Parificazione dei Coscritti e de Volontarii dell’Esercito

Parificazione dei Coscritti e de Volontarii dell’Esercito

23 aprile 1848.
ALLE CONGREGAZIONI PROVINCIALI, ALLE AUTORITÀ COMUNALI E AI COMITATI DI GUERRA

Circolare
Ad ovviare la confusione che per avventura potrebbe insorgere nell’arrolamento decretato dalla Legge 11 aprile, che cioè i coscritti arruolandosi anticipatamente in qualità di volontarii corrano rischio d’essere nelle successive operazioni di leva considerati come refrattarii;
Ad impedire che si sparga e si creda che sussista pei volontarii che si arruoleranno la paga di lire 1.50;
E finalmente a togliere che sia per parte volontarii variamente interpretata la legge circa l’età d’ammissibilità;
S’informano le Congregazioni provinciali, le Autorità comunali e i Comitati di guerra 1° prescriversi che i coscritti i quali senza passare per la trafila delle operazioni di leva vogliono recarsi immediatamente ai Corpi debbano notificarsi alle Autorità comunali e riportare un attestato che presenteranno ai Corpi nell’atto d’essere arruolati.
Le Autorità comunali terranno apposito elenco di questi attestati e faranno le opportune annotazioni;
2º avvertirsi che la paga è ridotta alla misura ordinaria, senza distinzione di volontarii e coscritti, del che vorranno essere diffidati i volontarii che si presentassero per chiedere indirizzo o fogli di via o attestato per l’arruolamento.
3° ritenersi per massima che l’età dei diciotto anni, come estremo d’ammissibilità nell’esercito, deve applicarsi ugualmente ai volontarii che entrano nelle truppe regolari o nei corpi speciali.
Milano, 23 aprile 1848.

/ 5
Grazie per aver votato!

Be First to Comment

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *