Divieto delle manifestazioni popolari a Lucca nel 1847

Motu Proprio del duca di Lucca contro le manifestazioni popolari del 1847

LE MANIFESTAZIONI POPOLARI
Noi CARLO LODOVICO ecc. ecc.
Considerando che le riunioni popolari trascendono facilmente a licenza in danno della pubblica tranquillità e degli onesti e pacifici cittadini, e in ispecial modo allorché divengono tumultuarie come quelle che hanno avuto luogo in questa nostra città;
Persuasi che tali disordini non sono compatibili in nessun buon ordine di governo;
Abbiamo ordinato:

Art. 1. Gli strepiti e canti notturni proibiti dalla legge, che da varie sere disturbano la pubblica quiete, è nostra volontà che cessino immediatamente;
Art. 2. I contravventori saranno puniti con tutto il rigore delle leggi;
Art. 3. Le autorità si civili che militari faranno uso al bisogno pel mantenimento della tranquillità pubblica dei poteri da noi a loro conferiti;
Art. 4. Il nostro consigliere di stato, direttore generale di polizia, è incaricato dell’esecuzione, ec.

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