Statuto delle Deputazioni di Storia patria emiliane

Regio Decreto 6 luglio 1862, n. 451. Che approva lo Statuto delle Deputazioni di Storia patria delle Provincie dell’Emilia.

(GURI n.180, 31 luglio 1862)

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA

Visto il decreto del Governatore delle Provincie dell’Emilia del 10 febbraio 1860, col quale furono instituite tre Deputazioni di Storia patria;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica Istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.
Lo Statuto delle Deputazioni di Storia patria delle Provincie dell’Emilia annesso al presente Decreto, e firmato d’ordine Nostro dal Ministro della pubblica Istruzione, è approvato.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 6 luglio 1862.
VITTORIO EMANUELE

Statuto delle Deputazioni di Storia patria dell’Emilia.

TITOLO I. SCOPO.

Art. 1.
Le Deputazioni di Storia patria dell’Emilia si occupano di tutto ciò che spetta alla Storia antica e del medio evo dell’Emilia fino al secolo XVI (salva l’importanza straordinaria di notizie posteriori riconosciuta dal Consiglio direttivo); indagando dovunque le memorie del passato, illustrando monumenti, zelandone la conservazione, traendo dagli archivi si’ pubblici e si’ privati quella ricchezza di patrie notizie politiche, civili, militari, religiose, letterarie, artistiche, archeologiche e biografiche, che vi giace tuttavia negletta.
Non è però vietato ad esse di prendere a materia delle loro ricerche le memorie di altre Provincie italiane, massime laddove abbiano correlazione colla Storia dell’Emilia.

Art. 2.
Ciascuna Deputazione con disegno e norme comuni si occupa della pubblicazione dei codici diplomatici, degli statuti, delle cronache delle città e loro dipendenze nelle rispettive provincie e di tutti gli altri documenti inediti o rari, che meglio illustrar possono l’istoria sotto qualsiasi rispetto, non ommettendo di occuparsi a suo tempo eziandio dei vernacoli in quanto concorrono a dar lume alla storia, all’etnica e alla filologia.

Art. 3.
Le Deputazioni oltrecciò hanno cura di tutelare e studiare gli avanzi archeologici che possano collegarsi colla Storia patria e quelli in particolare che fortuitamente vengono alla luce, e possono operare scavi ove li credano atti ad accrescere o rischiarare le cognizioni storiche valendosi per ciò delle loro dotazioni e rispettando sempre scrupolosamente le proprietà altrui.

Art. 4.
A meglio raggiungere lo scopo di loro istituzione, ciascuna Deputazione si terrà in continua relazione colle altre due dell’Emilia, ed, occorrendo, con quelle delle altre provincie del Regno.

TITOLO II. ORGANIZZAZIONE.

Art. 5.
Ciascuna Deputazione si compone di membri attivi e di soci corrispondenti.

Art. 6.
I membri attivi non eccederanno mai il numero di 24 per la Deputazione di Romagna, ne’ di 18 per ciascuna delle altre due.
Indeterminato è il numero dei soci corrispondenti.

Art. 7.
Sono membri attivi tutti i nominati nel Decreto d’istituzione del 10 febbraio 1860, gli altri aggiunti dappoi, e quelli che verranno in
appresso nominati dalle Deputazioni secondo le norme prescritte nel seguente titolo.

TITOLO III. ELEZIONE.

Art. 8.
L’elezione dei nuovi membri e soci sarà sottoposta all’approvazione sovrana.

Art. 9.
La proposta di un candidato all’uno o all’altro grado, firmata almeno da due membri, viene messa a partito nell’adunanza che segue a quella in cui è stata presentata.

Art. 10.
Ogni nuovo membro o socio riceve un diploma di sua elezione indicante il grado a cui è stato ascritto, munito del sigillo della Deputazione e firmato dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO IV. DOVERI E DIRITTI.

Art. 11.
Precipuo dovere di ciascun membro attivo è di concorrere coll’opera sua alla ricerca, alla scelta ed alle annotazioni e pubblicazioni delle carte e monumenti storici accennati negli articoli 2 e 3.
Ciò che abbisognasse di più ampie illustrazioni, che non comporta la sobrietà prescritta nella Collezione dei monumenti, potrà essere soggetto di dissertazioni da leggersi nelle adunanze ordinarie delle singole Deputazioni.
Si renderà ugualmente benemerito chi con somiglianti letture illustri gli avanzi archeologici e quei documenti che per loro natura non trovassero luogo nella Collezione predetta.

Art. 12.
Qualunque de’ membri attivi residenti si astenesse senza legittimo impedimento pel corso di un anno, e dei non residenti per due, dal pigliar parte ai lavori sovraccennati e alle altre incumbenze della Deputazione, s’intenderà che abbia per fatto proprio rinunciato al grado di membro attivo, e potrà la rispettiva Deputazione promuovere la sanzione sovrana perché egli sia annoverato fra i soci corrispondenti.

Art. 13.
È parimente tenuto ogni membro attivo a dar contezza e ragguaglio dei documenti, in cui si avvenisse, di speciale importanza alle altre Deputazioni.

Art. 14.
Ogni membro attivo ha diritto a un esemplare dei volumi degli atti.

Art. 15.
Ha inoltre diritto dopo 15 anni di esercizio d’essere dichiarato membro emerito della Deputazione, conservando tutti i diritti di membro attivo senza averne gli obblighi.

Art. 16.
I soci corrispondenti hanno diritto ma non obbligo di assistere a qualsiasi adunanza, come pure di farvi lettura di loro scritti pertinenti alla materia de’ comuni studi, previa intelligenza col rispettivo Presidente.

Art. 17.
I soci corrispondenti sono tenuti a giovare la Deputazione di tutti quei lumi di che venissero richiesti dall’Ufficio della presidenza.

TITOLO V. UFFIZI.

Art. 18.
Ciascuna Deputazione ha un Presidente, un Consiglio direttivo, un
Consiglio amministrativo, un Segretario ed un Tesoriere.

Art. 19.
Le elezioni a detti uffizi, eccettuata quella del Presidente, vengono fatte direttamente dalla rispettiva Deputazione.
Un’istessa persona non potrà mai esercitare più d’uno dei sopraindicati uffizi.

Art. 20.
Tutti gli Uffiziali si rinnovano o confermano ad ogni triennio, e i sostituiti durante il triennio per rinunzia o per morte seguono la condizione del surrogato.

Del Presidente.
Art. 21.
Il Presidente è eletto dal Governo sopra terna propostagli dalla Deputazione.
Durano però a vita quelli di prima istituzione già investiti di tale ufficio in virtù del decreto costitutivo.

Art. 22.
Il suo ufficio è d’invigilare all’esatta osservanza dello statuto, di convocare le adunanze e tenerne la presidenza, di proporre le materie da trattarvisi e regolarne la discussione, di curare l’adempimento delle deliberazioni prese, di trasmettere copia degli atti delle adunanze al Ministero e alle altre due Deputazioni, di sottoscrivere i diplomi e gli atti pubblici e privati della Deputazione, e di trattarne gli affari col Governo. Convoca e presiede altresì ai Consigli direttivo ed amministrativo.

Art. 23.
Ha piena ed intera la podestà del Presidente chi, facendone per diritto le veci, ne esercita l’ufficio.

Art. 24.
Nelle città ricche di documenti propri e ove sieno almeno quattro membri attivi possono essere costituiti dalla rispettiva Deputazione in sotto-sezione con un Vice-Presidente da eleggersi triennalmente dalla medesima sotto-sezione.
La sotto-sezione è costituita al solo fine di coordinare ed uniformare gli studi locali, sempre però subordinatamente alle deliberazioni della rispettiva Deputazione come membri individuali della medesima.

Art. 25.
Il Vice-Presidente dirigerà gli studi della relativa sezione, presiederà alle particolari adunanze di essa e corrisponderà colla presidenza della propria Deputazione.
Presenterà il bilancio preventivo delle spese di cancelleria e di trascrizione di documenti, da comprendersi nel bilancio comune.

Del Consiglio direttivo.
Art. 26.
Il Consiglio direttivo si compone del Presidente, del Segretario e di tre Consiglieri per la Deputazione di Romagna, e di due per la Modenese e la Parmense.
Il Consigliere che ebbe nell’elezione maggior numero di voti assume le veci del Presidente in qualunque caso d’impedimento del medesimo, e cosi’ il più giovane di età quelle del Segretario.

Art. 27.
Questo Consiglio dirige i lavori della Deputazione e dei singoli membri nella ricerca, scelta e pubblicazione de’ documenti storici.
Provvede che in ogni adunanza vi abbia lettura di qualche memoria.
Sceglie quelle da stamparsi per intero nel volume annuo degli atti delle Deputazioni.
Ha facoltà di proporre ai Consigli direttivi delle altre Deputazioni adunanze generali o collettive.
Invoca dal R. Governo, oltre gli assegni ordinari, tutti quei provvedimenti che le circostanze addimostrassero indispensabili allo scopo dell’istituzione.

Del Consiglio amministrativo.
Art. 28.
Questo Consiglio si compone del Presidente e del Segretario della Deputazione, di un Tesoriere, di un Consigliere per ciascuna Deputazione di Parma e di Modena, e di due per quelle di Romagna.

Art. 29.
Si occupa dei bilanci preventivi e consuntivi che saranno sottoposti all’approvazione della Deputazione non più tardi del gennaio quanto ai primi, e del febbraio dell’anno successivo quanto ai secondi. Cura l’andamento giornaliero dell’amministrazione, provvede ai casi d’urgenza, verifica e liquida le spese, rilasciando gli ordini pei corrispondenti mandati.

Del Segretario.
Art. 30.
Il Segretario è tenuto di compilare i processi verbali d’ogni adunanza della Deputazione, il rendiconto annuo dei lavori della Deputazione, mandando copia si’ degli uni come dell’altro al Ministero della Pubblica Istruzione e ai Presidenti delle altre Deputazioni; come pure è tenuto di redigere i processi delle deliberazioni dei Consigli direttivo ed amministrativo.
Scrive le lettere d’ufficio, stende i diplomi, munendoli della sua firma appresso quella del Presidente, spedisce gli inviti e si tiene in corrispondenza coi membri e soci altrove dimoranti e coi Segretari delle altre Deputazioni. Custodisce i carteggi, tiene ordinatamente l’elenco dei membri e soci, non che la nota dei libri e degli oggetti cancellereschi della Deputazione, rendendone conto al successore.

Art. 31.
Per questa ed ogni altra incumbenza del suo ufficio il Segretario della Deputazione per le Romagne riceve una retribuzione annua di lire 560 e quelli delle altre due lire 420.

Del Tesoriere.
Art. 32.
Il Tesoriere riscuote e custodisce le somme dell’assegno governativo, non che ogni altra, che da qualsivoglia parte o per qualunque titolo venisse alla Deputazione.
Eseguisce i pagamenti sopra regolari mandati. Redige alla fin d’anno il consuntivo che sarà in pronto pel termine fissato all’art. 29, e ad ogni richiesta del Consiglio amministrativo presenta lo stato di cassa e la condizione economica dell’Amministrazione.

TITOLO VI. SPESE.

Art. 33.
Le spese tutte si riducono ai seguenti tre titoli:
I. Spese per la ricerca, copia e stampa dei documenti storici, che debbono pubblicarsi nella collezione dei monumenti, come pure per la pubblicazione delle memorie e del rendiconto annuo delle Sessioni delle tre Deputazioni, non che del premio biennale fissato all’art. 59.
II Spese per la conservazione degli oggetti archeologici e per gli scavi.
III. Spese pel servizio amministrativo della Deputazione, e cioè:

1.° Per la Presidenza e suo ufficio;
2.° Per le adunanze generali e obbligatorie; al quale effetto non dovrà mai passarsi annualmente la somma di lire 700 per la Deputazione delle Romagne, e di 400 per ciascuna delle altre due;
3.° Per l’acquisto di oggetti cancellereschi;
4.° Pel ricevimento e per lo spaccio delle lettere;
5.° Per la stampa di lettere, circolari e diplomi;
6.° Per le mancie e retribuzioni ai serventi, ecc.

TITOLO VII. PUBBLICAZIONI.

Art. 34.
Le pubblicazioni delle Deputazioni sono di due specie: i monumenti storici e un volume almeno per anno degli atti complessivi delle tre Deputazioni.

Art. 35.
Quanto ai monumenti ciascuna Deputazione si occupa dei propri, deliberandone, dopo ponderata discussione, la scelta a pluralità di voti in apposita seduta.

Art. 36.
Nel caso che, rispetto alla scelta dei documenti da pubblicarsi, insorgesse divergenza di pareri fra una sotto-sezione e la rispettiva Deputazione, il giudizio sarà rimesso ai Consigli direttivi delle altre due Deputazioni.

Art. 37.
Scelti che siano i documenti, ciascuna Deputazione incarica fra i suoi membri chi debba curarne la recensione e l’ordinamento, compilarne le prefazioni, gli indici e le note illustrative. I quali lavori tutti saranno presi ad esame ed approvati dalla medesima.

Art. 38.
Ciascun volume dei monumenti sarà preceduto da una prefazione che ne riveli l’importanza, e fornito di indici copiosi. Con sobrie annotazioni richieste dalla materia verranno chiariti quei punti che non ricevessero bastante luce dal contesto o da una bene intesa ed acconcia distribuzione di essi documenti.

Art. 39.
Oltre le suddette norme per l’uniformità della pubblicazione dei monumenti ne verranno da apposita Commissione stabilite più minute le quali avranno egual vigore.

Art. 40.
Il volume degli atti si comporrà del rendiconto annuo delle Sessioni, il quale comprenderà un sunto dei processi verbali delle adunanze, dei rapporti del Consiglio direttivo o di speciali Commissioni, delle letture e comunicazioni dei membri e soci, e del carteggio in quanto torni a decoro e vantaggio dell’istituzione.

Art. 41.
Il predetto rendiconto compilato dal Segretario viene sottoposto nel primo bimestre all’approvazione della rispettiva Deputazione prima di essere mandato alla stampa, che dovrà essere compiuta entro il primo semestre.

TITOLO VIII. ADUNANZE.

1.° Adunanze speciali di ciascuna Deputazione.
Art. 42.
Ciascuna Deputazione si raduna nella propria sede una volta il mese da novembre a luglio, rimettendo a ciascuna Deputazione di stabilirne il giorno nella prima adunanza dell’anno.

Art. 43.
Le adunanze speciali di ciascuna Deputazione sono di due maniere: altre ordinarie, altre obbligatorie.

Art. 44.
Ordinarie quelle la cui trattazione non importa l’obbligo ai membri attivi non residenti d’intervenire.
Questi ricevono però annunzio di ciò di che si tratterà in ciascuna di esse adunanze. Hanno facoltà d’inviare in iscritto al Presidente le loro osservazioni, come pure d’intervenire, senza per altro aver diritto ad indennità di viaggio.

Art. 45.
Obbligatorie quelle alle quali sono invitati e tenuti d’intervenire tutti i membri attivi. I membri non residenti ricevono per esse un’indennità di viaggio a norma dello speciale regolamento di ciascuna Deputazione.

Art. 46.
È in facoltà di ciascun membro o socio di proporre argomenti, sopra cui intenda richiamare l’attenzione e discussione della Deputazione.

Art. 47.
Sta al Consiglio direttivo stabilire quali adunanze sieno obbligatorie e quali no.
Saranno però sempre obbligatorie le adunanze per la elezione degli Ufficiali, per la trattazione dei preventivi e consuntivi, per la scelta dei documenti da pubblicarsi nei volumi dei monumenti, e per qualsivoglia altro rilevante oggetto di massima.

Art. 48.
Sarà in facoltà del Presidente il tenere ogni anno pubbliche una o più delle sedute speciali della Deputazione e specialmente quella di febbraio in commemorazione del mese dell’istituzione.

Art. 49.
Perciò il membro o socio che desidera leggere qualche memoria è tenuto a notificarne antecedentemente l’argomento al Presidente.

Art. 50.
Ogni adunanza ordinaria per essere legale deve constare della metà più uno dei membri attivi residenti non legittimamente impediti. I membri emeriti intervenendo adempiono la legalità del numero.

Art. 51.
Alla validità delle adunanze obbligatorie si richiede la presenza di un terzo dei membri attivi della Deputazione non legittimamente impediti. Anche per queste è valutata la presenza dei membri emeriti.

Art. 52.
Tutte le deliberazioni sono prese a pluralità di voti e a squittinio segreto. Trattandosi di elezioni è valido il voto dei membri attivi assenti mandato al Presidente in ischeda con quelle cautele che sono di uso. In caso di parità sceglie la sorte.

Art. 53.
Hanno voto deliberativo i soli membri attivi e gli emeriti.

2.° Adunanze generali delle Deputazioni dell’Emilia.
Art. 54.
Le adunanze generali o collettive delle tre Deputazioni dell’Emilia si propongono per lettera, con esposizione delle ragioni, da uno dei Consigli direttivi agli altri due, ed avranno effetto quando la proposta sia accettata almeno da un solo degli altri Consigli.

Art. 55.
Queste adunanze debbono constare di un terzo de’ membri attivi delle Deputazioni non legittimamente impediti.

Art. 56.
Esercitano l’ufficio di Presidente e di Segretario nelle adunanze generali il Presidente e il Segretario della Deputazione cui spetta il luogo dove esse sono tenute.

Art. 57.
L’atto verbale di qualsivoglia adunanza è letto dal Segretario nella seguente tornata. È permesso ai singoli membri di dettare, seduta stante, o di rilasciare al Segretario in iscritto tutto quello che desiderano faccia parte del verbale. In ogni processo debbono essere indicati i nomi dei membri e dei soci che assistettero all’adunanza.

Art. 58.
Dei verbali di qualsiasi seduta, sia speciale o generale, è mandata copia alle altre Deputazioni e al Ministero, al quale verrà spedito inoltre un sunto di ciascuno di essi da inserire nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

3.° Adunanza solenne annuale.
Art. 59.
Ogni anno le tre Deputazioni dell’Emilia terranno un congresso solenne alternatamente a Bologna, Parma, Modena ed anche in alcuna delle città secondarie, ove ne sia manifesta la convenienza, per discutere e deliberare cose in comune, convenire circa agli studi da farsi, conferire sui lavori già fatti, e decretare ogni due anni una medaglia d’oro del valore di lire 500 in premio della migliore memoria sopra un soggetto messo a concorso da esse medesime due anni prima.

Art. 60.
La spesa del predetto premio sarà sostenuta in parti uguali dalle tre Deputazioni.

Art. 61.
Qualora il medesimo rimanesse non conseguito per mancanza di concorrenti, o per insufficienza dei presentati lavori, si conferirà all’autore della migliore opera storica critico-diplomatica uscita nell’Emilia entro il biennio.

Art. 62.
I giudizi intorno le memorie presentate al concorso, o, in difetto di esse, intorno alle opere pubblicate, saranno pronunciati per voto definitivo della pluralità del congresso, sopra rapporto di speciale Commissione di censura, composta di sei membri eletti in parti eguali di ciascuna Deputazione.

Art. 63.
Uno speciale Regolamento determinerà le norme di questi concorsi e del conferimento dell’accennato premio.

Art. 64.
Tutti i membri attivi delle tre Deputazioni interverranno a questo congresso, e i non residenti nella città, ov’esso avrà luogo, riceveranno per viaggi e diarie l’indennità come all’articolo 45.

Art. 65.
I membri adunati in congresso, prima di sciogliersi, stabiliranno il luogo della futura convocazione solenne, eccetto la prima volta, per la quale la scelta si fa di comune concerto dai tre Consigli direttivi.


Visto d’ordine di S. M
Il Ministro dell’Istruzione Pubblica
C. MATTEUCCI.

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