corporazioni religiose, che avranno versate somme a titolo di cauzioni, depositi o consegne nelle casse della Lombardia, saranno esattamente rimborsati dal nuovo governo.
Art. 11. Il nuovo governo di Lombardia riconosce e conferma le concessioni di ferrovie accordate dal governo austriaco sul territorio ceduto, in tutte le loro disposizioni e per tutta la loro durata, e particolarmente le concessioni risultanti dai contratti stipulati in data del 14 marzo 1856, 8 aprile 1857 e 23 settembre 1858.
Incominciando dallo scambio delle ratifiche del presente trattato, il nuovo governo è surrogato in tutti i diritti ed in tutti gli obblighi che risultavano per il governo austriaco dalle concessioni anzidette in ciò che concerne le linee di ferrovie situate nel territorio ceduto.
Per conseguenza, il diritto di devoluzione che apparteneva al governo austriaco riguardo a queste ferrovie, è trasferito al nuovo governo di Lombardia.
I pagamenti che restano da farsi sulla somma dovuta allo Stato per le concessioni, in virtù del contralto 14 marzo 1856, come equivalente delle spese di costruzione di esse ferrovie, saranno effettuati integralmente nel tesoro austriaco.
I crediti degli impresari di costruzioni e dei fornitori, come anche gli indennizzi per espropriazione di terreni relativamente al periodo in cui le ferrovie in quistione erano amministrate per conto dello Stato, e che non fossero ancora soddisfatti, sa ranno pagati dal governo austriaco, e, per quello di cui sono obbligati, in virtù del l’atto di concessione, dai concessionari, a nome del governo austriaco.
Una convenzione speciale regolerà, nel più breve termine possibile, il servizio internazionale delle ferrovie tra i rispettivi paesi.
Art. 12. I sudditi lombardi domiciliati nel territorio ceduto, mercé il presente trattato, godranno per lo spazio di un anno dal giorno dello scambio delle ratifiche, e mediante una preventiva dichiarazione alla competente autorità, la piena ed intiera facoltà di esportare i loro beni mobili, con esenzione di tasse, e di ritirarsi colle loro famiglie negli Stati di S. M. I. R. Ap., nel qual caso sarà loro mantenuta la qualità di sudditi austriaci. E saranno liberi di conservare i loro beni immobili situati nel territorio di Lombardia.
La medesima facoltà è reciprocamente accordata agli individui originari del territorio ceduto di Lombardia, stabiliti ne gli Stati di S. M. l’imperatore d’Austria.
I Lombardi che approfitteranno delle presenti disposizioni, per il fatto della loro scelta, non potranno essere inquietati né da una parte, né dall’altra, nelle loro persone o nelle loro proprietà situate nei rispettivi Stati.
Il termine di un anno vien esteso a due per i sudditi originari del territorio ceduto di Lombardia, che, al tempo in cui saranno scambiate le ratifiche del presente trattato, si troveranno fuori del territorio della monarchia austriaca. La loro dichiarazione potrà essere ricevuta dalla missione austriaca più vicina, o dall’autorità superiore di una provincia qualunque della monarchia.
Art. 13. I sudditi lombardi che fanno parte dell’esercito austriaco, meno quelli che sono originari del territorio lombardo riservato a S. M. l’imperatore d’Austria, mercé il presente trattato, saranno immediatamente liberi dal servizio militare e rimandati ai loro focolari.
S’intende che coloro di essi che dichiareranno di voler restare al servizio di S. M. 1. R. Apostolica non saranno punto inquietati per questo fatto, sia nelle loro persone, sia nelle loro proprietà.
Le medesime guarentigie sono assicurate agli impiegati civili originari della Lombardia, che manifesteranno la loro intenzione di conservare i posti che occupano al servizio dell’Austria.
Art. 14. Le pensioni, tanto civili che militari, regolarmente liquidate, e che erano a carico delle casse pubbliche della Lombardia, rimangono assegnate ai loro titolari e, se avvi luogo, alle loro vedove ed ai loro figli, e saranno pagate in avvenire dal nuovo governo della Lombardia.
Questa stipulazione è estesa a que pensionati si civili che militari, ed alle loro vedove e figli, senza distinzione di origine, i quali conserveranno il loro domicilio nel territorio ceduto, ed i cui stipendi pagati fino al 1814 dal già regno d’Italia, sono allora caduti a carico del tesoro austriaco.
Art. 15. Gli archivi contenenti i titoli di proprietà e documenti amministrativi e di giustizia civile, relativi sì a quella parte della Lombardia il cui possesso è riservato a S. M. l’imperatore d’Austria dal presente trattato, e sì alle provincie venete, saranno consegnati ai commissari di S. M. I. R. Apostolica al più presto possibile.
Reciprocamente, i titoli di proprietà, documenti amministrativi e di giustizia ci vile, concernenti il territorio ceduto, i quali si trovassero negli archivi dell’impero d’Austria, saranno consegnati ai commissari del nuovo governo della Lombardia.
Le alte parti contraenti si obbligano di comunicarsi reciprocamente, sopra do manda delle autorità amministrative superiori, tutti i documenti e le informazioni relativi ad affari concernenti ad un tempo la Lombardia e la Venezia.
Art. 16. Le corporazioni religiose stabilite in Lombardia potranno liberamente disporre dei loro averi mobili ed immobili, nel caso in cui la nuova legislazione sotto la quale passano, non autorizzasse la conservazione dei loro istituti.
Art. 17. S. M. l’imperatore dei Francesi si riserva di trasferire a S. M. il re di Sardegna, nella forma consacrata dalle transazioni internazionali, i diritti e gli obblighi risultanti dagli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del presente trattato, come anche dall’articolo addizionale menzionato nell’art. 7.
Art. 18. S. M. l’imperatore dei Francesi e S. M. l’imperatore d’Austria s’impegnano a favorire, con tutti i loro sforzi, la formazione di una confederazione tra gli Stati italiani, che verrebbe posta sotto la presidenza onoraria del S. Padre, ed il cui scopo sarebbe di mantenere l’indipendenza e l’inviolabilità degli Stati confederati, e di assicurare lo sviluppo de’ loro interessi morali e materiali, e di guarentire la sicurezza interna ed esterna dell’Italia, mercé un esercito federale.
La Venezia, che resta sotto la corona di S.M.I.R. Ap., formerà uno degli Stati di questa confederazione e parteciperà agli obblighi, come ai diritti risultanti dal patto federale, le cui clausole saranno determinate da un’assemblea composta di rappresentanti di tutti gli Stati italiani.
Art. 19. Le circoscrizioni territoriali de gli Stati indipendenti d’Italia che non parteciparono all’ultima guerra, non potendo essere cambiate che mercé il concorso delle potenze che hanno presieduto alla loro formazione e riconosciuta la loro esistenza, restano espressamente riservati tra le parti contraenti i diritti del granduca di Toscana, del duca di Modena e del duca di Parma.
Art. 20. Desiderando di veder assicurata la tranquillità degli Stati della chiesa, ed il potere del Santo Padre; convinti che questo scopo non si potrebbe raggiungere più efficacemente che mercè l’adozione di un sistema appropriato ai bisogni delle popolazioni, e conforme alle generose intenzioni già manifestate dal sovrano Pontefice, S. M. l’imperatore dei Francesi e S. M. l’imperatore d’Austria uniranno i loro sforzi per ottenere da S. S. che la necessità d’introdurre nell’amministrazione de’ suoi Stati le riforme riconosciute indispensabili, sia presa dal suo governo in seria considerazione.
Art. 21. Per contribuire con tutti i loro sforzi alla pacificazione degli animi, le eccelse parti contraenti dichiarano e promettono che, nei loro territori rispettivi e paesi restituiti o ceduti, nessun individuo, di qualunque classe e condizione, compro messo in occasione degli ultimi avvenimenti, nella penisola, non potrà essere perseguito, inquietato o turbato nella sua persona o nei suoi averi, per motivi del suo contegno o delle sue opinioni politiche.
Art. 22. Il presente trattato sarà ratificato, e le ratificazioni saranno scambiate a Zurigo nello spazio di quindici giorni, od anche prima, se è possibile.
In fede di che i plenipotenziari rispettivi l’hanno sottoscritto e vi hanno apposto il suggello delle loro armi.
Fatto a Zurigo, il decimo giorno del mese di novembre dell’anno di grazia mila ottocento cinquantanove.
(L. S.) firmato BOURQUENEY,
(L. S.) firmato BANNEVILLE,
(L. S.) firmato KAROLYI,
(L. S.) firmato MEYSENBUG.
Articolo addizionale al trattato sottoscritto tra la Francia e l’Austria, a Zurigo, il 10 novembre 1839.
Il governo di S. M. l’Imperatore dei Francesi si obbliga verso il governo di S. M. I. R. Ap. ad effettuare per conto del nuovo governo di Lombardia, che gliene guarentirà il rimborso, il pagamento dei quaranta milioni di fiorini, moneta di convenzione, stipulati dall’art. 7 del presente trattato, nel modo ed alle scadenze qui sotto determinate.
Otto milioni di fiorini saranno pagati a denaro contante, con un mandato paga bile a Parigi, senza interessi, allo spirar del terzo mese dal giorno della sottoscrizione del presente trattato, e che sarà consegnato ai plenipotenziari di S. M. l. R. Ap. all’atto dello scambio delle ratifiche.
Il pagamento dei trentadue milioni di fiorini che rimangono avrà luogo a Vienna in danaro contante ed in dieci versa menti successivi, da effettuarsi di due in due mesi, con cambiali su Parigi, in ragione di tre milioni e dugento mila fiorini, moneta di convenzione, ciascuna. Il primo di questi dieci versamenti avrà luogo due mesi dopo il pagamento del mandato di otto milioni di fiorini qui sopra stipulato. Per questo termine, come per tutti i termini seguenti, gl’interessi saranno contati a cinque per cento, partendo dal primo giorno del mese che seguirà il cambio delle ratifiche del presente trattato.
Il presente articolo addizionale avrà la stessa forza e valore come se fosse inserito parola per parola nel trattato di questo giorno.
Sarà ratificato in un solo atto, e le ratifiche ne saranno scambiate contemporaneamente.
In fede di che i rispettivi plenipotenziari hanno sottoscritto il presente arti colo addizionale e vi hanno apposto il suggello delle loro armi.
Fatto a Zurigo, il decimo giorno del mese di novembre dell’anno di grazia 1859.
(L.S.) firmato firmato BOURQUENEY, BANNENILLE,
(L. S.) firmato KAROLVI,
(L. S.) firmato MEYSENBUG.
Il nostro ministro e segretario di Stato al dipartimento degli affari esteri è incaricato dell’esecuzione del presente decreto.
Fatto a Compiègne, nel giorno 27 novembre 1859.
Veduto e munito del sigillo dello Stato:
NAPOLEONE, Per l’Imperatore:
Il ministro degli affari esteri, A. WALEWSKI.
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