Regolamento per l’esercizio dei telefoni

Regio Decreto 16 giugno 1892, n. 288 Che approva il regolamento per l’esecuzione della legge 7 aprile 1892 sull’esercizio dei telefoni

(GURI n.148, 24 giugno 1892)

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D’ITALIA
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Poste ed i
Telegrafi;
Veduta la legge del 7 aprile 1892, n. 184;
Udito il parere del Consiglio di Stato,
Abbiamo decretato e decretiamo:

ARTICOLO UNICO.
E approvato l’annesso regolamento, visto, per ordine Nostro, dal Ministro delle Poste e dei Telegrafi, per l’eseguimento della legge del 7 aprile 1892, sull’esercizio dei telefoni.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia,mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1892.
UMBERTO.

Regolamento per l’esecuzione della legge sull’esercizio dei telefoni.

CAPO I. Disposizioni generali.

SEZIONE I. – Delle concessioni.
Art. 1.
Sono soggette alla concessione del Governo:
1. le reti telefoniche urbane ad uso pubblico;
2. le linee telefoniche intercomunali ad uso pubblico,3. le linee telefoniche ad uso privato;
4. le linee di collegamento dei Comuni alla rete telegrafica dello Stato;
5. le linee di servizio delle Amministrazioni pubbliche provinciali e comunali, delle strade ferrate e delle tramvie a trazione meccanica;
Art. 2.
La domanda della concessione di reti o linee telefoniche di qualsiasi categoria deve essere fatta al Ministero delle Poste e dei Telegrafi per mezzo della Prefettura locale.
Art. 3.
La domanda deve contenere:
a) se trattasi di linee ad uso pubblico:
1. l’indicazione precisa e documentata, occorrendo, della persona o dell’ente che fa la domanda e la designazione del suo domicilio legale;
2. la natura della concessione ed i limiti del territorio nel quale si chiede di sviluppare la propria azione, unendovi i tipi grafici delle linee progettate con la designazione dei materiali e degli apparati scelti per l’esercizio;
3, il periodo di tempo per il quale si chiede la concessione;
4. la tariffa e il servizio che si offre al pubblico;
5. il periodo di tempo entro il quale si attiverà la linea o la rete;
6. il certificato del deposito cauzionale fatto presso la Cassa dei depositi e prestiti;
b) se trattasi di linee ad uso privato:
1. l’indicazione precisa di coloro ai quali deve servire la concessione;
2. l’indicazione degli stabili da collegarsi, della lunghezza della linea e del numero dei fili e delle stazioni;
3. il periodo di tempo per il quale si chiede la concessione;
4. il certificato del deposito cauzionale fatto presso la Cassa dei depositi e prestiti;
c) se trattasi di linee di servizio provinciale, comunale, delle strade ferrate e delle tramvie a trazione meccanica:
1. il servizio cui è destinata la linea;
2. l’indicazione delle stazioni da impiantarsi, della lunghezza delle linee e del numero dei fili.
Art. 4.
È in facoltà del Governo di esperimentare, per lo stabilimento e l’esercizio delle reti telefoniche urbane e delle linee intercomunali ad uso pubblico,l’asta pubblica o la licitazione privata sulla base del maggior ribasso sulla tariffa massima stabilita nell’art. 16 della legge, seguendo le norme stabilite nel regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.
Art. 5.
La concessione è data con decreto del Ministero delle Poste e dei Telegrafi.
Nel decreto sono dichiarati:
a) la domanda del concessionario, o il risultato dell’incanto o della licitazione privata, a seconda del caso;
b) l’indicazione delle linee concesse e dei limiti dei territorio compreso nella concessione;
c) le condizioni:
che la concessione è data a tutto rischio del concessionario e non applica alcun privilegio a suo vantaggio, riservandosi lo Stato la facoltà di fare altre concessioni simili o di esercitare esso stesso, secondo reputerà opportuno:
che il Governo non è soggetto ad alcuna responsabilità per la manutenzione e l’esercizio della concessione;
che le indennità per gli appoggi e la servitù, o per qualsiasi motivo,sono a carico totale del concessionario;
che quando più concessioni sono esercitate nella stessa località, il Governo può ordinare che le diverse reti urbane siano collegate fra loro, in modo che gli abbonati di un concessionario possano corrispondere con quelli degli altri, e che le condizioni del collegamento sono stabilite dal Governo
quando i concessionari non possono combinarle in comune accordo;
che per questi collegamenti è vietato al concessionario di riscuotere alcuna sopratassa dagli abbonati;
d) l’ammontare della cauzione costituita;
e) la durata della concessione;
f) il periodo di tempo assegnato per l’attivazione della rete o della linea;
g) la garanzia del prodotto telegrafico di cui all’art. 14 della legge; o la condizione che la concessione è personale e non può essere ceduta senza il consenso del Ministero delle Poste e dei Telegrafi.
Art. 6.
Quando il concessionario di comunicazioni telefoniche pubbliche è una Società, deve comunicare al Ministero delle Poste dei Telegrafi il proprio atto costitutivo, le deliberazioni delle Assemblee generali ordinarie e straordinarie, il bilancio di ciascun esercizio, la relazione degli amministratori e quella dei sindaci.
Al Ministero devono pure essere notificati gli agenti superiori e i rappresentanti del concessionario di telefoni ad uso pubblico.
Art. 7.
Quando la rete o la linea telefonica ad uso pubblico non è stata attivata nel periodo di tempo stabilito, il concessionario decade dai diritti derivanti dalla concessione, la quale s’intende revocata.
La decadenza porta seco la perdita della cauzione, che rimane acquisita allo Stato.
Il Governo ha la facoltà di accordare proroga alla attivazione della rete o della linea, per un periodo di tempo non eccedente quello assegnato nella concessione per l’esecuzione dei lavori.
Quando il Governo si vale di questa facoltà, è devoluto all’Erario un sesto della cauzione per ogni mese di proroga concessa.
La cauzione, cosi menomata, dev’essere ricostituita immediatamente nella sua integrità.
Art. 8.
L’ammontare della cauzione del concessionario di una rete urbana ad uso pubblico è uguale al 10 per cento del prodotto della tariffa stabilita nel l’articolo 16, lettera a, della legge, moltiplicata per il numero di abbonati privati risultante in ragione di due per ogni mille abitanti compresi nel perimetro della concessione.
La cauzione del concessionario di una linea intercomunale ad uso pubblico è uguale al 50 per cento del prodotto telegrafico garantito a termini dell’articolo 14 della legge, ed in ogni caso, siavi o no il prodotto telegrafico da garantire, la cauzione non è inferiore a lire duemila.
La cauzione dei concessionari di linee ad uso privato è uguale allo ammontare del canone annuale.
Art. 9.
Quando l’ammontare della cauzione dei concessionari di reti o linee ad uso pubblico è inferiore al canone annuo che essi pagano allo Stato, il Governo ha la facoltà di esigere che la cauzione sia aumentata della differenza, in base alla media dell’ultimo triennio.
Art. 10.
È necessaria l’autorizzazione del Governo per la validità di qualunque convenzione stipulata dal concessionario per l’affitto, la fusione e la cessione dell’esercizio della concessione.
Art. 11.
I concessionari di linee telefoniche ad uso pubblico pagano il canone al Governo mensilmente. Il versamento si fa entro i primi 5 giorni del mese successivo a quello scaduto.
I concessionari di linee telefoniche ad uso privato pagano il canone a semestre anticipato.
In caso di inadempimento, il Governo si rivale sulla cauzione, la quale deve essere ricostituita nella sua integrità entro 10 giorni dalla prelevazione fatta. Inoltre il Governo può procedere all’applicazione della penalità portata dall’art. 24 della legge, nella misura che stimerà conveniente.
Art. 12.
I versamenti dei concessionari telefonici sono fatti presso il locale Uffizio telegrafico od, in mancanza, presso quello più vicino.
L’Ufficio telegrafico trasmette senza dilazione alcuna la somma riscossa alla rispettiva Direzione compartimentale mediante vaglia postale gratuito.
L’Ufficio di ragioneria della Direzione compartimentale stessa riscontra la regolarità dei pagamenti e cura che il cassiere riscuota i vaglia postali e faccia emettere un vaglia del Tesoro, commutabile in quietanza della Tesoreria provinciale di Roma al nome del direttore dell’Ufficio telegrafico centrale di Roma.
Art. 13.
L’ammontare delle ammende inflitte al concessionario per l’art. 24 e quello delle spese di cui all’art. 22 della legge è prelevato dalla cauzione dopo cinque giorni dall’invito al pagamento rimasto senza effetto.
La cauzione, così menomata, dev’essere reintegrata entro 10 giorni della prelevazione fatta.
Art. 14.
In virtù di quanto dispone l’art. 24 della legge, il Ministero delle Poste e dei Telegrafi applica ai concessionari telefonici come clausola penale, un’ammenda da lire 50 a 500 per le contravvenzioni alle disposizioni della legge e del presente regolamento, senza pregiudizio delle altre responsabilità civili e penali incontrate.
Art. 15.
Quando il concessionario, malgrado l’ammenda inflittagli, malgrado la diffida intimatagli, non si uniforma entro trenta giorni alle ingiunzioni dell’Amministrazione, incorre senz’altro nella revoca della concessione.
S’incorre sempre nella revoca senza bisogno di previo richiamo:
a) quando viene accertato che un abbonato ha messo il suo apparecchio a disposizione di terzi a scopo di lucro, ed il concessionario non provvede all’immediata soppressione della comunicazione all’abbonato stesso;
b) quando il concessionario od i suoi agenti cercassero di servirsi dei fili e degli apparecchi telefonici per sorprendere il segreto telegrafico, oppure quando tale tentativo fosse commesso da un abbonato, ed il concessionario non provvedesse all’immediata soppressione della comunicazione all’abbonato colpevole;
c) quando il concessionario esercita o permette ai suoi agenti di esercitare il servizio di recapito per iscritto delle comunicazioni ricevute per telefono.
Art. 16.
La concessione può essere revocata nel caso di fallimento del concessionario.
Art. 17.
La revoca è pronunziata per decreto ministeriale; essa implica l’incamera mento della cauzione a favore dell’Erario pubblico, tranne il caso di fallimento,oltre quanto è disposto all’art. 34.
Art. 18.
Il Governo farà precedere i provvedimenti di rigore previsti nell’articolo 3 della legge da un preavviso o da un’ammonizione accompagnata da un termine perentorio, il quale può estendersi sino ad un semestre, secondo l’importanza della concessione.
Art. 19.
Il concessionario di reti urbane o di linee intercomunali ad uso pubblico ha l’obbligo di stabilire e di mantenere costantemente le sue linee e i suoi apparati nelle condizioni migliori per una buona comunicazione telefonica.
Il Governo ha la facoltà di ordinare tutti quei miglioramenti che sono necessari per mantenere l’esercizio del concessionario in corrente col progresso dell’industria.
Art. 20.
Il concessionario di comunicazioni telefoniche pubbliche deve prendere tutte le disposizioni atte ad assicurare il segreto delle corrispondenze negli Uffici centrali e nei posti pubblici, e per questi ultimi deve far uso di cabine sorde.
Art. 21.
La stazione del concessionario può essere collegata all’Ufficio telegrafico che si trova nel perimetro della rete urbana, oppure nel comune dove fa capo la linea intercomunale.
Il collegamento è fatto dal concessionario a sue spese con l’autorizzazione o sull’invito del Ministero delle Poste e dei Telegrafi, e nel modo stabilito dallo stesso.
L’acquisto, il collocamento e l’esercizio degli apparati telefonici negli Uffici dello Stato sono a carico del concessionario.
Lo scambio delle corrispondenze si fa nel modo seguente:
il concessionario impianta ed esercita a sue spese un Ufficio telefonico attiguo immediatamente all’Ufficio telegrafico;
i telegrammi che passano dall’una all’altra linea sono consegnati scritti sopra stampati, dei quali l’Amministrazione telegrafica stabilisce il modello;
il Governo si dichiara irresponsabile di qualunque errore commesso dal servizio telefonico;
il concessionario risponde delle tasse dei telegrammi che passa alle linee telegrafiche e designa gli abbonati che intendono valersi di questa facoltà;
egli inoltre anticipa una somma per cauzione, che viene rinnovata prima che sia esaurita;
nell’atto di concessione sono regolati i particolari di questo servizio, e il modo da seguirsi nella liquidazione del credito.
Art. 22.
Sulle reti pubbliche urbane e sulle linee intercomunali, le comunicazioni sono date nell’ordine delle domande. Ogni comunicazione non può protrarsi Oltre dieci minuti consecutivi. Spirato questo termine, la comunicazione è tolta ed i corrispondenti che vogliono continuare debbono assoggettarsi ad un nuovo turno dopo le altre domande già fatte.
Art. 23.
La persona chiamata, sia un abbonato al domicilio, oppure un non abbonato in attesa presso un posto telefonico pubblico, può rispondere prendendo immediatamente turno.
Se questa persona, o un suo incaricato, non è presente, e la conversazione, per questo motivo, non può aver luogo, chi ha fatto la chiamata non ha di ritto al rimborso della tassa.
Non vi è del pari diritto al rimborso della tassa quando la persona chiamata non risponde entro il tempo concesso per la conversazione.
Art. 24.
I funzionari pubblici che hanno diritto di emettere telegrammi di Stato,godono la precedenza su tutti gli altri.
Art. 25.
I cinque minuti di corrispondenza, ai quali dà diritto la tassa stabilita, cominciano dal momento in cui chi domanda ottiene la linea di comunicazione con il domicilio della persona chiamata, oppure col posto pubblico ove la persona dovrebbe trovarsi.
Art. 26.
Gli Uffici centrali ed i posti telefonici pubblici di reti urbane o di linee intercomunali debbono accettare le domande di conversazione fino alla fine dell’orario e non possono chiudere prima dell’esaurimento delle domande accettate.
Art. 27.
Il concessionario di comunicazioni telefoniche pubbliche è tenuto al rimborso delle tasse riscosse per le conversazioni che non si sono potute fare.
L’abbonato che non può servirsi delle comunicazioni convenute nei patti d’abbonamento e per un periodo di tempo continuato, se l’impedimento nasce da forza maggiore ha diritto alla restituzione della tassa d’abbonamento per tutta la durata dell’interruzione, meno tre giorni; se l’interruzione nasce per colpa del concessionario, ha diritto alla restituzione della tassa per tutta la durata dell’interruzione, e quando questa si prolunga oltre il termine di giorni dieci consecutivi, ha diritto ad una indennità ragguagliata al doppio della somma che importerebbe l’abbonamento per il periodo di tempo in cui dura la interruzione.
Inoltre il Governo in questi casi può procedere all’applicazione della clausola penale contemplata nel secondo comma dell’art. 24 della legge. Ai danni recati con dolo provvede la legge comune.
Art. 28.
I concessionari di comunicazioni telefoniche pubbliche sono obbligati ad osservare, per rispetto al personale alla loro dipendenza, le disposizioni di legge che regolano la durata e le condizioni del lavoro e l’assicurazione per gli infortuni sul lavoro e per la vecchiaia.
Art. 29.
I funzionari dell’Amministrazione telegrafica dello Stato hanno il partico lare mandato di sorvegliare lo Stabilimento e l’esercizio delle comunicazioni telefoniche, di promuovere la esatta osservanza della legge sull’esercizio dei telefoni e del presente regolamento, e di assicurare l’adempimento degli obblighi assunti dai concessionari verso il Governo e verso il pubblico.
Art. 30.
Il Governo, quando, a tenore dell’art. 21 della legge, assume l’esercizio provvisorio delle comunicazioni telefoniche di un concessionario, fa redigire il verbale della consegna; esso s’impegna a usare da buon padre di famiglia il materiale ricevuto; nella restituzione sono risarciti i danni non giustificati.
Art. 31.
Nel caso di un avvenimento straordinario che possa turbare l’ordine pubblico, come terremoto, incendio od altro, gli agenti del Governo possono servirsi con precedenza e senza pagamento dei posti telefonici pubblici,ed anche della comunicazione degli abbonati privati situata in un esercizio pubblico.
Questa facoltà è limitata al bisogno urgente del momento.
Art. 32.
Per gli effetti dell’articolo 9 della legge, al principio dell’ultimo triennio della concessione, il Governo ha il diritto di procedere all’inventario di tutto il materiale e degli apparati in opera per l’esercizio della concessione.
Questo inventario servirà di base, con le variazioni giustificate, alla presa di possesso.
Art. 33.
La concessione telefonica rimane estinta colla morte del concessionario.
Il Ministero può, nell’interesse del servizio pubblico, accordare il trapasso della concessione agli eredi quando diano le volute garanzie.
Art. 34.
Quando il concessionario di comunicazioni telefoniche pubbliche, per morte, o per revoca, o per fallimento, cessa dall’esercizio della concessione prima del termine convenuto, il Governo ha la facoltà, in virtù dell’art. 9 della legge, di prendere possesso, mediante il compenso qui prestabilito, del materiale e degli apparati della rete o della linea telefonica; il Governo ha pure la facoltà di sostituirsi al concessionario nell’esercizio della sua concessione, oppure di credere questo esercizio ad un nuovo concessionario.
Il solo compenso dovuto al concessionario in questi casi è il pagamento di una rata proporzionale del valore del materiale e degli apparati; questo valore viene determinato di comune accordo, oppure per mezzo di tre arbitri,nel modo stabilito dall’art. 8 della legge.
La rata proporzionale da pagarsi si forma col quoziente ricavato dalla di visione del valore totale del materiale e degli apparecchi per il numero degli anni fissato per la durata della concessione, moltiplicato per la differenza fra questo numero di anni di durata della concessione ed il numero di anni di esercizio già fatto.
Nel caso di revoca della concessione è anche in facoltà del Governo,quando lo preferisca, di mettere all’asta pubblica la concessione sulla base del prezzo di stima del materiale, degli apparati e dei lavori eseguiti.
Dopo due aste deserte lo Stato diventa proprietario del materiale e dei lavori senza obbligo d’indennità.
Per le linee ad uso privato la cessazione dell’esercizio della concessione prima del termine convenuto trae seco la perdita del canone anticipato per il semestre in corso ai termini dell’articolo 11, il quale rimane acquisito allo Stato.
Art. 35.
Nei casi di comunicazioni telefoniche stabilite o esercitate senza la necessaria concessione, le quali trovinsi nelle condizioni previste nel secondo capoverso dell’art. 18 della legge, il Governo conserva il diritto d’imporre la demolizione della linea, e di provvedervi d’ufficio in caso d’inadempimento, a spese di chi l’ha stabilita, e di riscuotere il canone stabilito dall’articolo 10 della legge per tutto il tempo in cui è durato l’uso della linea senza la concessione.
Art. 36.
Relativamente al libero esercizio di comunicazioni telefoniche, di cui all’articolo 1 della legge, s’intende che le strade, le vie, il mare, i laghi, i fiumi, i canali, i ruscielli e qualunque altra zona di uso pubblico o di proprietà altrui interrompono la continuità del fondo, e perciò, per le linee telefoniche i cui fili devono passarvi sopra o sotto, occorre domandare al Governo ed ottenerne la concessione.
Art. 37.
I ponti in muratura, o almeno con le teste in muratura, dello stesso proprietario dei fondi laterali, costituiscono la continuità dei fondi per gli effetti del primo capoverso dell’articolo primo della legge.
Art. 38.
La concessione comprende la lunghezza di tutto il circuito menzionati elettrico dei fili che passano sopra i punti d’interruzione della proprietà menzionati nell’articolo 36.

SEZIONE 2.º – Dell’impianto delle linee.
Art. 39.
Il concessionario d’una linea telefonica è tenuto a procurarsi, quando è necessario, a termini dell’art. 5 della legge, il consenso del proprietario per il passaggio e per l’appoggio dei fili.
Se il proprietario non dà il suo consenso, il concessionario può ricorrere al prefetto, il quale, chiamate a sé le parti contraddìcenti, e udite le loro spiegazioni, determina, in via di conciliazione, le condizioni che bastano per eliminare l’opposizione.
Art. 40.
Esauriti inutilmente i mezzi conciliativi, il concessionario può domandare d’imporre la servitù a termini dell’art. 5 della legge.
Art. 41.
La domanda d’imporre la servitù dev’essere indirizzata al prefetto e corredata di un piano di massima, di un progetto grafico rudimentale, in cui sia delineato a larghi tratti il passaggio o l’appoggio dei fili sulle proprietà altrui, e l’indennità che si offre per la servitù da imporre, quando questa indennità sia dovuta.
Il proprietario può opporre all’offerta del concessionario la dichiarazione dell’indennità voluta, appoggiata dalla dimostrazione dell’entità del danno che si arrecherebbe alla sua proprietà, per mezzo di un piano quotato e preciso,e dagli altri argomenti che può addurre a sostegno della sua tesi.
Il prefetto, udite le parti in contradditorio, inteso il parere dell’Ufficio del Genio civile e dell’ispettore della Sezione telegrafica, ordina il pagamento della somma stabilita di comune accordo, oppure stabilita dall’uffiziale del Genio civile, ed in seguito a dimostrazione dell’eseguito pagamento o deposito della somma anzidetta, autorizza il passaggio e l’appoggio dei fili della linea telefonica sulla proprietà privata o pubblica.
Art. 42.
Quando il proprietario intende valersi della facoltà che gli viene dal quinto capoverso dell’articolo 6 della legge, un mese prima di mettere mano ai lavori, deve darne formale avviso al concessionario.
Se il proprietario non fa incominciare i lavori entro un anno dal giorno fissato, è tenuto al rimborso delle spese sostenute dal concessionario per lo spostamento dei fili rimossi.
Art. 43.
Il proprietario che ha ricevuto una indennità per la servitù impostagli,quando ottiene di essere liberato dalla medesima, è tenuto al rimborso della somma ricevuta ed al pagamento delle spese per lo spostamento dei fili.
Art. 44.
Il Governo ha la facoltà di rifiutare la sua approvazione ai locali di comunicazioni telefoniche ad uso pubblico che non corrispondono abbastanza al decoro e alla igiene o non sono adatti allo scopo.
Art. 45.
Le linee telefoniche vanno costrutte a regola d’arte.
Il Governo ha la facoltà d’impedire l’impianto o di far modificare il tracciato di quelle linee che giudica nocive alla proprietà od al pubblico.
Il Governo può ordinare ai concessionari l’uso del circuito interamente metallico e la sostituzione con materiale nuovo e adatto dei fili ossidati o logori,delle mensole e degli altri punti d’appoggio, che per difetto di costruzione o per consumazione mancano della solidità necessaria, degli apparati e degli altri congegni difettosi o di tipo antiquato, e la sostituzione delle linee aeree con linee sotterrate nei punti ove lo giudica conveniente.
Art. 46.
I pali, le mensole e qualsiasi apparato del concessionario devono essere collocati in modo che non ne venga alcun danno o disturbo alle linee od agli apparati della rete telegrafica del Governo, delle ferrovie e delle tramvie, e che i segnali di questa non si riproducano sugli apparati telefonici.
Nel tracciato e nella costruzione delle linee del concessionario è vietato per massima l’incrociamento dei suoi fili con quelli della rete telegrafica del Governo, delle ferrovie e delle tramvie.
Quando l’incrociamento risulti inevitabile, e sia come tale riconosciuto dai funzionari dello Stato, devono possibilmente farsi passare i fili telefonici al di sotto degli altri.
Quando sia riconosciuta la necessità che i fili del concessionario sieno tirati al di sopra, l’incrociamento deve farsi con brevi tesate e con punti d’appoggio solidissimi, procurando che il punto di incrociamento cada sopra una mensola invece che sopra un’altra parte della tesata.
In questo caso la linea telegrafica dev’essere protetta a cura e spese del con cessionario telefonico col tendere sotto la sua linea, e al di sopra della linea telegrafica, dei grossi e solidi fili morti, il più possibile paralleli a quest’ultima.
Il concessionario può essere obbligato a collocare appositi robusti ripari che valgano ad impedire la caduta dei suoi fili su quelli telegrafici, oppure ad adottare quei provvedimenti speciali che la posizione dei fili può suggerire.
Art. 47.
L’incrociamento dei fili del concessionario con quelli della rete telegrafica deve possibilmente farsi ad angolo retto in modo che la distanza minima misurata tra i fili più vicini non sia inferiore a due metri.
Art. 48.
Si deve evitare per quanto è possibile il collocamento dei fili telefonici paralleli a quelli telegrafici.
Quando è inevitabile, i fili telefonici, nel tratto parallelo, devono essere tenuti a distanza di almeno quattro metri nell’interno dell’abitato e di dodici metri fuori dell’abitato.
Art. 49.
I concessionari di linee telefoniche o di linee per il trasporto dell’energia elettrica sono tenuti a fare il loro impianto in modo da non recare impedimento né disturbo all’esercizio delle linee telefoniche già esistenti.
I concessionari telefonici possono, con l’assistenza del Governo, far spostare convenientemente i nuovi impianti, quando sono in grado di dimostrare che i nuovi conduttori rendono impossibile e perturbano il servizio dei fili già collocati.
Art. 50.
I concessionari sono obbligati al risarcimento di tutti i danni arrecati dai loro fili o dai loro agenti alle linee altrui, telegrafiche o telefoniche, sia pubbliche che private, tranne di quelli arrecati da forza maggiore.
Art. 51.
Il permesso di passaggio o di appoggio su monumenti pubblici deve essere domandato al prefetto.
Il prefetto, udito il parere dell’Ufficio del Genio civile, e, per ciò che concerne la sicurezza del servizio telegrafico, quello dell’ispettore della Sezione dei telegrafi, determina la necessità del passaggio o dell’appoggio; udito poi il parere del direttore dell’Ufficio regionale per la conservazione dei monumenti, dà le norme da seguirsi, nell’esecuzione del lavoro, per la tutela del monumento, a tenore dell’art. 7 della legge.
Art. 52.
La costruzione per proprio uso esclusivo di comunicazioni telefoniche nei propri fondi (art. 1 della legge) è subordinata alle disposizioni degli art. 46, 47 e 48 del presente regolamento.

CAPO II. Disposizioni speciali per le reti urbane ad uso pubblico.

Art. 53.
I limiti del territorio entro il quale può estendersi la rete urbana sono fissati dal decreto di concessione. Ogni aumento o modificazione è soggetto alla previa approvazione del Ministero delle Poste e dei Telegrafi.
Art. 54.
La rete urbana può estendersi a un gruppo di Comuni contigui allacciati a un solo Ufficio telefonico centrale; ma questa riunione di più Comuni continui è vietata quando essa possa produrre troppo danno all’Erario per la implicita diminuzione che ne verrebbe al provento degli Uffici telegrafici inclusi nel gruppo.
Art. 55.
Il concessionario, prima d’intraprendere l’esercizio, deve sottoporre all’approvazione del Ministero delle Poste e dei Telegrafi il suo regolamento di servizio e la tariffa, ed, ottenutane l’approvazione, non può apportarvi modificazione alcuna senza il previo consenso del Ministero stesso.
Art. 56.
L’esercizio è fatto col sistema degli abbonamenti.
L’abbonato è munito dal concessionario di una polizza d’abbonamento la quale deve contenere l’indicazione precisa della sua comunicazione, il giorno in cui deve cominciare a funzionare, la durata dell’abbonamento, lo ammontare del medesimo e la quota pagata.
Nella polizza stessa è riprodotto il regolamento di servizio del concessionario e le disposizioni del presente regolamento che concernono i diritti e gli obblighi dell’abbonato.
La durata dell’abbonamento può essere prolungata per tacita riconduzione.
Una copia della polizza deve essere dal concessionario comunicata al Governo.
Art. 57.
Chiunque abita od ha il suo stabilimento entro il territorio compreso nella concessione, ha il diritto di essere collegato all’Ufficio centrale della rete, alle condizioni generali di abbonamento. Però il concessionario può rifiutare l’abbonamento, quando gli sembri pericoloso per la sicurezza dello Stato o contrario alle leggi, all’ordine pubblico, ed ai buoni costumi, salvo il ricorso degli interessati al prefetto.
Art. 58.
L’abbonato che non ha avuto la comunicazione entro il termine stabilito nella polizza d’abbonamento, di cui all’articolo 56, ha la facoltà di rescindere il contratto e di domandare il rimborso di tutte le spese ed il risarcimento dei danni nella misura da stabilirsi in sede civile.
L’abbonato, oltre alla restituzione delle tasse e alle indennità fissate all’articolo 27, ha la facoltà di rescindere il suo contratto quando per difetto di linea o di apparati manca la comunicazione regolare cogli altri abbonati della rete per la somma di 15 giorni entro un periodo di un mese.
Art. 59.
Il concessionario ha la facoltà di stabilire e notificare nel regolamento un limite di tempo per la durata delle conversazioni; questo limite non può essere minore di dieci minuti.
Nel regolamento deve pure essere stabilito l’orario di servizio, che va proporzionato all’importanza della rete.
Art. 60.
Il concessionario ha l’obbligo di pubblicare al primo di ogni mese la nota delle variazioni avvenute nell’elenco dei suoi abbonati e di comunicarla a ciascuno di essi.
Quest’elenco dev’essere tenuto in evidenza nei posti telefonici aperti al pubblico.
Art. 61.
L’apertura dei posti telefonici ad uso del pubblico è soggetta alla preventiva approvazione del Ministero delle Poste e dei Telegrafi.
Il Governo può richiedere l’apertura di tali posti telefonici pubblici dove lo giudicherà conveniente.
I posti telefonici pubblici vanno collegati direttamente con l’Ufficio centrale della rete.
Art. 62.
Ciascun circuito può essere adoperato per le sole comunicazioni orali per mezzo dell’Ufficio centrale.
E vietato il servizio di recapito per iscritto delle comunicazioni telefoniche.
Art. 63.
L’abbonato che si servisse della sua comunicazione per corrispondenze contro la morale, i buoni costumi e l’ordine pubblico decade dall’abbonamento senza diritto alla restituzione della tassa pagata e senza pregiudizio della responsabilità penale incontrata.
Art. 64.
Il Governo ha facoltà di far separare nelle reti urbane il servizio degli Uffici dello Stato da quello del pubblico.
Il Governo può anche chiedere che nell’Ufficio centrale del concessionario vi sia una Sezione separata alla quale facciano capo unicamente i fili della rete che comprende gli Uffici dello Stato, e che questa Sezione sia esercitata da agenti dell’Amministrazione dei telegrafi retribuiti dal concessionario.
Questa separazione però non toglie che vi siano le comunicazioni e gli apparecchi necessari affinché gli Uffici dello Stato possano, occorrendo, corrispondere anche con gli abbonati privati.
Art. 65.
La comunicazione per derivazione da un circuito principale, paga all’Erario lo stesso canone di una comunicazione diretta con la Stazione centrale della rete urbana.
Art. 66.
Il concessionario ha la facoltà di stabilire delle tariffe particolari al di sotto della tariffa comune per alcune categorie di utenti, come, per esempio, Istituti di banca, esercenti, professionisti, ecc., ma queste riduzioni debbono essere uguali per tutti gli abbonati di ciascuna determinata categoria.
Il concessionario ha pure la facoltà di stabilire il numero massimo delle conversazioni che l’abbonato può fare entro il periodo del suo abbonamento. In ogni caso la sopratassa per le conversazioni in eccedenza, sommata con la tassa d’abbonamento, non deve eccedere il limite stabilito dall’articolo 16, lettera a, della legge.
Art. 67.
La franchigia o il ribasso della tariffa a cui hanno diritto gli Uffici governativi, provinciali e comunali per il pubblico servizio si applica alle sole comunicazioni stabilite fra la sede dell’Ufficio e la Stazione telefonica centrale.
Art. 68.
E riservata al solo Ministero delle Poste e dei Telegrafi la facoltà di richiedere le comunicazioni telefoniche per uso degli Uffici postali e telegrafici.
Art. 69.
Il concessionario tiene in corrente il registro dei suoi abbonati con l’indicazione del nome, cognome e domicilio di ciascuno, del numero degli apparati che ha in servizio, della tariffa d’abbonamento di ciascun apparato e della data del suo collegamento con l’Ufficio centrale.
Ove sianvi diverse categorie di abbonati deve essere indicato nel registro stesso la categoria alla quale appartiene ciascun abbonato.
Sono pure indicati nel registro tutti i posti aperti al pubblico, di cui all’articolo 61, con la data della loro apertura.
Questo registro è a disposizione degli agenti del Governo.
I funzionari che esercitano il sindacato tengono in corrente una copia di questo registro. Il concessionario ha l’obbligo di comunicare loro tutte le variazioni a misura che succedono.
Art. 70.
È vietato al concessionario di imporre altri pesi oltre quelli consentiti dalla legge e stabiliti nella tariffa approvata dal Ministero; nei quali sono comprese tutte le spese per la provvista del materiale e degli apparecchi, per lo impianto delle comunicazioni interne ed esterne e per la loro regolare manutenzione.
Art. 71.
Quando nello stesso Comune o nel gruppo di Comuni di cui all’articolo 54,sono esercitate più reti urbane, il Governo può ordinare il loro collocamento in modo che gli abbonati di un concessionario possano corrisponder con quelli degli altri accordo concessionari. Le condizioni del collegamento sono stabilite di comune accordo dai concessionari; mancando l’accordo sono stabilite dal Governo.
Questo collegamento non dà luogo ad alcuna tassa supplementare per parte degli abbonati.
Art. 72.
Il Governo ha la facoltà di stabilire il termine entro il quale deve essere fatto il collegamento della rete urbana colla linea intercomunale, previsto nell’art. 13 della legge.
Le spese relative a tale collegamento sono:
1.o impianto della comunicazione esterna e degli apparecchi interni sia nell’Ufficio centrale della rete urbana, che in quello della linea intercomunale;
2.o provvista e collocamento in opera del materiale necessario affinché ciascun abbonato, che abbia dichiarato di valersi della comunicazione intercomunale, possa disporre della forza elettro-magnetica sufficiente e degli apparecchi necessari per corrispondere con gli abbonati della rete lontana.
La sopratassa del 5 per cento è riscossa dal solo concessionario della rete urbana che ha fatto le spese del collegamento e che ne ha la manutenzione.

CAPO III. Disposizioni speciali per le linee intercomunali ad uso pubblico.

Art. 73.
Le linee telefoniche intercomunali servono a mettere in comunicazione due Comuni per mezzo di due posti estremi: possono avere delle Stazioni intermedie.
Le conversazioni telefoniche intercomunali si fanno esclusivamente per mezzo dei posti telefonici pubblici compresi nel circuito intercomunale. La conversazione dal domicilio degli abbonati si può fare per il solo mezzo del collegamento del posto intercomunale colla Stazione centrale della rete urbana come si dispone nell’art. 72.
Art. 74.
La tassa per la corrispondenza intercomunale deve essere pagata da chi fa la domanda della comunicazione.
Nei posti pubblici la tassa si paga anticipatamente.
Per gli abbonati che corrispondono dal domicilio, il loro debito è tenuto in evidenza in apposito registro.
Questo registro è vidimato dal funzionario governativo delegato al controllo e può essere dal medesimo consultato in qualunque tempo.
Copia di questo registro si tiene presso l’Ufficio governativo, di sindacato.
Il concessionario è tenuto a comunicare allo stesso il debito mensile di ogni singolo abbonato.


Art. 75.
La riscossione delle tasse delle conversazioni intercomunali si fa per mezzo di bollettari a madre e figlia.
La serie di questi bollettari è unica con numerazione progressiva. Sulle bollette si segna il numero d’ordine e quello del bollettario.
Ciascun bollettario porta in testa il numero dei fogli di cui si compone ed il numero delle bollette contenute nel medesimo, ed è firmato dal delegato governativo, il quale ne tiene nota.
Art. 76.
Nei posti pubblici il numero d’ordine della bolletta che si rilascia a chi paga la tassa per la conversazione telefonica stabilisce l’ordine di ammissione alla conversazione stessa.
Si può rilasciare una sola bolletta per due conversazioni consecutive, cioè per la durata di 10 minuti.
Oltre questo limite di tempo, l’utente deve farsi dare una nuova bolletta e riprendere turno in ragione del suo nuovo numero d’ordine.
Art. 77.
È vietato il rilascio di una sola bolletta per più utenti.
Art. 78.
Le bollette sono valide soltanto per la giornata nella quale sono emesse non ha diritto a rimborso alcuno chi ha lasciato passare tale termine senza farne uso.
Art. 79.
Le bollette usate vengono annullate con apposito timbro.
Art. 80.
Il numero delle conversazioni fatte e la durata di ciascuna vengono registrati alle due estremità della linea intercomunale su apposito registro.
Art. 81.
Entro i primi cinque giorni d’ogni mese il concessionario spedisce al delegato governativo lo stato al lordo degli incassi fatti nel mese scaduto e l’elenco dei bollettari consumati, col corredo dei medesimi, indicando nell’elenco stesso il residuo dei bolletari non adoperati.
Il delegato governativo confronta le risultanze del consumo e della rimanenza dei bollettari con le proprie scritture, ed è sempre in diritto di procedere alle verifiche che stima convenienti.
Art. 82.
I bollettari devono essere incominciati al primo di ogni mese quand’anche rimangano delle bollette in bianco nel registro precedente, dichiarando in questo il numero delle bollette annullate.
Art. 83.
Il provento medio annuale telegrafico, che il concessionario di una linea telefonica intercomunale ad uso pubblico deve garantire a tenore dell’art. 14 della legge, viene computato sui proventi telegrafici, quali risultano dai dati statistici che l’Amministrazione governativa raccoglie dagli Uffici telegrafici.
Questi dati non sono soggetti al controllo del concessionario.
Quando le due località da collegarsi per telefono sono munite di telegrafo da un periodo di tempo inferiore a tre anni, la media del provento annuale si fa su questo solo periodo di tempo.
Art. 84.
Chiunque intenda aver conoscenza dell’ammontare del prodotto telegrafico da garantirsi, può ottenere tale informazione depositando presso la Cassa della Direzione compartimentale dei telegrafi una somma da stabilirsi, caso per caso, dal Ministero delle Poste e dei Telegrafi, la quale non può essere inferiore a lire 50, né maggiore di lire 200.
Questa somma rimane acquisita allo Stato quando il depositante non ottiene la concessione alla quale l’informazione domandata si riferisce.
Art. 85.
L’esenzione dall’obbligo della garanzia del concessionario nei casi di forza maggiore è limitata al tempo che verrà stabilito dal Ministero delle Poste e dei Telegrafi in base ai suoi dati statistici.
Art. 86.
È riservata al Governo la stipulazione di convenzioni con l’estero per la corrispondenza telefonica internazionale.
Quando il Governo risolva di affidare ad un concessionario privato l’esercizio di una comunicazione internazionale, stabilisce, caso per caso, nell’atto di concessione, le norme da seguirsi.

CAPO IV. Disposizioni speciali per le linee ad uso privato.

Art. 87.
Quando la linea telefonica ad uso privato è ad uso di due concessionari, la domanda deve essere firmata da entrambi.
Art. 88.
Le linee telefoniche ad uso privato si possono adoperare solamente per le comunicazioni fra persone della famiglia del concessionario o per le comunicazioni concernenti esclusivamente gli affari della sua azienda. La linea non può adoperarsi a favore di terzi.
Art. 89.
Per l’applicazione del maggior canone di cui al secondo comma dell’art. 10 della legge, si considerano come locali ad uso pubblico quelli nei quali è libero l’accesso al pubblico e quelli che per l’indole dell’industria che vi si esercita sono continuamente frequentati dal pubblico, oppure da determinate categorie di persone. Tali sono le stazioni ferroviarie, i teatri, gli alberghi, le trattorie, i caffè, le farmacie, i circoli di riunione e simili.
Nello stabilire il canone maggiore sarà da tenersi considerazione del movimento commerciale e industriale della località, della natura dello stabilimento e ella notoria importanza della sua azienda.
Per l’applicazione del maggior canone governativo è considerato come locale ad uso pubblico quello che è collegato con comunicazione telefonica alla Stazione centrale della rete urbana.
Art. 90.
Il canone comincia a decorrere dal decimo giorno che segue la data del decreto di concessione.

CAPO V. Disposizioni speciali per le linee comunali di collegamento alla rete telegrafica

Art. 91.
Il Comune concessionario della linea telefonica di collegamento alla Stazione telegrafica del Governo (art. 15 della legge), deve sostenere tutte le spese di impianto e di manutenzione della linea e degli apparecchi inclusi nella medesima. Il disposto dell’art. 9 della legge si applica pure a queste concessioni.
Art. 92.
L’Amministrazione governativa, se ne è richiesta, ed ove lo possa fare senza incaglio del suo servizio, può, a spese del Comune, impiantare la linea e provvedere all’acquisto degli apparecchi ed al loro collocamento negli Uffici.
Essa può incaricarsi della manutenzione della linea verso il pagamento del canone annuo di lire venti per chilometro.
Art. 93.
Queste linee telefoniche possono adoperarsi per la trasmissione orale dei telegrammi e per le conversazioni telefoniche.
La corrispondenza telegrafica è sottoposta alle discipline ed alle tariffe ordinarie dei telegrammi.
La conversazione telefonica è soggetta alle discipline ed alla tariffa stabi1ita dalla legge telefonica.
Art. 94.
Gli Uffici telefonici comunali sono portati nell’elenco degli Uffici telegrafici dello Stato con l’indicazione della loro qualità e dell’Ufficio telegrafico col quale sono collegati. Essi seguono l’orario dell’Ufficio telegrafico dello Stato dal quale dipendono.
Art. 95.
Questi Uffici telefonici sono soggetti alle stesse discipline che regolano il servizio degli Uffici telegrafici di 2.° classe e sono esercitati da personale temporaneo.
Il Comune concessionario ha la facoltà di proporre l’esercente, la cui nomina è riservata al Governo.
Art. 96.
Il Governo non ha alcuna responsabilità degli errori che si commettono nei telegrammi che percorrono la linea telefonica. La corrispondenza si deve fare entro cabine sorde per la tutela del segreto.
I telegrammi ricevuti col telefono sono collazionati dal ricevente. Nella comunicazione e nel collazionamento si deve dare parola per parola il benestare.
Art. 97.
Il Comune concessionario è tenuto alla buona manutenzione della linea e degli Uffici in modo che il servizio si possa fare con tutta la regolarità e la precisione richieste.
Il Governo ha la facoltà di sopprimere il servizio quando il Comune non adempie il suo dovere e non cura gli avvertimenti datigli.
Art. 98.
Per i telegrammi in partenza o a destinazione dell’Ufficio telefonico comunale, non si percepisce altra tassa all’infuori di quella stabilita per la corrispondenza telegrafica.
Art. 99.
La tariffa per le conversazioni telefoniche è stabilita dal Consiglio comunale con regolare deliberazione approvata dal prefetto e deve essere contenuta nei limiti stabiliti dall’art. 16 della legge.
Art. 100.
Le tasse delle conversazioni telefoniche si riscuotono per mezzo di bollettari separati da quelli telegrafici.
Art. 101.
Le tasse dei telegrammi spettano al Governo, quelle delle conversazioni telefoniche spettano al Comune concessionario.
Art. 102.
L’Amministrazione telegrafica paga all’esercente l’Ufficio telefonico comunale la retribuzione di centesimi 60 per ogni telegramma privato di partenza dall’Ufficio nei limiti ed alla condizione degli oneri stabiliti dall’art. 98 del regolamento telegrafico 11 aprile 1875.
Il Comune concessionario paga al commesso dell’Ufficio telegrafico di collegamento la retribuzione di 10 centesimi per ogni conversazione telefonica.
Art. 103.
La contabilità delle riscossioni per telegrammi, dei versamenti e delle spese relative nell’Ufficio telefonico è soggetta alle disposizioni vigenti per gli Uffici telegrafici.
Art. 104.
La Direzione compartimentale dei telegrafi esercita una particolare sorveglianza diretta sulla gestione contabile di questi Uffici telefonici.
Art. 105.
L’Ufficio telegrafico di collegamento sorveglia il servizio del circuito telefonico.
Art. 106.
Negli Uffici telefonici comunali è vietato il servizio dei vaglia telegrafici.
Art. 107.
I telegrammi che si debbono passare sulla linea telefonica vanno redatti in lingua italiana.

CAPO VI. Disposizioni speciali per le linee ad uso dei servizi pubblici.

Art. 108.
Le Amministrazioni governative, quando impiantino linee telefoniche in località ove esistono linee telegrafiche, ne danno preventivo avviso all’Amministrazione dei telegrafi.
Art. 109.
L’Amministrazione dei telegrafi, quando ne viene richiesta, ed il suo servizio lo consente, può impiantare essa stessa, a spese dell’Amministrazione richiedente, le linee telefoniche menzionate nell’articolo precedente.
Art. 110.
Alle Provincie ed ai Comuni può essere data la concessione gratuita di linee telefoniche ad uso esclusivo del loro servizio.
Queste linee debbono essere limitate fra le sedi degli Uffici di loro dipendenza e non possono uscire dal territorio rispettivamente della Provincia e del Comune.
Art. 111.
L’Amministrazione dei telegrafi può assumere l’incarico dell’impianto delle linee telefoniche di servizio, delle quali tratta l’articolo precedente, verso, il rimborso di tutte le spese, e quando lo possa fare senza nuocere al suo servizio.
In questo caso, l’Amministrazione richiedente deve versare anticipatamente l’ammontare della spesa in base a un preventivo redatto dai funzionari telegrafici, salvo la liquidazione finale a lavoro compiuto.
Art. 112.
L’Amministrazione dei telegrafi può, quando lo ritenga conveniente, assumere la manutenzione delle linee telefoniche di servizio contemplate nel presente capo che fossero state da essa impiantate. Il compenso per questa manutenzione sarà, caso per caso, stabilito dall’Amministrazione stessa.

CAPO VII. Delle linee telegrafiche.

Art. 113.
Gli articoli 5, 6, 7 e 20 della legge, e gli articoli 39, 40, 41, 42, 43 e 51 del presente regolamento si applicano anche all’impianto ed all’esercizio delle linee telegrafiche.
Art. 114.
Gli impianti per il trasporto dell’energia elettrica debbono essere fatti in modo da non disturbare il servizio delle linee telegrafiche.
Il Governo può ordinare la modificazione del tracciato degli impianti già esistenti che impediscono la costruzione o il ristauro delle linee telegrafiche.
Art. 115.
La responsabilità per danni recati senza dolo nell’esercizio delle comunicazioni telegrafiche è limitata alla restituzione delle tasse, come è stabilito dal regolamento per la corrispondenza telegrafica nell’interno, e da quello per la corrispondenza telegrafica internazionale.

CAPO VIII. Disposizioni transitorie.

Art. 116.
La scadenza delle concessioni attuali si compie nel termine di tempo stabilito per le medesime dai rispettivi capitolati e dalle corrispondenti proroghe,a condizione che i concessionari si conformino sin d’ora alle nuove discipline.

Visto, d’ordine di S. M.:
Il Ministro delle Poste e dei Telegrafi: FINOCCHIARO-APRILE.
IL MINISTRO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI
Considerato che le forti correnti elettriche, oggidì adoperate per la illuminazione, per il trasporto della forza motrice e per altre industrie, possono, colla loro vicinanza, arrecare gravi perturbazioni al telegrafo, oppure al telefono, col modificare sensibilmente le condizioni elettriche del suolo e quelle dell’atmosfera; possono arrecare, col diretto contatto metallico, danni gravi irreparabili alle persone e agli apparati; onde la necessità di disciplinare con norme precise gli impianti di queste industrie per garantire il sicuro e libero esercizio del telegrafo e del telefono, pubblici servizi affidati alla privativa del Governo;
Visti gli art. 29, 49 e 114 del regolamento approvato col regio decreto 16 giugno 1892, n. 288;

DISPONE:

I. – Obbligo della previa licenza.
1. Gli impianti elettrici e il collocamento dei conduttori per il trasporto dell’energia elettrica debbono essere notificati, almeno un mese prima di mettere mano ai lavori, al Ministero delle Poste e dei Telegrafi (servizio telegrafi), incaricato di assicurare l’osservanza della legge 7 aprile 1892, n. 184, e del corrispondente regolamento 16 giugno 1892, n. 288;
Questa notificazione può farsi anche per mezzo della Prefettura del luogo,oppure per mezzo della competente Direzione compartimentale dei telegrafi.
2. A questa notificazione si debbono unire le indicazioni necessarie per dare un’idea esatta della natura e dell’estensione dell’impianto che si vuol fare,cioè il disegno schematico del tracciato della linea e dei particolari di costruzioni, la natura del generatore dell’elettricità, il maximum della differenza di potenziale ai morsetti della macchina e il maximum d’intensità che si può far circolare nei vari conduttori della rete, la natura e le sezioni dei conduttori e il sistema dell’isolamento.
Qualunque modificazione di un impianto già notificato deve essere comunicato nei modi stabiliti dal paragrafo 1.
II. – Norme da osservarsi negli impianti.
3. Gl’impianti delle industrie elettriche debbono essere fatti colle precauzioni consigliate dall’esperienza: il concessionario è responsabile dei danni che possono essere cagionati dal suo sistema.
4. La macchina generatrice dell’elettricità deve essere isolata dal suolo con ogni più accurata precauzione.
Il circuito deve essere intieramente metallico. È vietato l’allacciamento dei conduttori dell’energia elettrica ai tubi dell’acqua e del gaz, o qualunque altro artificio che serva a completare il circuito per mezzo della terra.
5. I conduttori nudi vanno collocati fuori della portata della mano; debbono avere la grossezza necessaria per resistere agli sforzi cui sono esposti;
al bisogno essere sostenuti da corde metalliche sufficientemente robuste.
6. Nei tratti dove i conduttori possono essere toccati dagli agenti telegrafici o telefonici nell’esercizio delle loro funzioni sulle linee, debbono essere coperti da un sufficiente strato isolante ed essere collocati a tale distanza fra loro che un uomo non ne possa toccare due nello stesso momento.
7. Il contatto metallico dei conduttori dell’energia elettrica coi fili telefonici deve essere reso impossibile, tanto nelle condizioni normali, quanto nel caso di guasti.
Quando questo pericolo non si può evitare, i conduttori debbono esser sotterrati, oppure coperti con materie che ne assicurino il sufficiente isolamento.
Nell’incrociamento dei fili telegrafici o telefonici coi conduttori ad alta tensione questi vanno sempre sotterrati. Il sotterramento non è necessario quando i conduttori sono a bassa tensione: in questo caso l’incrociamento si deve fare ad angolo retto, tenendoli a una distanza minima di due metri fra loro e prevenendo il pericolo del contatto metallico col coprire i conduttori di materia isolante, oppure coll’interporre fra loro sia dei fili morti disposti convenientemente, sia con apposite reticelle.
considerato come conduttore a bassa tensione quello nel quale circola una corrente continua col massimo potenziale elettrico di 300 Volts, oppure una corrente alternata col massimo potenziale elettrico di 150 Volts; oltre questi limiti si ha il conduttore ad alta tensione.
8. Si deve evitare il collocamento dei conduttori parallelamente ai fili telegrafici o telefonici: quando è inevitabile, nel tratto parallelo i conduttori vanno tenuti alla distanza necessaria, o collocati in modo da impedire la produzione dei fenomeni dell’induzione, avendo presente caso per caso la situazione particolare dei conduttori componenti il circuito, del potenziale della corrente e della natura, se continua od alternata.
9. Il Governo ha la facoltà di modificare le condizioni prescritte al concessionario, d’imporne delle nuove, di fare spostare o di far togliere alla prima richiesta i conduttori dell’energia elettrica; e il concessionario è tenuto a conformarvisi senza verun titolo a indennità di sorte, né a rimborso di spese.
Quando gli spostamenti e gli altri lavori intimati non siano eseguiti nel limite di tempo assegnato, il Governo ha la facoltà di farli eseguire d’ufficio a spese del concessionario.
III. – Sorveglianza Amministrativa.
10. Le Direzioni compartimentali dei telegrafi e gli ispettori di Sezione,sotto la direzione di questo Ministero, hanno il particolare mandato di sorvegliare l’impianto e l’esercizio di queste industrie elettriche; di promuovere l’esecuzione delle disposizioni che le regolano, e di assicurarsi della loro fedele osservanza.
Hanno il compito d’informare il Ministero e di dare il loro parere sulle notificazioni degli esercenti di cui al paragrafo 1.º; di riscontrare che l’impianto e l’esercizio si faccia nei limiti precisi della dichiarazione fatta e dell’autorizzazione accordata.
11. Gli ispettori di sezione visitano almeno una volta l’anno questi impianti e si assicurano della esatta osservanza delle disposizioni prescritte. Di queste visite trasmettono il verbale al Ministero per la via gerarchica.
12. Gli impianti che si fanno senza la previa licenza, o contro le disposizioni stabilite, sono denunziati al prefetto, il quale fa sospendere i lavori, e ne impedisce la continuazione finché il contravventore non si sia conformato alle discipline prescritte.
13. I danni arrecati al servizio telegrafico o telefonico a causa d’inosservanza delle norme qui prescritte, o di trasgressione delle disposizioni date,vengono, per l’art. 315 del Codice penale, deferiti al Tribunale competente per mezzo di processo verbale, redatto dai funzionari incaricati della sorveglianza.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1892.
Il Ministro: C. FINOCCHIARO-APRILE.

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