Regolamento per la difesa delle barricate del governo provvisorio lombardo del 22 marzo 1848
1. Tutte le persone armate di fucile dovranno collocarsi e alle barricate presso i ponti e al di la di essi, distribuen dosi due per ciascuno; quando ve ne siano di più si e porranno alle barricate degli avamposti, costantemente in sentinella.
2. Solamente avvicinandosi il nemico, le sentinelle grideranno a tutta possa – All’armi.
3. A questo grido quelle che sono incaricate della difesa delle barricate dovranno recarsi immediatamente al loro posto.
4. Si raccomanda caldamente a tutti di tenere aperti i portelli delle case attigue alle barricate a salvezza delle guardie delle barricate.
5. Gli abitanti, all’avvicinarsi del nemico, difende ranno dalle finestre e dai tetti le proprie case coi sassi e colle tegole, o con altro mezzo atto ad impedire il passo nelle contrade. E raccomandasi caldamente che ciascuno si tenga le materie accumulate in casa.
6. Le guardie che saranno costrette ad abbandonare una barricata dovranno, dopo di essersi ritirate, gettarsi nella barricata susseguente a maggior difesa di quelle che sono già attaccate, e così di barricata in barricata.
Milano, 22 marzo 1848.
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