Convocazione Assemblea costituente romana

Convocazione Assemblea costituente Romana del 1848.

Ai popoli dello Stato Romano. Dopo avere la Giunta di Stato, in accordo col Ministero, rivolta ogni sollecita cura per apprestare la legge sulla con vocazione dell’Assemblea generale dei Deputati del Popolo richiesta da tutto lo Stato, e comandata dalla gravità delle attuali politiche nostre condizioni, e per ottenere che venisse dai Consigli accolta e decretata, affinché un consenso universale dasse un modo di Governo forte ed uno, che durasse contro l’urto minacciato delle divisioni e della dissoluzione sociale; videro la Giunta e il Ministero perdute le cure loro, avvegachè i Consigli deliberanti, per mancanza di numero legale, non che approvarla, non giunsero neppure a discuterla. In questo mezzo sorgeva altro ostacolo colla rinunzia data dal Principe Senatore Corsini, per la quale restava priva la Giunta di un Membro. D’altra parte incalzava più e più l’urgenza e crescevano i pericoli ad ogni ora d’indugio; a tal che il ritardare quel provvedimento che si presentava come unico mezzo di salute, era un perdere lo Stato, e tradire la fiducia del popoli. Il perché i componenti il Ministero ed i rimasti della Suprema Giunta videro che, trovandosi essi al potere, al cospetto di tanto pericolo, era debito loro di farsi maggiori delle difficoltà; e promulgata immediatamente quella legge, sostenere intanto provvisoriamente il peso del governo fino alla convocazione dell’Assemblea, integri lasciando i diritti di chicchessia. Qualunque legalità potesse mancare, viena supplita dalla suprema legge della salute pubblica, la quale sana ogni atto che vi conduce. Il Popolo non può rimanere senza un governo; un Popolo che vuole deliberare intorno ad esso non può non ascoltarsi: la onde noi provvedendo provvisoriamente a quello, e secondando questa concorde volontà dei Popoli, cediamo all’impero di una necessità per la salute universale. Perciò, condotti da questa suprema legge, proseguiremo a reggere provvisoriamente la cosa pubblica coll’incombere ciascuno alle funzioni dei nostri Ministeri, e col deliberare unitamente per tutto quanto eccede le speciali facoltà di ciascuno. E cominciando dall’atto più urgente ed importante, cioè dalla convocazione dell’invocata Assemblea Generale, Decretiamo ed ordiniamo quanto segue: Visti gli indirizzi e le manifestazioni della Capitale, non meno che di tutte le Provincie dello Stato; Vista la Nota presentata dalla Suprema Giunta di Stato al Ministero e dal Ministero comunicata alla Camera dei Deputati; Considerando che nel pericolo di una divisione fra le Provincie, o di una dissoluzione sociale, ed anche nel bisogno imperioso di accorrere con ogni sollecitudine e vigore alle strettezze della finanza, la suprema legge della salute pubblica comanda di convocare la Nazione, affinché col mezzo di una fedele ed universale rappresentanza, munita di tutti i poteri, manifesti la sua volontà e prenda i necessari provvedimenti:

1. È convocata in Roma un’Assemblea nazionale, che con pieni poteri rappresenti lo Stato Romano.

2. L’oggetto della medesima è di prendere tutte quelle deliberazioni che giudicherà opportune per determinare i modi di dare un regolare, e compiuto e stabile ordinamento alla cosa pubblica, in conformità dei voti e delle tendenze di tutta o della maggior parte della popolazione.

3. I Collegi Elettorali sono convocati il dì 21 gennaio prossimo per eleggere i rappresentanti del Popolo all’Assemblea Nazionale.

4. L’elezione avrà per base la popolazione.

5. Il numero de Rappresentanti sarà di duecento.

6. Essi saranno ripartiti fra i Circondari Elettorali attualmente esistenti in ragione di due per ciascuno dei medesimi.

7. Il suffragio sarà diretto e universale.

8. Sono elettori tutti i cittadini dello stato di anni 21 compiti, che vi risiedono da un anno, e non sono privati o sospesi dai loro diritti civici per una disposizione giudiziaria.

9. Sono eleggibili tutti i medesimi se giungono all’età di anni 25 compiti.

10. Gli Elettori voteranno tutti al Capoluogo del Circondario Elettorale. Ogni scheda conterrà tanti nomi quanti sono i Rappresentanti che dovrà nominare la Provincia intera.

11. Lo scrutinio sarà segreto. Niuno potrà essere nomi nato Rappresentante del popolo se non riunisce almeno cinquecento suffragi.

12. Ciascuno Rappresentante del popolo riceverà un’indennità di scudi due per giorno per tutta la durata della sezione. Questa indennità non si potrà rinunziare.

13. Una istruzione del Governo regolerà tutte le particolarità della esecuzione del presente decreto.

14. L’Assemblea Nazionale si aprirà in Roma nel giorno 5 febbraio prossimo.

15. Il presente decreto sarà immediatamente trasmesso in tutte le Provincie, e pubblicato ed affisso in tutti i Comuni dello Stato. Roma, 29 dicembre 1848.

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