Comitato centrale della Guardia nazionale (1848)

Istituzione di un Comitato centrale e di Comitati provinciali per l’armamento e la mobilizzazione della Guardia nazionale

25 giugno 1848.
GOVERNO PROVVISORIO DELLA LOMBARDIA
Vista la necessità di apprestar pronta mente tutti i mezzi che possono venire utili alla difesa del paese ed alla cacciata del nemico;
Visto l’Indirizzo della Guardia nazionale di Milano 21 giugno corrente, che può anche ritenersi l’espressione del voto unanime della Guardia nazionale lombarda;
Visti gli esempi dati già da varie Provincie e le instanti domande fatte da altre;

IL GOVERNO PROVVISORIO DELLA LOMBARDIA

Decreta:
1. È istituito un Comitato centrale straordinario per compiere l’organizzazione e l’armamento della Guardia nazionale e per mobilizzarne la maggior parte possibile.
2. Questo Comitato risiede presso la Sezione degl’Interni del Governo provvisorio;
è nominato da esso; prende il carattere d’un Magistrato straordinario del ramo dell’Interno, incaricato della piena esecuzione dello Statuto organico della Guardia nazionale.
3. In ogni capoluogo di Provincia è istituito un Comitato provinciale, presieduto dal Comandante della Provincia o da chi ne fa le veci, ed in ogni capoluogo di Distretto un Comitato distrettuale colle medesime incumbenze.
4. Questi Comitati sono nominati dal Corpo degli ufficiali della Guardia nazionale del rispettivo capoluogo, e corrispondono tra di loro e col Comitato centrale.
5. Le attribuzioni speciali del Comitati centrali, provinciali e distrettuali sono:
a) l’organizzazione della Guardia nazionale secondo le norme vigenti;
b) l’organizzazione ed attivazione dei battaglioni di Guardie nazionali volontaria mente mobilizzate.
6. A quest’ultimo fine i Comitati apriranno tosto i ruoli d’inscrizione presso ciascuna compagnia della Guardia nazionale.
7. Per esercitare la Guardia nazionale in quelle fazioni militari che l’urgenza della guerra può rendere necessarie, si formeranno in ogni Distretto, per cura dei rispettivi Comitati, dei battaglioni distrettuali composti delle guardie nazionali dei Comuni che ne formano parte.
8. Anche nelle città provinciali e nella centrale saranno formati i regolari battaglioni della Guardia nazionale; e così questi come i battaglioni distrettuali saranno chiamati ad un esercizio militare settimanale in ciascuna città o capoluogo, ove saranno pure prontamente attivati dei bersagli.
9. Que’ battaglioni di Guardia nazionale che saranno mobilizzati dietro l’inscrizione né ruoli, secondo l’articolo 5, lettera b), e l’articolo 6, dovranno per cura dei Comitati esser messi a disposizione del Ministero della guerra, come uniti all’Esercito e perciò soggetti alle regole e discipline militari, giusta l’articolo 116 del Regolamento organico.
10. I Comitati centrale, provinciali e distrettuali sono principalmente incaricati di promuovere l’armamento e l’equipaggiamento della Guardia nazionale mobilizzata, in modo che non ne sia aggravato l’Erario pubblico né turbato l’armamento e l’equipaggiamento delle truppe di linea.
11. I Comitati entreranno in attività col 1° luglio prossimo venturo, e cureranno l’immediato eseguimento delle disposizioni contenute in questo Decreto.
12. Con successivo Decreto si procederà alla nomina del Comitato centrale.


Milano, 25 giugno 1848.
CASATI, Presidente ecc.

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