Le leggi antilibertarie del 23 maggio 1915

Regio Decreto-Legge 23 maggio 1915, n. 674. Concernente provvedimenti straordinari in materia di pubblica sicurezza

(GURI n.127, 23 maggio 1915)

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D’ITALIA

In virtù dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell’interno, di concerto coi ministri della guerra e della marina;
Udito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.
Le disposizioni contenute nelle leggi di pubblica sicurezza e nei relativi regolamenti sono temporaneamente modificate come segue.

Art. 2.
Senza pregiudizio delle disposizioni di cui agli articoli 243 e seguenti del codice penale per l’esercito e agli articoli 597 e seguenti del codice penale militare marittimo, la direzione dei servizi di pubblica sicurezza in qualunque parte del territorio dello Stato, e l’esercizio dei poteri straordinari consentiti col presente e con qualunque altro decreto o legge dello Stato in materia di pubblica sicurezza, potranno con decreto del ministro dell’interno essere affidati a comandanti militari o a commissari civili all’uopo designati.
In tal caso tutte le autorità civili e militari per quanto si riferisce ai servizi di pubblica sicurezza dipenderanno dai detti comandanti militari o commissari civili.

Art. 3.
Sono vietate le riunioni pubbliche, le processioni civili e religiose, le passeggiate in forma militare con o senza armi e gli assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico.
Sono a tali effetti ritenute pubbliche anche le riunioni indette per invito in forma privata, quando per il luogo designato, per il numero delle persone invitate o per lo scopo della riunione o il tema da svolgersi nella conferenza è da escludere il carattere privato della riunione.
Tale divieto può applicarsi anche agli accompagnamenti del viatico ed ai trasporti funebri.
I contravventori sono puniti con l’arresto non inferiore a un mese o con l’ammenda non inferiore a lire cinquanta.

Art. 4.
Nei casi di perturbamento dell’ ordine pubblico o di grave pericolo per esso, le associazioni di qualsiasi genere che lo abbiano determinato o preparato o che in qualunque modo vi abbiano presa parte, possono essere immediatamente sciolte. I locali potranno essere perquisiti e chiusi ; le carte, i registri ed altri oggetti mobili potranno essere sequestrati.

Art. 5.
Si potranno, per ragioni di ordine pubblico, revocare o sospendere le licenze di raccolte, di fabbricazione, d’introduzione e di vendita di armi proprie, e si potrà ordinare il divieto di ritenere armi da fuoco, nonché della fabbricazione, del trasporto, della vendita e della ritenzione di materie esplosive.
Si potranno altresì revocare le licenze di porto d’armi anche fuori dei casi previsti dalla prima parte dell’art. 18 della legge di pubblica sicurezza.
La facoltà conferita al ministro dell’interno dal secondo comma dell’articolo stesso è delegata al prefetto della Provincia, al comandante militare o al commissario civile, sotto la cui direzione sia passato il servizio di pubblica sicurezza.

Art. 6.
Le opere, i drammi, le rappresentazioni coreografiche o cinematografiche e le altre produzioni teatrali, anche se anteriormente approvate a termini dell’articolo 40 della legge di pubblica sicurezza, o, trattandosi di cinematografo, anche se munite del nulla osta del Ministero, potranno essere vietate con provvedimento insindacabile dell’autorità civile o militare che dirige i servizi di pubblica sicurezza.
Possono inoltre dalla stessa autorità essere revocate, per ragioni di ordine pubblico, ovvero sottoposte a speciali restrizioni anche di tempo, le licenze di apertura dei teatri, cinematografi, caffe-concerto ed altri locali destinati a pubblici trattenimenti.

Art. 7.
Il prefetto, il comandante militare o il commissario civile, possono disporre, per motivi di ordine pubblico, la chiusura o la sospensione degli esercizi pubblici contemplati nell’art. 50 della legge di pubblica sicurezza e nell’art. 49 del relativo regolamento; limitarne l’orario di apertura e di chiusura e vietarvi o limitarvi l’esercizio dei giuochi.
Il provvedimento della chiusura o della sospensione può altresì essere applicato alle agenzia pubbliche o uffici pubblici di affari di cui all’art. 69 della citata legge.
Gli albergatori, i locandieri, gli affittacamere e le altre persone autorizzate a dare alloggio per mercede, qualora omettano o facciano incompleta la notificazione delle persone alloggiate, ai sensi dell’art. 61 della legge di pubblica sicurezza e dell’art. 61 del regolamento relativo, incorreranno nella sospensione dello esercizio, oltreché nella penalità stabilita dalla legge.
In caso di recidiva gli esercizi saranno chiusi con provvedimento insindacabile del prefetto, del comandante militare o del commissario civile.
Nei casi in cui sia ordinata la chiusura temporanea o definitiva di pubblici esercizi o agenzie, ed i locali di essi non siano stati chiusi nel termine stabilito, sarà provveduto di ufficio.

Art. 8.
I contravventori al disposto dell’art. 79 della legge di pubblica sicurezza son puniti con l’ammenda non inferiore a lire cinquanta.
L’autorità locale di pubblica sicurezza, in caso di contravvenzione, farà compilare di ufficio ed a spesa del contravventore, l’elenco degli operai.

Art. 9.
Coloro che siano rimpatriati con foglio di via obbligatorio, per misure di pubblica sicurezza, non possono tornare nel Comune dal quale vennero allontanati, senza averne ottenuta preventiva autorizzazione dal prefetto, dal comandante militare o dal commissario civile.
I contravventori sono puniti con l’arresto da uno a sei mesi e, scontata la pena, saranno tradotti nel Comune di erigine dalla forza pubblica.

Art. 10.
Per ragioni di ordine pubblico il prefetto, il comandante militare o il commissario civile possono sospendere le fiere e i mercati, nonché la celebrazione di festività civili e religiose o modificare le norme relative alla circolazione nelle vie e nelle piazze.

Art. 11.
Nei casi di urgenza il prefetto, il comandante militare o il commissario civile possono inoltre dare qualsiasi altro provvedimento, che credano indispensabile per la tutela dell’ordine pubblico, nelle materie contemplate nella legge o nel regolamento di pubblica sicurezza, riferendone immediatamente al ministro dell’interno.

Art. 12.
Salvo quanto è disposto negli art. 3, 9 e 10, chiunque trasgredisce o non osserva gli ordini del prefetto, del comandante militare o del commissario civile, emanati in forza delle facoltà ad essi concedute dal presente decreto, è punito con l’arresto non inferiore a dieci giorni o con l’ammenda non inferiore a lire venti.
Non sono applicabili per tutte le contravvenzioni contemplate nel presente decreto le disposizioni dell’art. 423 del Codice di procedura penale circa la sospensione della esecuzione delle condanne.
Gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica devono procedere all’arresto dei contravventori colti in
flagrante.
Il giudice può spedire mandati di cattura.

Art. 13.
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del dello Stato, sia inserto della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1915.
VITTORIO EMANUELE

Regio Decreto 23 maggio 1915, n. 675. Recante disposizioni per la stampa

(GURI n.128, 24 maggio 1915)

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D’ITALIA

Vista la legge 21 marzo 1915, n. 273;
Visto il Nostro decreto 28 marzo 1915, n. 313;
In virtù delle facoltà conferite al Governo dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell’interno, di concerto coi ministri di grazia e giustizia e culti, della guerra e della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.
Fermi i divieti di cui nell’articolo 4 della legge 21 marzo 1915, n. 273, e nel R. decreto 28 marzo detto, n. 313, è vietata la pubblicazione, con qualunque mezzo, di notizie, non comunicate dal Governo o dai comandi superiori dell’esercito e dell’armata, concernenti:

a) il numero dei feriti, morti e prigionieri;
b) le nomine ed i mutamenti negli alti comandi dell’esercito e dell’armata;
c) le previsioni sulle operazioni militari di terra e di mare.

I trasgressori sono puniti a termini dell’art. 4 della legge 21 marzo 1915, n. 273, senza pregiudizio delle maggiori pene previste dal Codice penale comune, dal Codice penale per l’esercito e dal Codice militare marittimo.

Art. 2.
Il prefetto, il sottoprefetto, o chi ne fa le veci, nel Comune nel quale ha sede l’officina tipografica, ha facoltà di procedere immediatamente, con provvedimento non soggetto a reclamo, al sequestro dell’edizione degli stampati:

1° quando ravvisa nello stampato elementi di un reato perseguibile d’ufficio. In tal caso l’autorità amministrativa trasmette immediatamente al pretore o al procuratore del Re, per i provvedimenti di loro competenza, il rapporto del fatto, e gli stampati sequestrati;
2° quando ritiene che la pubblicazione dello stampato possa, deprimendo lo spirito pubblico, scuotendo la fiducia nelle autorità
dello Stato, eccitando gli urti tra i partiti politici, o altrimenti, essere gravemente pregiudizievole ai supremi interessi nazionali connessi con la guerra e con la situazione interna e internazionale dello Stato.
In nessun caso l’autorità amministrativa può esercitare la facoltà di sequestro, quando abbia vidimato senza osservazioni lo stampato o la bozza di esso, a termini degli articoli 3 e 4, salvi i provvedimenti dell’autorità giudiziaria, se lo stampato contenga elementi di reato.

Art. 3.
Di qualsivoglia stampato o pubblicazione periodica dovrà il gerente responsabile, almeno un’ora prima di porli in commercio e sempre quando non si avvalga della facoltà concessagli a termini dell’art. 4, consegnare al prefetto, al sottoprefetto, o a chi ne fa le veci nel Comune ove ha sede l’officina tipografica, tre esemplari da lui sottoscritti, dei quali uno è restituito vidimato all’esibitore in prova dell’avvenuta consegna.
In caso di inosservanza di tale obbligo, l’autorità amministrativa, di cui sopra, procede senz’altro al sequestro della edizione degli stampati. I trasgressori saranno inoltre puniti con l’ammenda non inferiore a lire cinquecento.

Art. 4.
Il gerente responsabile di una pubblicazione periodica ha facoltà, in ogni tempo, di esibire in tutto o in parte le bozze degli stampati, in tre esemplari da lui sottoscritti all’autorità amministrativa sopra indicata, ritirando come ricevuta un esemplare vidimato, sul quale l’autorità stessa, nel termine massimo di un’ora dalla presentazione dello stampato, farà constare le sue osservazioni sulla pubblicabilità totale o parziale degli scritti presentati in bozza.
Il gerente che si avvalga di detta facoltà, esibendo previamente le bozze dell’intero stampato, è esonerato dall’obbligo di consegnare i tre esemplari dello stampato a termini dell’art. 3, un’ora prima della pubblicazione, ed è soltanto obbligato a consegnarle all’atto di porre in commercio lo stampato. In caso di inosservanza di tale obbligo, è punito con l’ammenda non inferiore a lire cinquecento.

Art. 5.
Quando una pubblicazione periodica abbia dato luogo per due volte a sequestro, essa può venire sospesa, con decreto immediatamente esecutivo del ministro dell’interno, se si tratti di pubblicazione quotidiana, o del prefetto, se si tratti di pubblicazione periodica non quotidiana, per un periodo di tempo non inferiore a tre giorni, e non superiore ad un mese.

Art. 6.
L’introduzione in Italia, la circolazione e la vendita o distribuzione di giornali, riviste, disegni o stampati di qualsiasi natura, pubblicati all’estero, possono essere vietate con decreto del ministro dell’interno.
I contravventori saranno puniti con l’ammenda fino a lire mille, e con l’arresto fino a sei mesi.

Art. 7.
Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle pubblicazioni non periodiche. Ma l’obbligo di eseguire la consegna degli esemplari all’autorità amministrativa riguarda lo stampatore, il quale deve adempiervi in un termine non minore di otto giorni, prima di porre in commercio o di rimettere al committente gli stampati.
Lo stampatore è esonerato dall’osservanza di questo termine, e può eseguire la consegna degli esemplari degli stampati all’atto stesso di metterli in commercio o di rimetterli al committente, se ne esibisca previamente le bozze all’ autorità amministrativa, in tre esemplari, dei quali uno gli è restituito vidimato nel termine massimo di otto giorni, con le eventuali osservazioni, a norma dell’articolo 4 del presente decreto.

Art. 8.
Il presente decreto sarà esecutivo ventiquattro ore dopo la sua pubblicazione, e l’efficacia di esso durerà fino al termine dei poteri eccezionalmente conferiti al Governo con la legge 22 maggio 1915, n. 671.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1915.
VITTORIO EMANUELE

Regio Decreto 23 maggio 1915, n. 688. Riguardante la censura telegrafica, telefonica e radiotelegrafica in caso di circostanze straordinarie.

(GURI n.129, 24 maggio 1915)

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D’ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, che conferisce al Governo del Re poteri straordinari;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Su proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le poste e per i telegrafi, d’accordo coi Nostri ministri dell’interno, degli esteri, delle colonie, della guerra, della marina e dei lavori pubblici;
Abbiamo decretato decretiamo:

Art. 1.
Il Governo del Re ha facoltà di sospendere, modificare o limitare il servizio telegrafico, telefonico e radiotelegrafico interno e con l’estero, come riterrà opportuno.

Art. 2.
Il governo del Re ha facoltà di far interrompere l’esercizio delle linee telegrafiche appartenenti a Provincie, Comuni, Società o privati esercenti ferrovie e tramvie, come pure di far sorvegliare da funzionari dello Stato l’esercizio di dette linee e di far chiudere al servizio pubblico gli uffici telegrafici serventi le linee medesime.

Art. 3.
Le disposizioni del regolamento del Servizio in guerra – parte II – Servizio delle intendenze – Servizio telegrafico approvato, col R. decreto 5 marzo 1899, n. 114, e modificato coi RR. decreti 10 giugno 1906, n. 423, 10 dicembre 1908, n. 791, e 22 novembre 1914, n. 1425, sono estese al servizio telefonico in quanto sono applicabili.
Ordiniamo elio il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1915.
VITTORIO EMANUELE

Regio Decreto 23 maggio 1915, n. 689. Riguardante la censura postale in caso di circostanze straordinarie.

(GURI n.129, 24 maggio 1915)

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D’ITALIA.

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, che conferisce al Governo del Re poteri discrezionali;
Visti gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 31, 72 e 74 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto del 24 dicembre 1899, n. 501;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto coi ministri dell’interno, degli affari esteri, delle colonie, della guerra e della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Governo del Re ha facoltà, a deroga delle disposizioni stabilite dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 31, 72 e 74 del testo unico delle leggi postali:

a) di aprire, per mezzo di ufficiali dell’esercito e dell’armata o di funzionari civili espressamente delegati, le corrispondenze chiuse affidate alla posta ovunque dirette, per accertare se siano in esse contenute notizie concernenti le forze, la preparazione e la difesa militare dello Stato, di procedere, in caso affermativo, al sequestro delle dette corrispondenze o di promuovere a carico dei mittenti le sanzioni di cui alla legge 21 marzo 1915, n. 273;
b) di sospendere il servizio dei pacchi postali spediti da privati;
c) di sospendere l’invio dei giornali e delle opere periodiche che sogliono essere spedite di seconda mano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1915.
VITTORIO EMANUELE

Regio Decreto 23 maggio 1915, n. 698. Che autorizza le autorità politiche e militari ad impedire o limitare la vendita di pubblicazioni cartografiche del territorio nazionale.

(GU n.132, 26 maggio 1915)

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D’ITALIA

Visto l’art. 11 della legge 21 marzo 1915, n. 273;
Riconosciuta la necessità di regolare la diffusione delle pubblicazioni cartografiche, ufficiali e non ufficiali, del territorio nazionale;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con i ministri della marina, dell’interno e dell’agricoltura, industria e commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.
Le autorità politiche e militari possono impedire o limitare la pubblicazione e la vendita delle pubblicazioni cartografiche, ufficiali e non ufficiali, rappresentanti il territorio nazionale.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1915.
VITTORIO EMANUELE

/ 5
Grazie per aver votato!

Be First to Comment

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *