Norme sulla elezione dei Deputati all’Assemblea di Venezia

Norme ed istruzioni sulla elezione dei Deputati all’Assemblea provinciale di Venezia

Per approfondire: Cronologia di Venezia

3 giugno 1848.
IL GOVERNO PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA VENETA
Decreta:
Per l’elezione dei deputati all’Assemblea convocata col Decreto di questo giorno, n° 7714, sono stabilite le norme seguenti.
1. La rappresentanza ha per base la popolazione, e le elezioni hanno luogo per parrocchia.
In ogni parrocchia, la cui popolazione non sorpassa i 2000 abitanti, viene eletto un rappresentante: nelle parrocchie ove la cifra degli abitanti è fra i 2001 e i 4000 vengono eletti due rappresentanti: ov’è fra i 4001 e i 6000 ne vengono eletti tre, e così di seguito.
3. Sono elettori tutti gli abitanti che abbiano compiuti gli anni 21: sono eleggibili tutti gli abitanti che abbiano compiuti gli anni 25.
4. L’elettore eserciterà il suo diritto nella sola parrocchia dove abita.
5. Gli elettori ponno scegliere i loro rappresentanti Provincia.
6. Le elezioni avranno luogo contemporaneamente per ogni parrocchia della provincia di Venezia il giorno 9 giugno corrente, e saranno proseguite, in quanto occorra, i successivo giorno 10.
7. Nella città di Venezia e nella città di Chioggia il Comizio elettorale di ogni parrocchia sarà presieduto dal parroco, assistito da un Consigliere comunale nominato dal Podestà, da un ufficiale della Guardia civica nominato dal Comando, e da due notabili della parrocchia, nominati l’uno dal parroco, l’altro dal Consigliere comunale.
Nelle parrocchie degli altri Comuni della Provincia il Comizio sarà presieduto dal parroco, assistito dalla Deputazione comunale, dal comandante della Guardia civica e da due notabili, l’uno nominato dal parroco, l’altro dalla Deputazione. Nelle Comuni però aventi più di una parrocchia il parroco sarà assistito da uno dei deputati o da uno dei consiglieri comunali, a scelta del deputato più anziano, e da un ufficiale della Guardia civica a scelta del comandante.
8. I Comizi sono convocati in una delle chiese della parrocchia pel giorno suaccennato, e all’ora che verrà indicata dall’Avviso del parroco.
9. Ogni elettore consegna in persona la propria scheda chiusa, nella quale avrà scritti tanti nomi quanti sono i rappresentanti che debbono essere eletti nella sua parrocchia, il cui numero verrà annunciato nel suddetto Avviso del parroco.
10. Il consesso che presiede al Comizio parrocchiale registrerà in apposito elenco con numero progressivo il nome e cognome dell’elettore che si sarà presentato e avrà consegnata la scheda, la quale verrà segnata dello stesso numero progressivo dell’elenco e posta in un’urna. Raccolte tutte le schede, l’urna sarà chiusa a chiave e suggellata a cera col timbro parrocchiale.
L’elenco degli elettori che avranno votato colla consegna della scheda sarà firmato da tutti gl’individui componenti il consesso elettorale.
11. Le urne contenenti le schede eletto rali delle parrocchie della città di Venezia, e così pure quelle delle altre parrocchie del Distretto di Venezia, quelle del Distretto di estre e del Distretto di Dolo, colla indicazione della parrocchia cui spettano e cogli elenchi relativi, saranno indilatamente portate alla Congregazione municipale della città di Venezia da tre degli individui componenti i singoli consessi elettorali d’ogni parrocchia.
Le urne contenenti le schede elettorali delle parrocchie della città di Chioggia, e così pure quelle delle altre parrocchie del Distretto di Chioggia, quelle del Distretto di Ariano e del Distretto di Loreo, colla indicazione della parrocchia cui spettano e cogli elenchi relativi, saranno indilatamente portate nel suddetto modo alla Congregazione municipale della città di Chioggia.
12. Presso le Congregazioni municipali di Venezia e di Chioggia è istituito un consesso presieduto dal Podestà e composto di tutti gli Assessori municipali, di tutti i Capi battaglioni della Guardia civica per Venezia, e di tutti gli ufficiali superiori della Guardia civica per Chioggia, nonché di un numero di ragguardevoli cittadini a scelta del Podestà.
A questo Consesso è demandato lo spoglio delle schede elettorali delle singole parrocchie, a termini dell’articolo 11.
13. Il consesso municipale apre le urne parrocchiali, riscontra il numero delle schede, e rilascia ai deputati analoga ricevuta.
14. Nello spoglio delle schede non si avrà riguardo ai nomi illeggibili, né ai nomi che non identificassero sufficientemente la persona.
15. Il Consesso municipale registra in apposito foglio l’esito della votazione, notando il nome di tutti i proposti con a fianco il numero dei voti ottenuto da ciascheduno.
Il foglio viene sottoscritto da tutte le persone componenti il Consesso municipale.
16. I Consessi municipali di Venezia e di Chioggia accompagnano il detto foglio ad una Commissione composta dei deputati che formano la Congregazione provinciale di Venezia, dei tre consultori per la provincia di Venezia, e del comandante generale la Guardia civica.
A questa Commissione è demandata la formazione definitiva dell’elenco dei rappresentanti che debbono comporre l’Assemblea della provincia di Venezia.
Sono rappresentanti quelli che hanno ottenuto il maggior numero di voti nelle rispettive parrocchie.
17. Qualora la stessa persona risultasse nominata da più parrocchie, sarà invitata a dichiarare per quale parrocchia ella accetti la rappresentanza: nelle altre parrocchie, nelle quali fu eletta, le verrà sostituita quella persona che le succede nel maggior numero dei voti.
18. L’elenco definitivo eretto dalla Commissione e dalla medesima sottoscritto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Governo il giorno 15 giugno corrente, e contemporaneamente pubblicato ed affisso nelle singole parrocchie concorse alla elezione.

Venezia, li 3 giugno 1848.
Il Presidente MANIN
PALEOCAPA
Il Segr. J. ZENNARI

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