Norme istitutive del Servizio Aeronautico militare italiano

Regio Decreto 7 dicembre 1911, n. 1282. Che apporta aumenti alle unità delle armi combattenti ed alle tabelle organiche di formazione del R. esercito. (GURI n.286, 9 dicembre 1911)

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio o per volontà della Nazione
RE D’ITALIA

Visto il Nostro decreto 24 settembre 1911, n. 1023, che indice la mobilitazione di un corpo per una spedizione oltremare;
Visto il Nostro decreto 5 novembre 1911 col quale la Tripolitania e la Cirenaica sono poste sotto la sovranità dell’Italia;
Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall’amministrazione della guerra (testo unico approvato con R. decreto n. 525 del 14 luglio 1898, modificato con leggi n. 283 del 7 luglio 1901, n. 302, del 21.luglio 1902, n. 216, del 2 giugno 1904, n. 300, del 3 luglio 1904, n. 347, del 9 luglio 1903, n. 305, dell’8 luglio 1906, n. 343, del 12 luglio 1900, n. 372, del 19 luglio 1906, n. 647, del 30 dicembre 1900, n. 84, del 21 marzo 1907, n. 327, del 13 giugno 1907, nn. 479 e 484, del 11 luglio 1907, n. 7, del 5 gennaio 1908, n. 328, del 2 luglio 1908, n. 473, del 15 luglio 1909, n. 226, dell’8 maggio 1910, n. 443, del 10 luglio 1910, nn. 515, 531 e 549 del 17 luglio 1910);
Considerata la necessità di costituire fin d’ora lo unità che dovranno presidiare la Tripolitania e la Cirenaica;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra ;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.
All’ordinamento delle armi e corpi del R. esercito, stabilito dalla vigente legge sull’ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall’amministrazione della guerra, sono apportati, nel numero complessivo delle unità, gli aumenti seguenti:

a) arma di fanteria:
24 battaglioni di fanteria di linea (ciascuno di quattro compagnie);
3 battaglioni bersaglieri (ciascuno di tre compagnie);

b) arma di cavalleria:
5 squadroni di cavalleria:

c) arma d’artiglieria:
2 gruppi d’artiglieria da campagna (ciascuno di tre batterie);
4 gruppi d’artiglieria da montagna (ciascuno di tre batterie);
4 gruppi d’artiglieria da fortezza (ciascuno di tre compagnie);

d) arma del genio:
2 Battaglioni del genio (ciascuno di tre compagnie).

Art. 2.
Le tabelle organiche annesse alla legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall’amministrazione della guerra sono modificate per apportarvi i seguenti aumenti nel numero degli ufficiali dei vari gradi.

Tabella n. III degli ufficiali dei carabinieri reali:
1 tenente colonnello;
1 maggiore;
6 capitani;
6 tenenti;
6 sottotenenti.

Tabella n. IV degli ufficiali dell’arma di fanteria :
9 tenenti colonnelli;
18 maggiori;
105 capitani;
210 tenenti e sottotenenti.

Tabella n. VI degli ufficiali di cavalleria:
1 maggiore;
5 capitani;
13 tenenti e sottotenenti.

Tabella n. VII degli ufficiali dell’arma d’artiglieria:
3 tenenti colonnelli;
7 maggiori;
30 capitani;
72 tenenti e sottotenenti.

Tabella n. VIII degli ufficiali dell’arma del genio:
2 maggiori;
6 capitani;
12 tenenti o sottotenenti.

Art. 3.
II Governo del Re ha facoltà di costituire le nuove unità a mano a mano che avrà disponibili le forze e i quadri occorrenti.
Gli aumenti alle tabelle organiche degli ufficiali avranno vigore dal I” gennaio 1912.

Art. 4.
Per l’esercizio 1911-912 lo stato di previsione della spesa del ministero della guerra è aumentato della somma complessiva di L. 1.000.000, che sarà ripartita fra i vari capitoli con decreto del ministero del tesoro.

Art. 5.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Dato a Roma, addì 7 dicembre 1911.
VITTORIO EMANUELE.

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