Regolamento per la difesa delle barricate in Lombardia

Regolamento per la difesa delle barricate del governo provvisorio lombardo del 22 marzo 1848

1. Tutte le persone armate di fucile dovranno collocarsi e alle barricate presso i ponti e al di la di essi, distribuen dosi due per ciascuno; quando ve ne siano di più si e porranno alle barricate degli avamposti, costantemente in sentinella.
2. Solamente avvicinandosi il nemico, le sentinelle grideranno a tutta possa – All’armi.
3. A questo grido quelle che sono incaricate della difesa delle barricate dovranno recarsi immediatamente al loro posto.
4. Si raccomanda caldamente a tutti di tenere aperti i portelli delle case attigue alle barricate a salvezza delle guardie delle barricate.
5. Gli abitanti, all’avvicinarsi del nemico, difende ranno dalle finestre e dai tetti le proprie case coi sassi e colle tegole, o con altro mezzo atto ad impedire il passo nelle contrade. E raccomandasi caldamente che ciascuno si tenga le materie accumulate in casa.
6. Le guardie che saranno costrette ad abbandonare una barricata dovranno, dopo di essersi ritirate, gettarsi nella barricata susseguente a maggior difesa di quelle che sono già attaccate, e così di barricata in barricata.


Milano, 22 marzo 1848.

/ 5
Grazie per aver votato!

Be First to Comment

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *