Istituzione e Organico dei Consigli di Guerra a Modena e Parma

Istituzione e Organico dei Consigli di Guerra.

Per approfondire: Cronologia di Modena Dal 1815 ai giorni nostri

15 settembre 1859.
GOVERNO NAZIONALE DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI
Ministero della Guerra
Visto il Decreto Dittatoriale 1° settembre corrente, il quale ordina che il piede di guerra è esteso a tutte le truppe delle Provincie Modenesi e Parmensi, compresi gli ufficiali;
Visto il Capitolo II dell’Ordinanza reale in data Torino 10 ottobre 1848, n° 812, sull’amministrazione della giustizia in tempo di guerra;
Il Ministero della Guerra decreta ed ordina quanto segue:
1° Dal giorno della pubblicazione del presente Decreto in poi, tutte le mancanze ed i reati dei quali si renderà responsabile la truppa dovranno essere giudicati e puniti a tenore delle leggi e delle norme vigenti per lo stato di guerra.
2° Presso il Quartiere generale principale verrà stabilito un Consiglio di guerra permanente, ed altri Consigli simili verranno stabiliti presso i Comandi delle Brigate Modena, Reggio e Parma.
3° I Consigli di guerra permanenti, tanto del Quartiere generale principale come anche delle singole Brigate, sa ranno composti di un Colonnello o Tenente Colonnello, Presidente;
di due Maggiori e quattro Capitani, Giudici;
di un Capitano incaricato delle funzioni del Fisco;
di un Uditore di Guerra, Segretario, e di un Sergente foriere, Vicesegretario.
4° Il Presidente ed i Giudici del Consiglio di guerra presso il Quartiere generale principale, nonché il Capitano incaricato di esercitarvi le funzioni del Fisco, verranno destinati dal Ministero della Guerra; quelli degli altri Consigli verranno destinati dai Generali Comandanti di Brigata, i quali però dovranno rassegnare l’elenco dei membri eletti pei Consigli di guerra permanenti al Ministero della Guerra.
5° La nomina dei singoli Uditori e dei Vicesegretarii verrà fatta dal Ministero della Guerra.
6° I diritti e gli obblighi di Vice uditore generale di guerra pel Quartiere generale principale, prescritti dal § 57 della succitata Ordinanza, nonché quelli d’Uditore superiore presso il Ministero della Guerra, vengono affidati al signor Maggiore Uditore Giovanni Bagnagatti De Giorgi, già nominato.
7° Riguardo all’istruttoria delle cause e rispettiva pertrattazione, i Consigli di guerra permanenti s’atterranno strettamente alle norme stabilite dal Codice penale Sardo, non che alle ulteriori prescrizioni dell’Ordinanza reale 10 ottobre 1848, n° 810.
8° Con altro Ordine verranno partecipati i nomi degli individui eletti pel Consiglio permanente del Quartiere generale principale, e le mansioni riservate a questo Consiglio.

Modena, 15 settembre 1859.
Per il Direttore del Ministero della Guerra,
d’Ordine,
BOCCOLARI Col.

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